La legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha disposto il trasferimento della funzione previdenziale svolta dall’INPGI, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, all’Inps limitatamente alla Gestione sostitutiva.
Tuttavia, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI.
Con la Circolare del 27 luglio 2022 n. 91, l’Inps fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI.
In particolare, per quanto concerne i trattamenti di disoccupazione a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, gli stessi sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole – più favorevoli – previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2024 ai giornalisti si applicherà la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al FPLD e, conseguentemente, la disciplina prevista in materia di indennità di disoccupazione NASPI.
In questo approfondimento verrà esaminata la disciplina prevista dagli articoli 22-25 del Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI.
Secondo quanto disposto dall’articolo 22 del Regolamento INPGI l’indennità di disoccupazione è rivolta ai giornalisti che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro. Sono, pertanto, esclusi i giornalisti che cessano il rapporto di lavoro a seguito di dimissioni e risoluzione consensuale.
L’indennità di disoccupazione è tuttavia riconosciuta in caso di dimissioni per giusta causa, determinate da mancato pagamento della retribuzione; aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; mobbing; notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art. 2112, comma 4, del codice civile); spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’articolo 2103 codice civile; comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
L’Indennità è riconosciuta anche per le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ex articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 e nel caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità.
Il Regolamento dell’INPGI agli articoli 22 e 23 disciplina l’indennità di disoccupazione ordinaria e il sussidio straordinario di disoccupazione. Innanzitutto, si rammenta che ai fini dell’accesso al trattamento disoccupazione, l’assicurato – oltre ad avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro – deve risultare iscritto all’INPGI da almeno un biennio.
Il Trattamento di disoccupazione ordinario “ridotto è riconosciuto al giornalista che, in presenza del suddetto requisito di anzianità di iscrizione all’INPGI, può fare valere almeno 13 settimane e fino a 51 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso il giornalista ha diritto al trattamento di disoccupazione ordinario c.d. ridotto per un numero di giorni pari ai giorni di effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro presenti nel biennio di osservazione.
Per quanto riguarda il Trattamento ordinario e sussidio straordinario si manifesta se l’assicurato può fare valere almeno 52 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso ha diritto al trattamento di disoccupazione ordinario per un numero di giorni pari ai giorni di effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro presenti nel biennio di osservazione, per un numero massimo di giorni indennizzabili pari a 360, nonché al c.d. sussidio straordinario di disoccupazione della durata massima di ulteriori 360 giorni. Il sussidio straordinario compete qualora permanga lo stato di disoccupazione dopo la fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria e decorre dal giorno successivo alla data in cui termina la fruizione del trattamento ordinario.
Per il periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria è riconosciuta la contribuzione figurativa, rapportata ai giorni di effettivo godimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria medesima, mentre per il periodo di fruizione sussidio straordinario non compete la contribuzione figurativa.
Per quanto concerne la misura giornaliera dell’indennità di disoccupazione l’articolo 24 del Regolamento INPGI individua come base di calcolo la retribuzione media contributiva relativa alle ultime 12 mensilità di contribuzione. Invece, nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore a 12 mesi, la base di calcolo è data dal minor numero di mensilità coperte da contribuzione negli ultimi 12 mesi.
L’indennità mensile è pari al 60% della retribuzione media di cui sopra, entro il limite del massimale dell’indennità corrispondente al 60% della retribuzione mensile minima, maggiorato dell’indennità di contingenza, prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore ordinario.
Per l’anno 2022, l’indennità mensile di disoccupazione non può superare l’importo massimo pari a € 1.745,30 (importo massimo giornaliero pari a € 56,30).
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, l’indennità di disoccupazione, anche in corso di fruizione, è adeguata in misura pari alla variazione percentuale della retribuzione minima del redattore ordinario verificatasi nell’anno precedente.
L’indennità di disoccupazione ex INPGI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito.
Anche per questa prestazione è previsto il meccanismo del décalage; in particolare, la prestazione di disoccupazione si riduce del 5% ogni trenta giorni a decorrere dal primo giorno del settimo mese di fruizione (181° giorno della prestazione), fino ad una riduzione massima del 50%.
Per quanto concerne la disciplina della sospensione dell’indennità di disoccupazione ordinaria e del sussidio straordinario a seguito di nuova occupazione il Regolamento INPGI prevede regole diverse a seconda della durata e della natura del nuovo rapporto di lavoro.
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, anche di natura non giornalistica, di durata pari o inferiore a sei mesi, l’indennità è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende a essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa è stata sospesa e l’assicurato non può presentare una nuova domanda. Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.
