Ai sensi della Legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022) la funzione previdenziale svolta dall’Inpgi, in regime sostituivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita con effetti dal 01 Luglio 2022 e, limitatamente alla gestione sostituiva, all’Inps che succede nei rapporti attivi e passivi.
A seguito del trasferimento il Ministero del Lavoro, con propria nota, chiarisce che, nei confronti dei Giornalisti Professionisti e dei Pubblicisti, transitati nella gestione FPLD Inps, continuerà a trovare applicazione la speciale disciplina dei prepensionamenti di cui all’art 37, comma 1 Lettera b) della Legge n. 416 del 1981.
La legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto il trasferimento, con decorrenza 01 Luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’Inpgi in regime sostituivo, all’Inps gestione Ago, che succede nei rapporti attivi e passivi.
A decorrere dal 01 Luglio 2022 sono iscritti, con evidenza contabile separata, alla gestione Ago lavoratori dipendenti, i Giornalisti professionisti, i Pubblicisti ed i Praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso l’INPGI.
A seguito del trasferimento il Ministero del Lavoro, con propria nota, chiarisce che, nei confronti dei Giornalisti Professionisti e dei Pubblicisti, transitati nella gestione FPLD Inps, continuerà a trovare applicazione la speciale disciplina dei prepensionamenti di cui all’art 37, comma 1 lettera b) della Legge n. 416 del 1981.
L’Inps già con circolare n. 92 del 28 luglio 2022 ha fornito istruzioni in merito alle prestazioni pensionistiche e alle relative modalità di calcolo, secondo il principio del pro-rata.
Ora, recepito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’Istituto, con circolare n. 10 del 31.01.2023, fornisce istruzioni operative sulla corretta applicazione della speciale disciplina del prepensionamento riservata agli iscritti alla gestione sostitutiva Inpgi transitati nel FPLD dal 01 Luglio 2022.
La legge 416/81 articolo 37, comma 1 lettera b) prevede la possibilità per i Giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici ed agenzie di stampa a diffusione nazionale di accedere, al perfezionamento di determinati requisiti, alla pensione di Vecchiaia con un anticipo massimo di 5 anni rispetto al requisito anagrafico previsto per conseguire la pensione di vecchia.
Per accedere all’anticipo Pensionistico è richiesto il perfezionamento del requisito anagrafico minimo di anni 62 unitamente al requisito contributivo minimo di anni 25 e 5 mesi.
Oltre al requisito anagrafico e contributivo è necessario che il richiedente sia stato posto in CIGS con causale “riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” e che abbia fruito del trattamento per almeno 3 mesi ancorché non continuativi.
La CIGS fruita per altre causali (es. crisi aziendale, contratto di solidarietà) non consente l’accesso all’Anticipo Pensionistico. Il Prepensionamento è ammesso entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e limitatamente alle unità autorizzate dal Ministero del Lavoro di concerto con il Mef.
L’Istituto chiarisce che per l’accesso al Prepensionamento è necessario che i 3 mesi di permanenza in CIGS, ancorché non continuativi, devono essere fruiti nel periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS finalizzata al prepensionamento; i requisiti anagrafico e contributivo devono essere maturati entro il periodo di CIGS autorizzato con decreto ministeriale; l’ultima contribuzione deve essere accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento; è necessaria l’iscrizione ai relativi elenchi dei Giornalisti Professionisti o Pubblicisti istituiti presso l’Ordine dei Giornalisti.
Sono ammessi al beneficio i giornalisti che non siano già titolari di pensione diretta anche pro-quota, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Possono invece accedere al beneficio i titolari di pensione liquidata a carico degli enti di previdenza di diritto privato, come ad esempio le Casse Professionali o la gestione INPGI.
L’INPS, con messaggio n. 644 del 10 Febbraio 2023, chiarisce che il prepensionamento è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, svolta sia in Italia che all’estero presso l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento o presso un’altra azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale.
Qualora a seguito del prepensionamento si intraprenda nuova attività lavorativa, sempre presso l’azienda dalla quale il lavoratore risulta prepensionato, il trattamento pensionistico sarà revocato dalla data di inizio attività. Al contrario il pensionato che intraprende nuova attività lavorativa presso altri datori di lavoro potrà cumulare la rendita da prepensionamento con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
A seguito del trasferimento della funzione previdenziale dalla Gestione Inpgi/1 al FPLD Inps, avvenuta il 01 Luglio 2022, il cumulo della pensione con i redditi da lavoro sarà soggetta alla disciplina prevista per i lavoratori dipendenti iscritti al FPLD Inps. Pertanto, nel caso di cumulo con i redditi da lavoro, la pensione non sarà più soggetta alle riduzioni previste dal Regolamento Inpgi che, prevedeva la possibilità di cumulo entro un tetto massimo di € 22.524,13. Inoltre, il prepensionamento non è compatibile con il trattamento di disoccupazione.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di anni 25 e 5 mesi è computata tutta la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata a favore dell’assicurato, nella gestione FPLD compreso quella presente in evidenza contabile separata. Ne consegue che sarà utile al perfezionamento del requisito la contribuzione obbligatoria, volontaria figurativa e da riscatto.
Per quanto riguarda l’eventuale presenza di contribuzione nella gestione ex Enpals la stessa, potrà essere valorizzata per perfezionare il diritto di cui all’art 37, solo ed esclusivamente nel caso in cui, nella predetta gestione Ex ENPALS, non risulti maturato un autonomo diritto a Pensione.
