COMPOSIZIONE NEGOZIATA: LE NUOVE REGOLE Il DM 21.3.23 introduce nuove regole operative per la composizione negoziata.

La normativa sulla Composizione negoziata della crisi subisce un rilevante aggiornamento sugli aspetti pratico operativi a seguito dell’emanazione del DM 21.3.23. Le regole da seguire per l’esecuzione del test pratico richiedono ora l’impiego di dati economici prospettici, preferibilmente ricavabili dal budget. Il nuovo obbligo di allegare il piano di risanamento all’istanza per l’accesso alla composizione negoziata potrà essere assolto tramite l’utilizzo della check list in maniera semplificata. Il protocollo di conduzione della composizione presenta aperture circa la possibilità di accedere alla transazione fiscale, nonché richiede all’imprenditore di indicare lo stato di pre-crisi, crisi o insolvenza in cui si trova. Infine, viene previsto l’inserimento delle precedenti esperienze professionali e della formazione dell’esperto al fine di agevolare l’individuazione dei profili più idonei rispetto alle esigenze della singola impresa che accede alla composizione negoziata.

La normativa secondaria che disciplina aspetti centrali della Composizione negoziata della crisi (CNC), ovverosia il suo funzionamento pratico, è stata modificata dal Ministero della Giustizia con il Decreto del 21 marzo 2023 che, tecnicamente, aggiorna il precedente DM 28 settembre 2021. La CNC è un percorso negoziale che le imprese in pre-crisi, crisi o insolvenza reversibile possono intraprendere ai fini del risanamento. Lo strumento negoziale per la soluzione della crisi è stato originariamente introdotto dalla normativa emergenziale contenuta nel DL 118/2021, successivamente trasposta nel Codice della crisi di impresa (CCII) con alcune modifiche. I cambiamenti alla normativa primaria hanno reso necessario anche un intervento di aggiornamento sulla normativa secondaria cui il Ministero della giustizia ha provveduto con il DM 21 marzo 2023.

Le modifiche alla normativa primaria, avvenute con la trasposizione delle norme sulla Composizione negoziata nel Codice della crisi ad opera del D.lgs. 83/2022, hanno reso necessario un aggiornamento della normativa secondaria contenente le disposizioni implementative dell’iter di CNC.

In particolare, gli interventi di aggiornamento apportati dal DM 21 marzo 2023 hanno riguardato principalmente le sezioni I e II con nuove disposizioni sul test pratico e sulla check list; le sezioni III e V con l’inserimento di alcuni paragrafi nel protocollo di conduzione della CNC e sulla struttura della piattaforma telematica.

Infine, è stata introdotta la Sezione VI in cui gli esperti di CNC, iscritti nell’elenco presso le Camere di commercio, potranno inserire una sintetica scheda sul profilo professionale al fine di facilitare l’attribuzione di incarichi ai professionisti con esperienze più vicine al business dell’impresa. Il profilo potrà essere inserito utilizzando l’allegato “Scheda sintetica profilo professionale dell’esperto” anch’esso di nuova istituzione.

La disciplina sul test pratico, contenuta nella Sez. II del DM in commento, non presenta rilevanti modifiche sulla modalità di esecuzione ai fini della verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Le nuove disposizioni precisano in premessa che il test pratico, non ha la funzione di individuare una situazione di crisi e, quindi, non è un indicatore della crisi, ma ha la funzione di consentire all’imprenditore di valutare in che misura sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Il test facilita altresì l’attività dell’esperto nel comprendere se vi sono concrete prospettive di risanamento.

La modifica di una certa rilevanza, rispetto alle precedenti regole operative, riguarda l’esecuzione del test senza che sia ancora stato predisposto il piano industriale. In tal caso la nuova formulazione normativa prevede che i dati per l’effettuazione del test possano essere limitati all’esame dell’indebitamento e dei dati dell’andamento economico attuale depurato dagli effetti di circostanze straordinarie e imprevedibili o di eventi non ricorrenti quali a titolo di esempio gli effetti della pandemia o della guerra, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti.

Gli aggiornamenti alla Sezione I relativa al test pratico precisano che l’andamento economico dovrà essere desunto dal budget dell’esercizio in corso oppure, in mancanza dai dati dell’esercizio precedente, se la relativa chiusura non è anteriore di oltre 6 mesi, oppure dalle stime della pre-chiusura dell’esercizio in corso, in caso di chiusura oltre il predetto termine di 6 mesi.

