Con la Circolare n. 44 del 5 dicembre 2022, l’Inail ha fornito le istruzioni operative per la gestione dell’assicurazione infortuni di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica per il periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, durante il quale – in base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 – l’assicurazione infortuni è attribuita all’Inail, con applicazione, tuttavia, della normativa regolamentare dell’Inpgi in vigore al 30 giugno 2022. Le istruzioni riguardano altresì la riscossione dei contributi.
L’articolo 1, comma 103 e ss., della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha disposto il trasferimento all’Inps dal 1° luglio 2022 della funzione previdenziale svolta dall’Inpgi in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti del settore, ossia i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Per il suddetto personale giornalistico, il comma 109 della richiamata legge di Bilancio 2022 ha previsto un periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 durante il quale l’assicurazione infortuni è attribuita all’Inail, con applicazione, tuttavia, della normativa regolamentare dell’Inpgi in vigore al 30 giugno 2022.
A riguardo, con la Circolare n. 44/2022 del 5 dicembre, l’Inail ha fornito le istruzioni operative per la gestione del periodo suddetto sia per quanto riguarda gli infortuni che la riscossione dei contributi, evidenziando che per l’assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 è stata creata un’apposita gestione identificata dal codice 150 denominata “Assicurazione infortuni giornalisti art. 1, comma 109, L. 234/2021”, con evidenza contabile separata.
In base alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 109, della legge n. 234/2021, il periodo durante il quale continua ad applicarsi la normativa regolamentare dell’Inpgi riguarda gli infortuni verificatisi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, per i quali la norma ha attribuito la competenza all’Inail e dalla quale devono essere esclusi gli eventi accaduti precedentemente a tale periodo.
Diversamente, gli infortuni che si verificheranno dal 1° gennaio 2024 e le malattie professionali che saranno denunciate dalla medesima data rientreranno nel regime assicurativo ordinario previsto per i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. n. 1124/1965 e al D.lgs. n. 38/2000.
In base al Regolamento per l’attuazione dell’assicurazione infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico del 24 giugno 1980, l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta dai quali derivi la morte o l’inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti stabiliti all’articolo 2 del medesimo Regolamento.
Rientrano tra gli infortuni l’infarto del miocardio e l’ictus cerebrale.
Per inabilità permanente assoluta si intende la conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro.
Per inabilità permanente parziale si intende la conseguenza di un infortunio che diminuisca parzialmente, in misura superiore al 5% e per tutta la vita, l’attitudine al lavoro.
Gli indennizzi per gli eventi infortunistici tutelati, ai sensi dell’articolo 38 del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico, riguardano l’invalidità permanente totale: 108.455,95 euro; l’invalidità permanente parziale: importo proporzionale all’indennità permanente totale (1.084,56 euro per punto di invalidità); la morte: 92.962,24 euro.
I suddetti trattamenti sono ridotti del 50% per i giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore.
Il diritto all’indennità assicurativa sorge per il giornalista e i suoi aventi causa, dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale subordinato con l’azienda giornalistica, ancorché non sia intervenuto l’effettivo versamento dei relativi contributi e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di collocamento in aspettativa senza assegni.
Per gli infortuni verificatisi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, gli assicurati devono presentare le denunce di infortunio all’Inail attraverso l’apposita modulistica, analoga a quella già in uso all’Inpgi.
Gli interessati, in particolare, dovranno utilizzare il modulo denuncia di infortunio e il modulo denuncia di infortunio mortale, entrambi reperibili nel sito istituzionale Inail nella sezione Moduli e modelli – Prestazioni – Prestazioni economiche – Infortuni giornalisti dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023.
Le denunce dovranno essere presentate entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio, allegando un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente nonché ogni idonea documentazione medica relativa all’evento stesso.
Il mancato invio della denuncia d’infortunio entro il predetto termine determina la prescrizione dei diritti derivanti dall’assicurazione ex articolo 2952 c.c., comma 213.
Le denunce devono essere trasmesse con posta elettronica certificata a dcra@postacert.inail.it specificando nell’oggetto “denuncia di infortunio giornalista COGNOME E NOME”, allegando copia del documento di riconoscimento.
L’articolo 1, comma 109, sopra richiamato attribuisce all’Inail anche la competenza a riscuotere i contributi dovuti dai datori di lavoro per l’assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, come disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data del 30 giugno 2022.
A riguardo, si fa presente che l’articolo 40 del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico prevede, ai fini dell’assicurazione infortuni, il versamento da parte dei datori di lavoro di un contributo mensile di 11,88 euro per ogni giornalista.
Per i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, il contributo mensile è pari a 6,00 euro.
Per il periodo transitorio, il pagamento dei contributi deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24, compilando la SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI – INAIL. Pertanto, non deve più essere utilizzato il modello F24 accise.
Il versamento dei contributi riferiti ai periodi di paga da luglio 2022 a novembre 2022 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2022, unitamente alla presentazione con modalità telematica delle relative denunce mensili. Si considerano, comunque, nei termini i pagamenti e le denunce effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
La scadenza del pagamento dei contributi obbligatori per i mesi da dicembre 2022 a dicembre 2023 e il termine di presentazione della denuncia contributiva mensile sono fissati al giorno 16 del mese successivo al relativo periodo di paga, come previsto dalla normativa in vigore al 30 giugno 2022.
La denuncia mensile con l’elenco dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica deve essere trasmessa utilizzando l’apposito servizio online denominato Contributi giornalisti periodo transitorio > Denuncia mensile giornalisti disponibile dal 6 dicembre 2022 sul portale Inail a cui si accede utilizzando le proprie credenziali SPID o CNS.
Al fine di mantenere separati l’accertamento e la riscossione dei contributi relativi al periodo in argomento l’Inail ha creato appositi codici ditta abbinati al codice fiscale del datore di lavoro, tenuto a presentare le denunce mensili e a pagare i contributi.
Per poter effettuare l’invio delle denunce contributive mensili e versare i relativi contributi, sulla base dei dati comunicati dall’Inpgi al 30 giugno 2022, l’Inail ha pertanto assegnato a ciascun datore di lavoro, un codice ditta, un contro codice e un codice PIN. Tali codici verranno comunicati dall’Inail ai datori di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC).
datori di lavoro che hanno assunto giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con contratto di lavoro subordinato a partire dal 1° luglio 2022 o coloro che non hanno ricevuto la comunicazione dei predetti codici per l’indisponibilità della casella di posta elettronica certificata, devono richiederli utilizzando il servizio “Inail risponde” (Accesso con credenziali), disponibile nell’area “Supporto” del portale www.inail.it.
Una volta effettuato l’accesso al servizio “Inail risponde”, gli utenti devono selezionare la Categoria, Gestione del rapporto Assicurativo; Sottocategoria, Assistenza servizi online; Oggetto, Contributi Giornalisti.
Gli utenti devono quindi indicare i seguenti dati necessari per l’assegnazione del codice ditta, del contro codice e del PIN: codice fiscale dell’azienda/datore di lavoro; ragione sociale/denominazione dell’azienda/datore di lavoro; indirizzo della sede legale; indirizzo mail e indirizzo PEC.
Ricevuta la richiesta, l’Inail invierà codice ditta, contro codice e PIN a mezzo di posta elettronica certificata.
La richiesta può essere inviata, alternativamente dal legale rappresentante/titolare dell’azienda/datore di lavoro; da un dipendente del datore di lavoro; da un consulente del lavoro o altro intermediario legittimato a svolgere adempimenti in materia di lavoro per i lavoratori subordinati nei confronti dell’Inail, che abbia ricevuto mandato dal datore di lavoro o da un suo delegato.