Lo scorso 27 ottobre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del Decreto-Legge che contiene le misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per il 2021. Una delle missioni del PNNR si prefigge di dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività dell’Italia, con l’obiettivo di rilanciare i settori economici della cultura e del turismo, che all’interno del sistema produttivo giocano un ruolo particolare. Gli interventi sono abbinati a sforzi di miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, al fine di migliorare gli standard di offerta e aumentare l’attrattività complessiva.
In particolare, per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva dal 2021 fino al 2024, è riconosciuto un credito di imposta nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione di determinati interventi.
I soggetti beneficiari sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica (come definita dalla legge n. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali), le strutture ricettive all’aria aperta e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici ed i parchi tematici.
Gli interventi specifici riguardano l’incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica; l’eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge n. 13/1989, e al DPR n. 503/1996; l’edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR n. 380/2001, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) ed e); la realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativamente alle strutture di cui all’articolo 3 della legge n. 323/2000 ed, infine, le spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del DL n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2014.
Per gli stessi interventi sopra elencati è riconosciuto un contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a 40.000 euro fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta precedentemente analizzato.
Il contributo può essere aumentato come segue, anche cumulativamente, fino ad ulteriori 30.000 euro (qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento); fino ad ulteriori 20.000 euro (qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 198/2006, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo); fino ad ulteriori 10.000 euro per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ed è ripartito in quote costanti in ciascun periodo d’imposta e deve essere fruito a decorrere dal periodo successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro i tre consecutivi.
Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del d.Lgs. n. 385/1993.
Inoltre, viene istituita una “Sezione Speciale Turismo” per la concessione di garanzie alle PMI e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.
Le garanzie sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio “non inquinare significativamente”, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.
Viene, altresì, istituito il Fondo per gli investimenti nel settore turistico, a valere sul quale sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025.
Il contributo diretto alla spesa è concedibile nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili.
A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo in esame e dall’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 36 mesi, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge n. 311/2004, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.
I requisiti, i criteri, le condizioni, le procedure e le modalità applicative per la concessione e l’erogazione dell’agevolazione sarà stabilita con decreto del Ministero del Turismo.
Infine, il credito d’imposta è riconosciuto per gli interventi realizzati e le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, entro il costo dell’investimento, anche considerando gli altri incentivi percepiti in relazione al medesimo intervento.