GLI ASPETTI OPERATIVI DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La relazione sulla gestione è un documento che compone il fascicolo di bilancio, almeno per la imprese che lo redigono in forma ordinaria. Essa contiene fondamentali informazioni sull’andamento economico, patrimoniale e finanziario dell’azienda.

Questo documento presenta una valenza informativa molto importante per tutti i destinatari del bilancio di esercizio. Pertanto, lo scopo del presente contributo è quello di fornire una sintesi relativa a contenuti e modalità di redazione della relazione sulla gestione.

La relazione sulla gestione è un documento che accompagna il bilancio, senza però farne parte integrante. Questo documento ha la funzione di collegare i dati del bilancio con le informazioni sull’andamento economico, patrimoniale e finanziario dell’azienda. Inoltre, mette in evidenza i principali rischi e le incertezze di gestione cui l’impresa è soggetta.

Secondo il Codice civile, tutte le società di capitali sono tenute a redigere questo documento, salvo alcune esenzioni.

L’articolo 2428 del Codice civile specifica che la relazione deve includere informazioni dettagliate sulle attività di ricerca e sviluppo, utili per comprendere le strategie dell’impresa e le sue prospettive di crescita. Le informazioni inserite non devono ripetere quanto già descritto nella nota integrativa.

La predisposizione della relazione sulla gestione è obbligatoria per la generalità delle società di capitali, con esclusione delle società di minori dimensioni che redigono il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis, comma 7 del Codice civile) e delle microimprese (articolo 2435-ter, comma 2 del Codice civile).

Tali soggetti sono esonerati dalla predisposizione della relazione sulla gestione a condizione che forniscano apposite informazioni in nota integrativa, ovvero, nel caso delle microimprese, in calce allo stato patrimoniale.

La predisposizione della Relazione è obbligatoria per la generalità delle società di capitali, con esclusione delle società di minori dimensioni che redigono il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis comma 6 del Codice civile) e delle microimprese (articolo 2435-ter comma 2 del Codice civile).

Tali soggetti sono esonerati dalla predisposizione del documento in esame a condizione che forniscano apposite informazioni in Nota integrativa, ovvero, nel caso delle microimprese, in calce allo Stato patrimoniale.

Si tratta delle seguenti informazioni: numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute; numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio.

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione e del suo contenuto in conformità a quanto previsto dalle norme di legge ricade sugli amministratori della società.

Gli amministratori sono responsabili sia delle fonti di riferimento applicabili relativamente al contenuto della relazione sulla gestione sia per la parte del sistema di controllo interno che permette la redazione di tali relazioni, coerentemente con le informazioni del bilancio cui si riferiscono e in conformità alle norme di legge.

L’analisi effettuata dagli amministratori e illustrata nella relazione sulla gestione dovrà offrire un quadro della situazione della società che sia fedele; equilibrata; esauriente.

Primario scopo della relazione sulla gestione è quello di fornire informazioni supplementari, non diversamente ottenibili dalla sola analisi del bilancio d’esercizio. A tale scopo, gli amministratori devono provvedere alla riclassificazione del bilancio d’esercizio.

Il contenuto della relazione sulla gestione è previsto dall’articolo 2428 del Codice civile, che richiede agli amministratori di corredare il bilancio con una relazione “contenente un’analisi fedele, equilibrata e esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta …”, nonché di riportare, in ogni caso, tra le altre informazioni, “le attività di ricerca e sviluppo; l’evoluzione prevedibile della gestione; in relazione all’uso di strumenti finanziari: gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione e copertura del rischio finanziario, l’esposizione al rischio di prezzo, di credito, di liquidità, di variazione dei flussi finanziari”.

Considerato che il bilancio deve rispondere alle clausole generali previste all’articolo 2423 del Codice civile, nel quale, al comma 2, è enunciato che: “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”, è possibile affermare che un’analisi chiara, coerente e veritiera possa rispondere al precetto richiesto dal termine “fedele”.

Per quanto attiene al significato di «equilibrata ed esauriente», è ragionevole desumere che la relazione debba contenere una descrizione sufficientemente dettagliata di tutti gli aspetti rilevanti della gestione, indipendentemente dal loro segno matematico.

Difatti, una descrizione dettagliata dei soli fatti positivi non risulterebbe veritiera, per cui, non idonea a rappresentare fedelmente le condizioni dell’impresa.