Il requisito contributivo dovrà essere perfezionato esclusivamente con le contribuzioni presenti nella gestione FPLD pertanto, come chiarito dall’Istituto, non è previsto il cumulo delle contribuzioni presenti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
L’assicurato che voglia riunificare, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo la contribuzione presente nella gestioni speciale di lavoratori autonomi dovrà procedere alla ricongiunzione onerosa ai sensi della Legge 29/79.
L’articolo 37, comma 1, lettera b), prevede che l’anticipo pensionistico può essere conseguito con un anticipo di cinque anni rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia che, a seguito dell’uniformazione della gestione INPGI con il FPLD, è di anni 67. Sempre all’art 37 è prevista un’integrazione dell’anzianità contributiva fino ad un massimo di anni 5 interamente a carico dell’Istituto.
Qualora alla data del pensionamento la differenza tra l’età anagrafica raggiunta dall’’assicurato e quella richiesta per l’accesso alla pensione di Vecchiaia sia inferiore ai cinque anni l’anzianità contributiva sarà maggiorata di un periodo pari alla predetta differenza.
La maggiorazione contributiva si sostanzia nell’accredito di un ulteriore quota di contribuzione calcolata, in base alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate in quote B) ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. La maggiorazione è riconosciuta, per un massimo di 5 anni, fino alla concorrenza del limite di 30 anni di contribuzione.
Con circolare in commento, l’Istituto chiarisce che, l’eventuale opzione al calcolo contributivo, divenuta irrevocabile a seguito della produzione di effetti, preclude la possibilità di accedere al prepensionamento ex art 37 legge 416/81. Ad esempio, ha prodotto i suoi effetti ed è divenuta irrevocabile l’opzione al contributivo esercitata per il riscatto agevolato del corso di studi, collocato temporalmente nel periodo ante ’96, con accettazione del relativo onere.
In base a quanto previsto dall’art 37 della Legge 416/81. La domanda per l’accesso al pensionamento anticipato deve essere presentata a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’emanazione del decreto di ammissione al trattamento CIGS.
Il termine decadenziale deve essere coordinato con la data di perfezionamento dei previsti requisiti e con la data di emanazione del decreto di ammissione al trattamento che, può avvenire anche in data successiva all’inizio del periodo CIGS o della data di perfezionamento dei requisiti. Pertanto, nel caso in cui l’emanazione del decreto di ammissione preceda la data di perfezionamento dei requisiti, il termine decadenziale dei 60 giorni decorre per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo entro i tre mesi di permanenza in CIGS, il termine decorre dal compimento dei tre mesi di permanenza in CIGS; per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo oltre i tre mesi di permanenza minima in CIGS il termine decorre dal compimento dei requisiti anagrafico e contributivo maturati durante il periodo di CIGS.
Nel caso in cui l’emanazione del decreto di ammissione, al periodo di CIGS, sia successivo alla data in cui l’interessato matura i requisiti, il termine decadenziale decorre per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo prima della data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di emanazione del decreto; per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafici e contributivo dopo la data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Il trattamento di pensionamento anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro e cioè dalla data di cessazione del godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il Trattamento Pensionistico spettante, in seguito al trasferimento delle funzioni previdenziali dalla gestione sostitutiva INPGI alla gestione FPLD Inps, si calcola nel rispetto del Pro Rata e, sarà determinato dalla somma della quota corrispondente alla anzianità acquisita presso la gestione Inpgi fino al 30/06/2022, calcolata con le regole vigenti in INPGI; dalla quota corrispondente all’anzianità contributiva accreditata nella gestione FPLD, in evidenza contabile separata, dal 01 Luglio 2022, calcolata con le regole vigenti nel FPLD.
Anche a seguito del trasferimento delle funzioni dall’Inpgi al FPLD, la pensione liquidata ai sensi dell’art 37 Legge 416/81, sarà soggetta agli abbattimenti previsti all’articolo 7, del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017. Al compimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, attualmente anni 67, la pensione è corrisposta nella misura piena senza abbattimenti.
Come chiarito dal ministero del lavoro, dal 01 Luglio 2022, trova applicazione nei confronti dei Pubblicisti, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa a diffusione nazionale, iscritti nei relativi elenchi tenuti presso l’Ordine dei Giornalisti, la speciale disciplina dell’anticipo pensionistico prevista all’art 37 comma 1 lettera a) della Legge 416/81.
Pertanto, per gli interventi cigs, derivanti da accordi sottoscritti dal 01 Luglio 2022, anche i Pubblicisti potranno accedere alla pensione di Vecchiaia con anticipo massimo di 5 anni rispetto all’ordinario requisito anagrafico previsto per il conseguimento del Trattamento Pensionistico.
Per quanto riguarda la categoria dei lavoratori Poligrafici, dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, destinatari della speciale disciplina del prepensionamento ex art 37 legge 416/81, non occorre più allegare, alla domanda di prepensionamento, la dichiarazione aziendale dalla quale risulti che, il dipendente negli ultimi dodici mesi di lavoro effettivo, precedenti la cessazione del rapporto , è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali.
Le domande di prepensionamento dovranno essere inviate esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto ossia portale web dell’Istituto, www.inps.it, accedendo tramite SPID, CNS o CIE al servizio “Prestazioni pensionistiche – Domande”, attivando il successivo sottomenu “Nuova Prestazione Pensionistica” e scegliendo uno dei prodotti ovvero Pensione di vecchiaia/anticipata oppure Prepensionamento editoria.
L’Istituto chiarisce anche che le domanda di prepensionamento inoltrate in data precedente alla pubblicazione della circolare ma, inequivocabilmente riconducibili al prepensionamento art.37 legge 416/81, devono essere riqualificate a cura degli operatori di Sede.