Dal 1° gennaio 2023 le Pmi possono inviare le domande di accesso al contributo, utilizzando l’apposito modello approvato dal Ministero delle imprese e del made in Italy. E’ con tre diversi documenti di prassi che il Ministero delle imprese e del made in Italy ha previsto le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi. Il documento di prassi è attuativo del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 22 aprile 2022, recante la disciplina dei contributi e dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese; le regole per la compilazione della domanda di agevolazione Nuova Sabatini; ha fornito chiarimenti sulle liberatorie, rifinanziamento, proroghe.
Dal 2023 numerose novità per la legge Sabatini. Oltre alla possibilità di agevolare gli investimenti green, si prevede che le domande siano compilate attraverso la piattaforma telematica e non più offline sul modello pdf. Sempre per la Sabatini, con la legge di Bilancio 2023 si allunga di sei mesi il termine di ultimazione degli investimenti, che arriva quindi a 18 mesi complessivi e, di conseguenza, viene prorogata anche la scadenza per inoltrare la richiesta di erogazione.
Le Pmi dal 1 gennaio 2023 possono presentare le domande di agevolazione per investimenti legati all’acquisto o al leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Viene riconosciuta una maggiorazione del contributo del 30% per gli investimenti “green”. Si tratta dei contributi in fondo impianto per gli investimenti a basso impatto ambientale effettuati da micro, piccole e medie imprese.
Ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, è richiesto il possesso, da parte dell’impresa beneficiaria, di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di prodotto sui beni oggetto dell’investimento o di un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni.
L’agevolazione riguarda gli investimenti green per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature di fabbrica ad uso produttivo a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare la sostenibilità dei beni e dei processi produttivi. Si tratta di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575 per cento. Fra i beneficiari, le imprese del settore agricolo, forestale e rurale, le imprese della pesca e dell’acquacoltura, le imprese di trasporto.
Possono richiedere il contributo “Sabatini” le Pmi regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, quindi, non devono essere in liquidazione o avere procedure concorsuali a loro carico. Al momento della presentazione delle domande, inoltre, è necessario avere la sede legale, o un’unità locale, in Italia e non trovarsi in condizioni di difficoltà.
Le origini della nuova misura agevolativa risalgono alla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 227, della legge n. 160/2019) che nell’ambito delle risorse da destinare alla nuova sabatini, ha messo in campo dei contributi per investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese.
La disciplina attuativa del credito, poi, è stata dettata dal decreto interministeriale del 22 aprile 2022 che ha recepito le numerose modifiche normative intervenute nel tempo. Lo stesso decreto per l’attribuzione del contributo maggiorato ha previsto, fra l’altro, il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo o di un’idonea certificazione ambientale di prodotto. Infine con la circolare del ministero delle Imprese e del made in Italy del 6 dicembre 2022, n. 410823 arrivano le istruzioni operative per la corretta attuazione
delle misure, incluso lo schema per l’istanza e l’ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per accedere al contributo.
Con la legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29-12-2022 – Suppl. Ordinario n. 43) sono stati stanziati ulteriori 150 milioni di euro per assicurare la continuità operativa della misura “Nuova Sabatini”, che persegue l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI, attraverso l’accesso al credito finalizzato all’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.
Limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli investimenti, è prorogato per ulteriori 6 mesi. Per le suddette iniziative, è conseguentemente prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento. Così, come previsto dall’articolo 1, 415, della legge di bilancio 2023.
La domanda di agevolazione deve essere compilata in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “COMPILAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE” della piattaforma informatica dedicata alla misura, collegandosi all’indirizzo internet: https://benistrumentali.dgiai.gov.it.
In caso di richieste di integrazioni da parte degli intermediari finanziari convenzionati su domande antecedenti al 1° gennaio 2023, le imprese devono apportare dette modifiche sulla precedente versione del modulo di domanda (pdf editabile), ferma restando la validità della data originaria di trasmissione della domanda a mezzo PEC allo stesso intermediario finanziario.
Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 11, del decreto interministeriale 22 aprile 2022.
In relazione alle predette domande, le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni, devono quindi riportare nell’apposito campo il “Codice Unico di Progetto – CUP”, reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell’intervento “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013” da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.
Con riguardo alle fatture elettroniche, i pertinenti CUP e dicitura devono essere apposti sui titoli di spesa attraverso l’inserimento nell’apposito campo della fattura elettronica il “Codice Unico di Progetto – CUP” e nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”; i medesimi CUP e dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico; qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura o nella causale del pagamento; in quest’ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.