Ai fini della sospensione, il beneficiario dell’indennità di disoccupazione è tenuto a effettuare all’INPS – attraverso l’invio telematico del modello “DIS3” – la comunicazione relativa alla intervenuta rioccupazione, con l’indicazione della durata del rapporto di lavoro.
In caso di sospensione della prestazione per rioccupazione con rapporto di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi, qualora il rapporto di lavoro cessi anticipatamente rispetto alla durata originaria, anche per dimissioni, l’erogazione dell’indennità di disoccupazione riprende a decorrere dalla data di effettiva cessazione intervenuta anticipatamente.
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di natura non giornalistica di durata superiore a sei mesi, la prestazione non si sospende e non si decade dal diritto alla stessa; tuttavia, dalla
durata residua della prestazione spettante si sottraggono tutti i giorni effettivi di durata del contratto e si indennizzano i soli giorni residui eventualmente ancora spettanti.
Altresì, in caso di nuova occupazione con rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi di natura giornalistica, viene meno il diritto all’indennità; al termine di detto rapporto di lavoro l’assicurato può presentare una nuova domanda se in possesso dei requisiti.
Infine, qualora il rapporto di lavoro sia inizialmente di durata superiore a sei mesi ma cessi anticipatamente, quindi prima dei sei mesi, anche per dimissioni, la prestazione può essere comunque ripristinata.
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, subordinata preesistente alla cessazione del rapporto di lavoro che ha dato luogo all’indennità di disoccupazione o parasubordinata, l’istituto del cumulo della prestazione con i redditi da lavoro si applica il 50% dei redditi da lavoro non è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione dal cui importo verrà, pertanto, decurtato il 50% dei redditi da lavoro; il rimanente 50% dei redditi è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione fino al limite di un terzo dell’indennità medesima. Nel caso in cui detto 50% del complessivo reddito da lavoro (autonomo e/o subordinato preesistente e/o parasubordinato) dovesse superare il limite di un terzo, si decurta dall’indennità di disoccupazione l’intero ammontare della somma eccedente il suddetto limite.
Il soggetto beneficiario della prestazione di disoccupazione che svolge attività lavorativa in corso di fruizione della prestazione è tenuto a comunicare ogni mese all’INPS, attraverso l’invio telematico del modello “DIS3”, il reddito – riferito ai mesi precedenti rispetto a quello in cui si invia la comunicazione – derivante dallo svolgimento dall’attività lavorativa autonoma o subordinata. La comunicazione deve essere effettuata inderogabilmente entro il terzo mese successivo alla mensilità indennizzabile pena la perdita del diritto alla fruizione della prestazione per la mensilità di riferimento.
L’indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
Inoltre, l’indennità di disoccupazione ordinaria e il sussidio straordinario sono incompatibili con le prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria riconosciute dall’INPS, quali la NASpI, la DIS-COLL, l’indennità ALAS e l’ISCRO.
Infine, l’indennità di disoccupazione ordinaria e il sussidio straordinario sono incumulabili con le indennità di malattia e maternità. In caso di evento di malattia e/o maternità insorto durante la percezione dell’indennità di disoccupazione ordinaria e del sussidio straordinario, queste vengono sospese per tutta la durata dell’indennità di malattia/maternità per poi essere ripristinate per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.
Per fruire dell’indennità di disoccupazione ordinaria i giornalisti aventi diritto devono presentare apposita domanda all’INPS esclusivamente in via telematica accedendo al sito INPS e selezionando la voce “Disoccupazione ordinaria per i giornalisti” disponibile seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.
La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso.
Se la domanda di indennità di disoccupazione è presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Se la domanda di indennità di disoccupazione è presentata entro il termine di sessanta giorni dalla fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso, la prestazione decorre dal giorno successivo alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mancato preavviso.
Se la domanda è presentata oltre il sessantesimo giorno dalla data di cessazione o dalla data di fine dell’indennità sostitutiva del preavviso ma, comunque, entro il limite della durata teorica di prestazione spettante, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda e spetta per il solo periodo residuo ancora spettante.
Al momento della presentazione della domanda l’assicurato deve allegare la documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro: lettera di licenziamento o modello “DIS 2” – certificazione del datore di lavoro attestante l’ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro; le ultime buste paga; la copia dei relativi contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contratti di lavoro nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro; la compilazione modello “DIS 3” mensile attestante la continuità dello stato di disoccupazione; la dichiarazione relativa alle coordinate bancarie; il modulo domanda per gli assegni al nucleo familiare (solo per i nuclei non coperti da AUU) sulla prestazione di disoccupazione.
Nel caso di dimissioni per giusta causa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la volontà di “difendersi in giudizio”, quali diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., sentenze ecc., contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo.