ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE: REGOLAMENTAZIONE DELL’APPRENDISTATO

Il 20 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 21 ottobre 2022 del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, in possesso di determinati requisiti.

Con lo scopo di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché di dover valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 869, della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) il 20 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 21 ottobre 2022 del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, in possesso di determinati requisiti.

Possono beneficiare delle agevolazioni le Aziende operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): – essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo; operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): – essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo; nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione; sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC); sono in regola con gli adempimenti fiscali; hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («impegno Deggendorf»).

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L.187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva; i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Le imprese devono attestare il possesso dei requisiti sopra indicati, nonché l’assenza delle cause di esclusione, tramite presentazione, all’atto della domanda di contributo, di DSAN resa nelle forme previste

dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalità previste dal decreto direttoriale di cui all’art. 8 del decreto in commento.

Quanto invece ai giovani diplomati gli stessi devono aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA) da non oltre cinque anni; non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.

Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

I pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento.

Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.

La dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi è pari a complessivi euro 20.000.000,00, di cui euro 6.000.000,00 per l’anno 2022 ed euro 14.000.000,00 per l’anno 2023, comprensivi degli oneri per la gestione dell’intervento.

Per quanto concerne gli importi il decreto prevede che possa essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto corrente non superiore al 70% delle spese totali ammissibili; ad euro 30.000,00 per singola impresa. I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis.

Per la presentazione delle domande i termini e le modalità saranno definiti – entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – con un provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero: www.politicheagricole.it e di Invitalia: www.invitalia.it. Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura in commento il Ministero si avvale di Invitalia.

Le imprese potranno presentare una sola domanda di agevolazione a valere sugli interventi di cui al decreto in commento.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegato il piano di formazione degli apprendisti. I contributi saranno concessi dal Ministero nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica da parte di Invitalia della completezza e regolarità delle DSAN presentate dalle imprese richiedenti.

Nel caso in cui le verifiche istruttorie si dovessero concludere con esito negativo, ovvero per le domande dovessero essere ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal decreto, il Ministero procederà a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini dell’erogazione dei contributi, l’impresa dovrà presentare un’apposita richiesta, con le modalità e nei termini previsti dal provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero che, ad oggi, non è stato ancora emanato. La richiesta di erogazione dovrà comunque essere trasmessa dall’impresa al Ministero entro i trenta giorni successivi alla data prevista come termine finale del contratto di apprendistato.

L’impresa dovrà allegare alla richiesta di erogazione dell’agevolazione la documentazione relativa alle risorse professionali assunte. Nella fattispecie, l’elenco delle risorse professionali assunte con contratto di apprendistato; la relazione tecnico-illustrativa sull’attività svolta, che evidenzi gli obiettivi conseguiti rispetto al piano di formazione, con l’indicazione analitica delle spese sostenute e l’elenco dei riferimenti

dei documenti di spesa; la copia del titolo di studio per ciascuna delle risorse professionali sopra indicate; la copia delle buste paga relativa al personale assunto; la documentazione atta ad attestare la piena tracciabilità delle spese sostenute dall’impresa, ad esempio gli ordinativi di pagamento ed estratti conto.

Il Ministero, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione, previa verifica da parte di Invitalia del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e della completezza e regolarità della documentazione trasmessa, procederà all’erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall’impresa beneficiaria.

Il decreto consente, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l’erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fidejussione bancaria o assicurativa.

La fidejussione dovrà garantire la restituzione dell’importo anticipato, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice di procedura civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’amministrazione. L’anticipo – se richiesto e spettante – verrà erogato in occasione dell’emanazione del provvedimento di concessione.

In alternativa all’anticipo, nel caso di contratti di apprendistato di durata superiore ai dodici mesi, l’impresa beneficiaria potrà richiedere il pagamento di una somma, a titolo di acconto, pari a 1/3 (un terzo) del contributo concesso al termine del primo anno del contratto di apprendistato; a 2/3 (due terzi) del contributo concesso al termine del secondo anno del contratto di apprendistato.

Qualora l’impresa abbia già richiesto il pagamento dell’acconto previsto dalla lettera a), l’importo previsto nel primo periodo è ridotto a 1/3 (un terzo).

Ai fini del pagamento degli acconti, l’impresa dovrà presentare apposita richiesta, con le modalità e nei termini previsti dal provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero che, si rammenta, non è stato ancora emanato. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione prevista per richiesta di erogazione dell’agevolazione.

Il Ministero, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento, previa verifica da parte di Invitalia del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e della completezza e regolarità della documentazione trasmessa, procederà al pagamento degli acconti spettanti sul conto corrente indicato dall’impresa beneficiaria.

In qualsiasi fase dell’iter agevolativo, il Ministero potrà effettuare controlli anche a campione sulle iniziative agevolate. Per questo motivo, ai fini del controllo documentale dovrà essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo.

Le imprese sono tenute a fornire tutti i documenti che saranno richiesti al fine di consentire e favorire le attività di monitoraggio e controllo da parte del Ministero. È comunque previsto da parte dell’ente gestore un controllo di monitoraggio fisico sulle attività intraprese su un minimo del 5% dei beneficiari delle agevolazioni.

Il Ministero potrà, inoltre, revocare i contributi concessi nel caso di verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili; false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria: apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione dell’agevolazione; mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo; negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di

concessione, nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell’impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento europeo; delocalizzazione dell’attività economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezioni degli Stati aderenti allo spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata; licenziamento della risorsa assunta prima dello scadere del dodicesimo mese; ogni altro inadempimento rispetto a quanto previsto dal decreto istitutivo della misura e dal provvedimento di concessione.

Nelle ipotesi di revoca il soggetto beneficiario dovrà restituire l’importo del contributo erogato, mediante versamento delle relative somme su un apposito capitolo dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato, indicato nel provvedimento di revoca.

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