Nel caso di fornitore estero non emettente fattura elettronica, il CUP e la dicitura previsti devono essere apposti sull’originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, nonché nell’oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), se prevista dalla normativa applicabile.
La fattura che, nel corso dei controlli e delle verifiche disposti dalla normativa di riferimento, sia trovata sprovvista del CUP e della dicitura previsti non è considerata valida e determina, pertanto, la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria (art. 14, comma 12, del decreto interministeriale 22 aprile 2022).
Nel caso della fattura elettronica, qualora la dicitura e il CUP rilevanti non siano stati apposti secondo le modalità sopra descritte, è possibile procedere alla regolarizzazione, mediante l’emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto.
La domanda di agevolazione deve essere compilata in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “COMPILAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE” della piattaforma informatica dedicata alla misura, collegandosi all’indirizzo internet: https://benistrumentali.dgiai.gov.it.
Il dichiarante (legale rappresentate, titolare o procuratore dell’impresa proponente) non verrà inserito automaticamente tra gli utenti abilitati. Gli utenti abilitati saranno esclusivamente quelli inseriti nelle tabelle della sezione “Abilitati all’accesso”. Nel caso in cui il dichiarante intenda rientrare tra gli utenti abilitati all’accesso alla piattaforma informatica per l’impresa, dovrà compilare con i propri dati una delle tabelle sopra riportate. Gli utenti abilitati devono essere almeno 2. Nel caso in cui il dichiarante intenda abilitare più di 2 utenti è necessario cliccare sul tasto “Aggiungi utente”.
Terminato l’inserimento dei dati, cliccando su “Genera documento”, sarà generata la DSAN ABILITAZIONE UTENTI che il legale rappresentante/procuratore dovrà firmare digitalmente e trasmettere in formato .p7m cliccando sul tasto “Trasmetti documento”.
Confermato l’invio si verrà reindirizzati alla pagina inziale dove l’utente abilitato potrà effettuare l’accesso con SPID per presentare la nuova domanda.
Qualora l’impresa smarrisca o dimentichi le credenziali di accesso alla piattaforma, potrà recuperarle autonomamente cliccando sul pulsante “Recupera Password” presente nella schermata di Login.
Nella schermata che comparirà l’impresa inserirà l’indirizzo PEC indicato nel modulo di domanda e, una volta cliccato sul pulsante “Recupera Password”, riceverà le credenziali sul proprio indirizzo PEC. Per le nuove domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023, il legale rappresentate e/o gli utenti da questo abilitati, effettuando l’accesso con SPID.
Dopo aver effettuato l’accesso l’utente abilitato, cliccando nella sezione “Gestione nuove domande” sul relativo pulsante, può visualizzare, modificare ed eliminare le domande già compilate per le quali sia stato abilitato all’accesso dal legale rappresentante dell’impresa; presentare una nuova domanda.
In fase di compilazione della domanda è possibile effettuare il salvataggio delle informazioni parzialmente inserite cliccando su “Salva bozza”. Terminata la compilazione della domanda, è necessario utilizzare il pulsante “Valida e chiudi” per finalizzare la procedura e passare quindi alla generazione del documento (cliccare sul tasto “Genera documento”) a cui sarà assegnato un “Codice Unico di Progetto – CUP”.
Il documento dovrà essere firmato digitalmente, unitamente ai relativi allegati richiesti, disponibili nella sezione “Presentazione domanda” del sito internet del Ministero dedicato alla misura https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/agevolazioni-per-gli-investimenti-delle-pmi-inbeni-strumentali-nuova-sabatini.
Per apporre la firma digitale è necessario dotarsi di un kit software/hardware che fornisca all’utente i certificati riconosciuti ufficialmente dagli enti certificatori per convalidare i propri file. I file firmati digitalmente (una firma per ogni file) assumono l’estensione *.p7m, che si aggiunge a quella originale del documento; si raccomanda di non rinominare il file dopo aver inserito la firma digitale e di non generare, successivamente, un nuovo modulo di domanda.
La domanda e i relativi allegati dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di PEC della banca/intermediario finanziario prescelto. L’intestazione della domanda riporta la
denominazione e l’indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione, con il quale l’impresa dovrà prendere contatto per definire le modalità del finanziamento.
A seguito della trasmissione della domanda di agevolazione al soggetto finanziatore a mezzo PEC, l’istanza non potrà essere modificata dal soggetto richiedente, se non limitatamente alle informazioni oggetto di specifica richiesta di integrazioni da parte del soggetto finanziatore, pena l’improcedibilità della stessa.
Per la compilazione della sezione “1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA”, l’impresa richiedente, già iscritta al Registro delle imprese, dovrà inserire il codice fiscale e cliccare sul tasto “Recupera dati”.