La richiamata precisazione circa i dati da tenere in considerazione per stimare l’andamento economico è frutto della maggiore attenzione dopo l’entrata in vigore del CCII il 15 luglio 2022, rispetto alla normativa previgente, al monitoraggio degli andamenti prospettici e al forward looking. Il termine budget nel testo del DM 28.9.21 non era contemplato, mentre l’indicazione che si ricava dal nuovo Decreto è inequivocabile sull’esigenza di individuare dati economici prospettici. In questo senso la stessa normativa primaria all’art. 13 co. 3 lett. b) del CCII, diversamente da quanto previsto dall’art. 5 del DL 118/2021 che ha introdotto originariamente la CNC, richiede che già al momento della presentazione dell’istanza di CNC venga allegato un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della check list.

Il test pratico, quindi, dovrà basarsi preferibilmente su dati prospettici attendibili frutto di una pianificazione, la cui assenza non è più tollerata, essendo richiesto di alleare il progetto di piano di risanamento nell’istanza di nomina dell’esperto di CNC, attraverso cui si ha accesso allo strumento di composizione della crisi.

L’adeguamento della normativa secondaria e le nuove istruzioni sulle premesse per l’esecuzione del test pratico rispondono alla diversa impostazione di diritto della crisi nonché del diritto civile che, per il coordinato disposto dell’art. 2086 e 3 del CCII, richiedono agli imprenditori di dotarsi di adeguati assetti per la pianificazione e per il controllo dell’attività, dunque, il budget assume un ruolo centrale.

Il contenuto della lista di controllo particolareggiata (check list) per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza, disciplinata dalla Sezione III del DM, viene aggiornata per tenere conto dell’obbligo in capo all’imprenditore di inserire nella piattaforma telematica un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della check list. Il primo paragrafo di apertura della Sezione III precisa che per accedere alla composizione negoziata l’imprenditore deve aver redatto un progetto di piano di risanamento secondo le indicazioni della check list, rispettando quanto meno le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2.8 e 3. Il piano di risanamento dovrà essere accompagnato da un piano finanziario per i successivi 6 mesi, già previsto dal precedente DM 28.9.21.

I paragrafi scelti dal DM come verifiche minime per la redazione del piano di risanamento da allegare all’istanza di CNC riguardano, dunque gli aspetti dell’organizzazione, ossia la consapevolezza che si disponga di uomini, mezzi e procedure soprattutto per la programmazione e il controllo delle attività che si intendono effettuare (§ 1 Sez. II); La disponibilità di dati sull’andamento corrente ossia ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari comparati con lo stesso periodo del precedente esercizio (§ 2.8 Sez. II); le strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi che l’imprenditore intende seguire e la loro coerenza (§ 3 Sez. II).

I requisiti minimi per la redazione del progetto di piano da allegare all’istanza di CNC non richiedono molti aspetti relativi alla rilevazione della situazione contabile e dell’andamento corrente (§ 2 Sez. II di cui è richiesto il solo § 2.8); le proiezioni dei flussi finanziari (§ 4 Sez. II); le verifiche sul risanamento del debito (§ 5 Sez. II).

Alla mancanza delle richiamate verifiche per la redazione del piano di risanamento e l’analisi della sua coerenza, potrebbero sopperire in fase di inserimento della domanda, secondo le intenzioni che chi scrive ricava dal DM in commento, quanto previsto nella Sezione I relativamente al test pratico. La Sezione I richiede la stima dell’andamento economico prospettico (budget) nonché di individuare la debitoria da servire. La normativa, quindi, nel passaggio dalla sua prima formulazione per cui il progetto di piano non era necessario in fase di avvio della CNC, alla recente formulazione per cui il progetto di piano deve essere

allegato alla domanda di CNC, consente alcune semplificazioni nell’utilizzo della check list controbilanciate da una più attenta rilevazione dei dati prospettici nella fase di esecuzione del test pratico. Tuttavia, l’esperto, una volta nominato, dovrà valutare la coerenza del piano di risanamento insieme all’imprenditore e coinvolgendo l’organo di controllo, il revisore e le funzioni aziendali. Ciò impone comunque di applicare tutta la check list, nonché di effettuare i correttivi al piano di risanamento che si rendano necessari.

Il protocollo di conduzione della crisi, contenuto nella Sezione III del DM 21.3.23, prevede diversi aggiornamenti che tengono conto delle nuove norme di riferimento della CNC, ora contenute nel CCII.

In particolare, il paragrafo 2.1 (Sez. III) viene integrato con la previsione per cui l’esperto, sin dal primo incontro, deve ricordare all’imprenditore di seguire i precetti dell’articolo 16, co. 4 del CCII, ossia di rappresentare la situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. Gli obblighi di collaborazione riguardano anche le altre parti cui l’esperto è tenuto a informare degli obblighi di cui all’art. 16, co. 5 e 6 del CCII (§ 8.1 Sez. III).

