ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI DELL’ATTIVITÀ DI ENOTURISMO ED OLEOTURISMO

Con la legge di bilancio 2020 è stata introdotta nell’ordinamento nazionale la disciplina dell’oleoturismo che ricalca la precedente disciplina dell’enoturismo. Entrambe le discipline, con l’intento di rilanciare queste attività, consentono l’applicazione del regime forfetario previsto per le attività agrituristiche sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA.

Ai fini fiscali, tali attività, se rispettano specifici requisiti, possono beneficiare del regime forfettario previsto per le attività agrituristiche prevedendo, al fine delle imposte dirette, la determinazione del reddito applicando, al totale dei ricavi conseguiti, una percentuale del 25% e, ai fini IVA, determinano l’imposta sul valore aggiunto riducendo l’aliquota relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

Sono incluse in questa definizione tutte le attività finalizzate a favorire la conoscenza dell’olio quali le visite nei luoghi di coltura, l’esposizione degli strumenti con cui si si ottiene l’olio e ogni iniziativa di carattere didattico e ricreativo nei luoghi di produzione e coltivazione.

La legge di Bilancio 2020 regola l’oleoturismo mediante il richiamo della disciplina che, a partire dal 2018, è entrata in vigore per l’enoturismo, ovvero per tutte quelle attività finalizzate ad incentivare il turismo del vino.

La regolamentazione fiscale delle attività riguardano la conoscenza del vino espletata nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.

L’attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi dell’articolo 2135, comma 3 del Codice civile ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del Codice civile.

Le attività di enoturismo svolte da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, non sono considerate attività agricole connesse e non possono beneficiare del trattamento fiscale agevolato.

Sono considerate attività enoturistiche le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui ambito si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo: le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, compresa la vendemmia didattica.

L’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali, finalizzato alla degustazione, deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell’elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica.

L’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali prevede una sezione specifica per ogni Regione e viene periodicamente aggiornato. Per ciascuna regione vengono riportati i prodotti considerati tradizionali, suddivisi per categorie.

I requisiti specifici riguardano l’apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi; gli strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente in modalità informatica; il cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza enoturistica ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; il sito o pagina web aziendale; le indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze; il materiale informativo sull’azienda e sui prodotti stampato in almeno 3 lingue, compreso l’italiano; l’esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica; gli ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico; il personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni. L’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto; lo svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra titolare dell’azienda o familiari coadiuvanti e, infine, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni.

L’attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ovvero una dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva, senza dover attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti; la SCIA produce, infatti, effetti immediati.

Il modello deve essere presentato esclusivamente in modalità telematica, e quindi non può essere presentato in forma cartacea.

L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti che legittimano lo svolgimento dell’attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. È fatta salva la possibilità per l’interessato di conformare l’attività alla normativa vigente entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Alle attività enoturistiche si applicano le disposizioni previste per le attività agrituristiche nell’articolo 5 L. 413/1991.

Per quanto riguardano le imposte dirette, il reddito si determina applicando un coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto.

I soggetti che sono esclusi dal regime forfetario devono determinare il reddito nei modi ordinari, vale a dire in base alla differenza tra costi e ricavi.

L’Iva detraibile si determina applicando un coefficiente pari al 50% all’Iva dovuta sulle operazioni attive. La stessa imposta effettivamente assolta sugli acquisti non è ammessa in detrazione in quanto sostituita dalla forfetizzazione.

Il regime ai fini dell’Iva si applica solo ai produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti Direttiva Ue 28.11.2009, n. 112 ovvero a quei produttori che svolgono l’attività nell’ambito di una azienda agricola.

Il regime forfetario non è obbligatorio, pertanto, i contribuenti possono esercitare l’opzione per la determinazione dei redditi e dell’Iva nei modi ordinari. L’opzione si esercita nella dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto per l’anno precedente.

Per oleoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva, vale a dire: le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo; la degustazioni e commercializzazioni delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti (purché non si tratti di ristorazione in quanto soggetta ad altra disciplina); le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

All’attività di oleoturismo si applica la disciplina dell’enoturismo, introdotta dal comma 502 della legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017).

Per svolgere le attività oleoturistiche è necessario rispettare le norme generali di carattere igienico – sanitario oltre ad essere in possesso dei requisiti e degli standard minimi indicati in un apposito decreto.

La legge di Bilancio 2020 non prevede l’emanazione di un decreto, ma si limita a rimandare alle norme in materia di enoturismo. Pertanto, i requisiti minimi da applicare sono quelli già previsti nel D.M. del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 12.03.2019.

L’IVA detraibile si determina applicando un coefficiente pari al 50% all’IVA dovuta sulle operazioni attive, mentre l’IVA effettivamente assolta sugli acquisti non è ammessa in detrazione in quanto sostituita dalla forfetizzazione.

In luogo del regime forfetario, i contribuenti possono esercitare l’opzione per la determinazione dei redditi e dell’Iva nei modi ordinari mediante indicazione nella dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto per l’anno precedente.

La regolamentazione enoturistica ed oleoturistica rappresenta un ulteriore aggiornamento delle attività agricole in un contesto turistico in notevole espansione e coerente con la domanda di nuovi servizi sempre crescente.

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