ACCESSO AL FONDO PMI: LE NUOVE REGOLE

Accesso prioritario alla garanzia statale per le imprese femminili e le star up. E non solo. Facilitato anche il riconoscimento della garanzia anche per gli investimenti beni strumentali (cd, nuova Sabatini). E’ con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3 ottobre 2022 che sono state approvate le modifiche e le integrazioni alle disposizioni operative per l’amministrazione del Fondo di garanzia Pmi.

Il Fondo di garanzia per le Pmi, istituito dalla legge 23 dicembre 1996 n.662, rappresenta il principale strumento nazionale, pubblico, in materia di accesso al credito delle Pmi.

Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie.

La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento. Il DL “Liquidità”, convertito con Legge 40/2020, ha profondamente modificato le modalità operative del Fondo di garanzia semplificando le procedure, aumentando le coperture e ampliando la platea dei beneficiari.

Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI), iscritte al Registro delle Imprese, e i professionisti.

L’impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.

Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande mentre occorre rivolgersi ad un confidi accreditato.

Possono essere garantiti i soggetti appartenenti a qualsiasi settore. Fatte salve alcune attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative non è ammissibile il solo settore delle attività finanziarie e assicurativo.

Il Gestore del Fondo assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai soggetti richiedenti, mediante Portale FdG www.fondodigaranzia.it , nonché ai soggetti finanziatori e ai soggetti beneficiari finali, mediante PEC, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria.

La data considerata ai fini dell’assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al Gestore del Fondo.

In merito alle finalità dei finanziamenti, è prevista la possibilità di ottenere liquidità. Ma, a patto di dettagliare l’utilizzo (es. pagamento fornitori, acquisizione scorte, ripristino liquidità per investimento già effettuato – se iniziato da oltre 6 mesi precedenti la domanda); il progetto d’investimento deve essere iniziato non oltre 6 mesi precedenti la domanda ammissione (allegato 1 – data invio MCC) e concluso entro 3 anni dalla delibera della garanzia; operazioni dirette a migliorare la situazione finanziaria dell’azienda consolidando l’esposizione a breve/medio/lungo termine.

Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, le operazioni finanziarie devono essere direttamente finalizzate all’attività d’impresa; non devono essere finalizzate all’estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori

facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal fondo; devono avere una durata ovvero una scadenza stabilita e certa; non devono essere a favore di attività connesse all’esportazione, vale a dire direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione; e) non devono essere deliberate dal soggetto finanziatore da più di sei mesi alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia; nel caso in cui sia richiesta l’ammissione alla garanzia diretta, non devono essere già deliberate dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell’operazione finanziaria stessa sia condizionata, nella propria esecutività, all’acquisizione della garanzia; nel caso in cui sia richiesta l’ammissione alla riassicurazione e/o controgaranzia, non devono essere assistite dalla garanzia del soggetto garante rilasciata da più di due mesi dalla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia.

Il soggetto richiedente può presentare richiesta di prolungamento della durata della garanzia su operazioni finanziarie ammesse all’intervento del fondo, a seguito del prolungamento della durata di operazioni finanziarie relative a soggetti beneficiari finali che risultino in stato di temporanea difficoltà (a titolo esemplificativo e non esaustivo, rate scadute e non pagate, sconfinamenti, ecc.).

I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali si obbligano a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli, accertamenti documentali e ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi, da parte del Gestore del Fondo e degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.

Il gestore del fondo effettua controlli documentali su un campione di operazioni finanziarie ammesse alla garanzia. L’individuazione del campione avviene a fronte delle operazioni finanziarie perfezionate in misura pari o superiore al 25% dell’importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla garanzia. Il campionamento casuale è svolto in maniera da assicurare che sia sottoposta a verifica una percentuale pari ad almeno il 10% delle operazioni finanziarie a fronte di investimenti e pari ad almeno il 5% delle restanti operazioni finanziarie ammesse a valere su ciascuna sezione o riserva del fondo. L’estrazione del campione avviene su base giornaliera, selezionando le operazioni finanziarie, precedentemente ordinate per data di perfezionamento e, nel caso di più operazioni perfezionate nello stesso giorno, per numero di posizione assegnato, con un intervallo determinato in funzione della percentuale di campionamento, ossia una operazione ogni dieci nel caso di percentuale pari al 10% o una ogni venti nel caso di percentuale pari al 5%.

Sono ammissibili alla garanzia i soggetti beneficiari finali che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle seguenti sezioni (classificazione ATECO 2007): Attività finanziarie e assicurative, Divisioni 64 e 65; Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria; Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

Il Fondo opera concedendo garanzie sia direttamente alle banche finanziatrici (garanzia diretta), sia contro garantendo confidi e altri fondi di garanzia, soggetti garanti di prima istanza delle banche finanziatrici (controgaranzia).

L’intervento del Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, che comporta l’“attenuazione del rischio di credito” sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta, azzerando l’assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita.

E’ prevista l’applicazione di una commissione “una tantum” calcolata sull’importo garantito, differenziata a seconda della tipologia di operazione finanziaria, della localizzazione e della dimensione dell’impresa beneficiaria.

I soggetti esenti dal pagamento della commissione sono quelli con sede legale e/o operativa nelle Regioni del Mezzogiorno; imprese femminili (L 215/1992 e succ.); start up innovative, PMI innovative, incubatori certificati; imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete; imprese sociali; imprese di autotrasporto (codice ateco: 49.40, 49.41 e 49.42); imprese che rientrano in alcune sezioni speciali e che svolgono operazioni di microcredito.