Il paragrafo 2.8 (Sez. III) ultimo periodo ricorda che solo se le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno avuto esito positivo e non sono praticabili le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 lett. b) dell’articolo 23 del CCII, l’imprenditore può presentare, ricorrendone i presupposti, una proposta di concordato semplificato di cui all’articolo 25-sexies del CCII per la liquidazione del patrimonio.

Tra le modifiche si segnala il nuovo testo del paragrafo 9.6 della Sezione III del decreto in commento in base al quale nell’individuazione degli esiti della CNC, di cui all’art. 23 del CCII, si potrà abbinare in presenza dei presupposti alla sola soluzione di cui al comma 2 dell’articolo 23 del CCII una transazione su crediti tributari e contributivi di cui all’articolo 63 CCII, ossia nell’ambito degli accordi di ristrutturazione; oppure una proposta di transazione fiscale e contributiva ai sensi dell’articolo 88 CCII, nell’ambito del concordato.

Il DM in commento precisa altresì che è possibile raggiungere accordi con i creditori pubblici

qualificati che non prevedano un trattamento inferiore a quanto agli stessi sia attribuibile in caso di liquidazione giudiziale. Il richiamato inciso dovrà essere meglio articolato dalla prassi, essendo i creditori pubblici qualificati impossibilitati, se non in base a legge, a raggiungere accordi in relazione ai propri crediti. Pertanto, se la precisazione normativa volesse soltanto confermare quanto già indicato in precedenza circa la possibilità di giungere a una transazione fiscale e previdenziale, avrebbe un tenore ridondante. Nel caso invece si volesse leggere l’intenzione di allargare la transazione fiscale ad altre ipotesi, sarebbe necessario un intervento di prassi e, forse, anche una esplicita disposizione normativa. In questo senso il DM 21.3.23 potrebbe preannunciare le modifiche alla transazione fiscale che, secondo quanto previsto nella legge delega per la riforma fiscale, dovrebbe essere estesa a tutte le procedure inclusa la composizione negoziata.

Nell’individuazione degli esiti di cui all’articolo 23, del Codice della crisi d’impresa si potrà abbinare alla sola soluzione di cui al comma 2 dello stesso articolo 23 una transazione su crediti tributari e contributivi di cui all’articolo 63, del Codice della crisi d’impresa o una proposta di cui all’articolo 88, del Codice della crisi d’impresa sul trattamento dei crediti tributari e contributivi, sussistendone i presupposti. È inoltre possibile raggiungere accordi con i creditori pubblici qualificati che non prevedano un trattamento inferiore a quanto agli stessi attribuibile in caso di liquidazione giudiziale.

La piattaforma telematica, gestita operativamente da Unioncamere e raggiungibile dal sito internet https://composizionenegoziata.camcom.it, ha subito diversi aggiornamenti normativi cui il DM in commento provvede a adeguare gli aspetti operativi. La piattaforma metta a disposizione gli strumenti informatici di cui all’art. 25-undecies del CCII.

Le nuove disposizione precisano che la piattaforma è rappresentata da un portale internet che rende disponibili due aree principali. Nella fattispecie, una pubblica che contiene elementi informativi per l’accesso e il funzionamento dalla CNC; una riservata ad utenti autorizzati con diversi livelli di accesso ai cassetti informatici che contiene le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la CNC e la gestione del successivo iter.

La scheda sintetica prevista dalla Sezione VI del DM in commento contiene indicazioni sulle esperienze professionali dell’esperto al fine di agevolare le commissioni regionali di nomina, o comunque i soggetti deputati alla nomina dell’esperto indipendente, nella ricerca dei profili professionali più idonei rispetto alle esigenze della singola impresa che accede alla composizione negoziata. Le informazioni potranno essere inserite dall’esperto tramite uno specifico supporto informatico, seguendo le indicazioni ricavabili dall’Allegato 4 del DM 21.3.23.

La compilazione della scheda sintetica avviene a cura del singolo professionista dopo la comunicazione del suo nominativo da parte dell’Ordine di appartenenza alla competente camera di commercio. Compiuto il procedimento di iscrizione all’elenco, l’esperto indipendente viene abilitato all’utilizzo del supporto informatico per la compilazione della scheda. Una volta compilata la scheda, il sistema informatico la invia automaticamente all’Ordine di appartenenza per le verifiche di competenza.

La mancata compilazione della scheda non incide sull’iscrizione nell’elenco, trattandosi non di un requisito ma di strumento volto ad agevolare le commissioni di nomina. L’invio di schede sintetiche predisposte dai professionisti già iscritti agli elenchi è rimesso alla valutazione dell’Ordine di appartenenza. In maniera simile è rimesso all’Ordine di appartenenza del singolo iscritto l’invio di successive schede sostitutive di quelle in precedenza inviate necessarie per aggiornare il profilo dell’interessato a seguito di ulteriore attività, professionale o formativa svolta.

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