I campi “Denominazione azienda”, “Partita Iva” e “PEC”, come indicati nel registro delle imprese, si popoleranno automaticamente mentre per il campo “Forma giuridica” dovrà essere selezionata la voce corrispondente tra quelle disponibili nel menù a tendina. Il modulo contiene alcuni campi aperti, da compilare manualmente, ed altri dove la scelta dovrà essere effettuata limitatamente a specifiche voci predefinite nell’apposito menù a tendina. In caso di impresa estera che alla data di presentazione della domanda non abbia ancora attivato un’unità locale in Italia, nella compilazione della sezione “5. SEDE LEGALE”, occorrerà indicare lo Stato Membro di riferimento. In tal caso l’utente abilitato dovrà inserire un flag in corrispondenza della dicitura “Unità locale da attivare in Italia entro la data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo” come rappresentato nell’immagine seguente.
In sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo, l’impresa estera dovrà attestare l’avvenuta attivazione all’interno del territorio nazionale dell’unità locale presso la quale ha realizzato l’investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento. Relativamente alle imprese estere che non abbiano ancora attivato un’unità locale in Italia si specifica quanto segue. I campi “P. IVA” e “C.F.” diventano non obbligatori e l’informazione sarà acquisita in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo. L’informazione circa l’indirizzo di posta elettronica certificata sarà acquisita successivamente, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo; in fase di presentazione della domanda occorrerà indicare l’indirizzo di riferimento dell’impresa, che sarà utilizzato per le comunicazioni ufficiali da parte del Ministero. Il campo “Codice attività ATECO 2007” resta comunque obbligatorio; in tal caso l’impresa dovrà indicare il codice relativo all’attività che intende attivare; detto codice dovrà essere poi confermato in sede di trasmissione della richiesta di erogazione. I campi inerenti all’Iscrizione al Registro delle imprese (comune, numero, data) divengono non obbligatori, l’informazione sarà acquisita in sede di trasmissione della richiesta di erogazione. In corrispondenza del campo ULA dovrà essere indicato il numero di occupati che, secondo la normativa vigente in ciascuno stato membro, hanno un vincolo di dipendenza con l’impresa richiedente. La sezione “6. UNITÀ LOCALE NELLA QUALE VERRÀ REALIZZATO L’INVESTIMENTO” non dovrà essere valorizzata; come sopra riportato, l’impresa estera, in sede di presentazione della richiesta di erogazione, dovrà attestare l’avvenuta attivazione dell’unità locale, con iscrizione al registro delle imprese. Il modello fornito contiene dei controlli automatici che, sulla base delle scelte effettuate, rendono o meno obbligatoria la compilazione di alcuni campi. Ad esempio: Selezionando “Agricoltura” o “Pesca”, come settore di attività non sarà riportato nella sezione relativa alle dichiarazioni il campo relativo all’identificazione della marca da bollo.
Qualora una PMI, rientrante nel settore “Altro”, possieda un’esenzione per l’adempimento della marca da bollo (es. casi particolari legati alla forma giuridica), potrà valorizzare il campo con la dicitura “ESENTE”.
Dopo aver selezionato nella sezione “7. ALTRI DATI RELATIVI ALL’IMPRESA” la dimensione di impresa (micro, piccola, media) e il settore di riferimento (agricoltura, pesca, altro), si popoleranno in automatico, nella sezione delle dichiarazioni, i relativi flag, che non potranno essere modificati. In caso di errore nella scelta, sarà necessario tornare nella sezione 7, modificare le opzioni selezionate e in automatico si aggiorneranno le relative dichiarazioni.
Passando alla sezione “8. DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO”, dopo aver compilato i campi relativi agli investimenti che si intende realizzare nelle relative tabelle (investimenti in beni strumentali, investimenti 4.0 e investimenti green) l’importo complessivo sarà calcolato in automatico.
Con riferimento alle voci di spesa sotto riportate, si precisa che non sarà possibile inserire importi inferiori a € 516,46, così come previsto all’articolo 10, comma 5, lettera n) del Decreto interministeriale 22 aprile 2022. In caso di investimento green l’impresa dovrà valorizzare con un flag uno dei campi relativi al possesso delle certificazioni tra quelle indicate nelle sezioni 2 A e 2 B nell’allegato 6/C alla Circolare direttoriale 6 dicembre 2022 n. 410823.
Il valore relativo all’importo del finanziamento richiesto, sia per la componente degli investimenti in beni strumentali che per quella degli investimenti 4.0 e green, non potrà essere superiore all’importo della corrispondente componente di investimento (in tal caso comparirà un alert come da figura sotto riportata in seguito alla validazione dei dati).