La valutazione del merito di credito ai fini dell’ammissibilità alla garanzia dei soggetti beneficiari finali, diversi dalle start up, è effettuata attraverso l’attribuzione ad essi di una probabilità di inadempimento e il loro collocamento in una delle classi di valutazione e delle fasce di valutazione che compongono la scala di valutazione.

Il modello di valutazione presenta una struttura modulare composta da un modulo economico – finanziario, che fornisce una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario; da un modulo andamentale che fornisce una misura predittiva del profilo di rischio di credito, approfondendo la dinamica dei rapporti intrattenuti con le istituzioni finanziarie a livello di sistema; a questi si aggiunge un ulteriore blocco informativo, che valuta la presenza di atti ed eventi pregiudizievoli a carico del soggetto beneficiario finale e dei soci.

La valutazione finale del merito di credito del soggetto beneficiario finale è il risultato dell’analisi congiunta dei dati contenuti nei due moduli nonché degli eventuali eventi pregiudizievoli e/o procedure concorsuali registrati. Sul sito istituzionale del Fondo (www.fondidigaranzia.it) è pubblicato e aggiornato tramite apposita circolare operativa del Gestore del Fondo il documento denominato “Specifiche tecniche per il calcolo della probabilità di inadempimento ai sensi del nuovo modello di valutazione del Fondo” che descrive tutti i passaggi necessari per il calcolo della classe di valutazione, della fascia di valutazione e della probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari finali.

La scala di rating è articolata su 5 classi di merito creditizio, con l’ultima classe che definisce l’area di «non ammissibilità» al Fondo – con i valori ipotizzati dei cut off del tasso di default tra le diversi classi.

Il risultato finale della valutazione definisce la classe di merito del beneficiario finale. Su questa base si stabilisce l’ammissibilità alla garanzia; la percentuale di copertura della garanzia (fatte salve alcune tipologie di operazioni o di soggetti beneficiari per i quali la copertura è fissa).

Le start up, vale a dire le imprese costituite o in attività da non più di tre anni, sono ammissibili previa valutazione del merito di credito effettuata attraverso il Modello per bilanci previsionali e un business plan redatto sulla base dell’allegato 7 o 7 bis.

Qualora sia presentata una richiesta di riassicurazione e/o controgaranzia da un soggetto garante autorizzato (confidi o altro intermediario) le start up sono ammissibili senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo.

Il nuovo modello di valutazione non si applica alle richieste di intervento relative a operazioni finanziarie riferite a nuove imprese; riferite a start-up innovative e incubatori certificati (qualora ricorrano le condizioni di cui al d.m. 26.4.2013); di microcredito (ex art. 111 TUB); di importo ≤ € 25.000 per impresa (ovvero a € 35.000, se presentate da un garante autorizzato); a «rischio tripartito».

La procedura per l’escussione della garanzia si caratterizza per le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia diretta e per quelle ammesse alla riassicurazione, sono effettuati dal soggetto richiedente; per le operazioni finanziarie ammesse alla controgaranzia, sono effettuati dal soggetto richiedente o dal soggetto finanziatore.

La richiesta di escussione della garanzia può essere inviata, mediante Portale FdG www.fondodigaranzia.it , a seguito del verificarsi di un evento di rischio relativo all’operazione finanziaria garantita e previo avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario finale.

Nel caso di operazioni finanziarie con piano d’ammortamento la rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 giorni, salvo che, prima del suddetto termine per la comunicazione al Gestore del Fondo, il soggetto beneficiario finale abbia, nel frattempo, pagato integralmente la rata scaduta; nel caso di operazioni finanziarie senza piano d’ammortamento, l’invio al soggetto beneficiario finale, da parte del soggetto finanziatore, della revoca o risoluzione dell’operazione prima della scadenza della stessa; il mancato rientro, alla data di scadenza dell’operazione, dell’affidamento concesso, salvo che, prima del suddetto termine per la comunicazione al Gestore del Fondo, il soggetto beneficiario finale sia rientrato integralmente; nel caso di operazione di fideiussione l’escussione della fideiussione stessa; nel caso di operazioni di locazione finanziaria il canone scaduto e non pagato, anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 giorni, salvo che, prima del suddetto termine per la comunicazione al Gestore del Fondo, il soggetto beneficiario finale abbia, nel frattempo, pagato integralmente il canone scaduto; il mancato riscatto e/o la mancata riconsegna del bene, da parte del soggetto beneficiario finale dopo il pagamento di tutti i canoni previsti, salvo che, prima del suddetto termine per la comunicazione al Gestore del Fondo, il soggetto beneficiario finale abbia, nel frattempo, riscattato e/o riconsegnato il bene; iii. la denuncia di furto del bene acquisito; la proposta transattiva presentata dal soggetto beneficiario finale al soggetto finanziatore; l’ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali (data dell’iscrizione nel Registro delle imprese: della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento; del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo; dell’ammissione alle altre procedure concorsuali).

A pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione della garanzia deve essere inviata al Gestore del Fondo entro 9 mesi dalla data in cui si è verificato l’evento di rischio (si veda tabella sopra) per le operazioni senza piano d’ammortamento; entro 18 mesi dalla data in cui si è verificato l’evento di rischio (si veda tabella sopra) F, per le operazioni con piano d’ammortamento. In presenza di più eventi di rischio, il termine di cui sopra decorre dal primo di tali eventi.

Nel solo caso di ammissione del soggetto beneficiario finale a procedura concorsuale, il termine di cui sopra decorre dalla data di quest’ultimo evento.

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