Il finanziamento complessivamente richiesto, inoltre, dovrà essere ricompreso entro i limiti previsti (valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a quattro milioni di euro).
Per la compilazione della tabella relativa alla dimensione d’impresa è presente un controllo automatico sul rispetto dei parametri dimensionali della PMI previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
In caso di sforamento per il periodo di riferimento delle soglie di ULA, totale di bilancio e fatturato, definite all’art. 2 della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relative alla dimensione di impresa dichiarata, l’utente abilitato è tenuto a selezionare il flag della dichiarazione attestante che tale scostamento, non avendo avuto luogo per 2 anni consecutivi, non ha determinato la perdita del requisito di PMI.
Selezionando “impresa associata/collegata” in automatico nell’ultima pagina del documento comparirà, fra gli allegati da trasmettere unitamente al modulo di domanda, il flag su “prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa”. Pertanto, diverrà obbligatorio inviare il documento a corredo del modulo di domanda. Si precisa che tale dichiarazione, disponibile tra gli Allegati nella sezione “Presentazione domanda” del sito internet del Ministero dedicato alla misura al seguente indirizzo https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/agevolazioni-per-gliinvestimenti-delle-pmi-in-beni-strumentali-nuova-sabatini deve essere firmata digitalmente.
Si ricorda che il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, da redigere nel caso di impresa associata/collegata, prevede l’immissione dei dati in migliaia di euro mentre il modulo di domanda deve essere compilato in euro.
Qualora l’importo del finanziamento inserito determini, con riferimento al contributo corrispondente, il superamento del limite dei 150.000,00 euro, in automatico nell’ultima pagina del documento si popolerà il flag relativo alle dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia alla Prefettura competente.
Con riferimento alle dichiarazioni necessarie per l’acquisizione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy delle informazioni antimafia, si precisa che i prospetti di autocertificazione sono resi disponibili tra gli Allegati nella sezione “Presentazione domanda” del sito internet del Ministero dedicato alla misura al seguente indirizzo https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/agevolazioni-per-gli-investimenti-delle-pmi-inbeni-strumentali-nuova-sabatini. Le suddette autocertificazioni dovranno essere trasmesse, unitamente al modulo di domanda, su un unico file in formato *.pdf, che dovrà essere firmato digitalmente. In particolare, l’impresa dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della stessa, e la DSAN relativa ai
familiari conviventi che, in caso di società, dovrà essere prodotta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs 159/2011, anche nel caso in cui non ci siano familiari conviventi di maggiore età da dichiarare. Tutte le dichiarazioni dovranno essere accorpate in unico file in formato .pdf e lo stesso dovrà, quindi, essere firmato digitalmente.
A seguito dell’inserimento di tutte le informazioni richieste è necessario cliccare sul tasto “Valida e chiudi” in basso a destra. In caso di errori e/o omissioni sarà riportato un messaggio di errore. Tale controllo automatico è un importante ausilio per ridurre il tasso di errore, ma non è sostitutivo della verifica formale a cura del soggetto finanziatore. N.B. La mancata compilazione dei campi obbligatori non consente la chiusura del modulo di domanda.
A questo punto è possibile generare il documento cliccando sul tasto “Genera documento” in basso a destra, firmarlo digitalmente con firma CAdES p7m ed inviarlo a mezzo PEC, unitamente agli allegati previsti ed alla richiesta di finanziamento, al soggetto finanziatore prescelto.
È possibile visualizzare nella schermata principale l’elenco delle domande salvate/generate e le domande per le quali la banca non abbia ancora provveduto a trasmettere al Ministero la relativa delibera di finanziamento. In caso di richiesta di integrazioni/modifiche del modulo da parte del soggetto finanziatore, l’utente autorizzato alla compilazione, dopo aver effettuato l’accesso con lo SPID, può rientrare nella domanda, cliccando sull’icona “Modifica”.
Per procedere alle modifiche/integrazioni richieste sarà necessario cliccare sul tasto “Riapri” in basso a destra della schermata.
Il nuovo documento modificato dovrà essere validato, generato e firmato digitalmente prima di essere ritrasmesso a mezzo PEC alla banca. Il codice CUP assegnato alla domanda non subirà variazioni in seguito alle modifiche apportate. Le domande chiuse e salvate saranno visualizzabili solo fino alla trasmissione al Ministero, da parte del soggetto finanziatore, della delibera di finanziamento. In caso di inserimento di dati errati è possibile eliminare l’istanza.