Si ritiene, che la finalità di tale documento debba essere quella di comunicare a tutti i soggetti, per qualsiasi motivo interessati all’impresa, le informazioni più appropriate, utili e veritiere a descrivere la realtà aziendale ed illustrare la condizione economica e finanziaria della società oggetto di analisi.

L’articolo 2428, comma 2 del Codice civile prevede che: “l’analisi di cui al primo comma è coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi”.

Al fine di consentire una corretta comprensione della situazione della società, dell’andamento degli affari e del risultato della gestione, nello svolgimento dell’analisi, potrebbe essere utile ricorrere ad alcuni indicatori finanziari o indici di rendimento.

Tra gli indicatori di frequente utilizzati, ricordiamo: il ROE, che è un indicatore che misura il rapporto tra il reddito al netto delle imposte e il patrimonio netto; il ROI, un indicatore che misura il rapporto tra il reddito operativo e la media dell’attivo patrimoniale, al netto delle partecipazioni e gli altri investimenti risultanti all’inizio e alla fine dell’esercizio; il ROS, un ulteriore indicatore che misura il rapporto tra il reddito operativo e l’ammontare delle vendite sia di beni e servizi che altri beni, relativi alla specifica attività della società ivi comprese le informazioni sull’ambiente, e sul personale.

Inoltre, le informazioni da fornire nella relazione sulla gestione dovranno essere suffragate da riferimenti diretti alle poste inserite nei documenti contabili.

In ultima analisi, la relazione sulla gestione è un documento che si prefigge lo scopo di completare e integrare l’informativa di bilancio con una serie di informazioni supplementari, sia qualitative che quantitative, interne ed esterne all’impresa. Deve fornire una descrizione della situazione analizzata anche in chiave prospettica, evitando di inserire fatti interni tali da travalicare la riservatezza aziendale.

La relazione sulla gestione, oltre a fornire le informazioni di cui al paragrafo precedente e quelle ritenute opportune dall’organo amministrativo in tema di dati contabili e di bilancio, dovrà contenere le indicazioni relative ai principali rischi ed incertezze a cui la società è esposta.

I rischi possono essere distinti in rischi esterni e rischi interni: a) i rischi esterni sono provocati da eventi che provengono dal di fuori all’azienda quali, ad esempio: la competizione; gli eventi naturali; gli eventi accidentali; l’esigenza della clientela; il mutevole assetto normativo; l’incognita dei mercati; b) i rischi interni sono eventi che dipendono da fattori che provengono dall’interno quali, ad esempio: la strategia aziendale; i modelli organizzativi; il tipo di governance (tradizionale, dualistico o monistico); altre attività poste in essere dall’azienda per il raggiungimento dei fini sociali il cui esito dipende anche dal coinvolgimento di terzi.

Quantunque il Codice civile non contenga alcuna indicazione in merito agli indicatori sia finanziari che non finanziari, appare opportuno che il redattore della relazione sulla gestione indichi gli indici che in linea di massima sono utilizzati per effettuare l’analisi di bilancio.

Questi sono facilmente ricavabili mediante una diversa elaborazione delle scritture contabili e hanno il compito di fornire un’analisi dettagliata e completa della situazione aziendale e delle performance ottenute.

Nella relazione sulla gestione è opportuno che siano indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti aspetti: 1) i criteri utilizzati per l’estrapolazione degli indici dalle scritture contabili; 2) le modalità di calcolo seguite per la quantificazione degli indicatori; 3) l’illustrazione dei risultati ottenuti dalla valorizzazione degli indicatori; 4) ulteriori aspetti ritenuti importanti ai fini della comprensione dei dati esposti.

Nella relazione sulla gestione dovranno, inoltre, emergere le attività di ricerca e sviluppo, i rapporti con le imprese controllate, controllanti e collegate, il numero e il valore nominale delle azioni proprie, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della gestione.

Infine, le informazioni da fornire nella relazione sulla gestione dovranno essere suffragate da riferimenti diretti alle poste inserite nei documenti contabili.

La relazione sulla gestione non è legata a uno schema particolare ed è possibile sviluppare forme espositive differenti in cui l’unico vincolo è rappresentato dal fatto che l’illustrazione deve mostrare uno sviluppo logico in un’ottica integrata, chiara e di facile lettura. Nella relazione, come previsto ai fini del bilancio, le informazioni sono indicate sulla base della loro rilevanza, ai fini di una corretta ed esaustiva interpretazione della situazione aziendale. Ciò, anche per consentire al revisore di emettere un “giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio”, nonché una “dichiarazione” sull’eventuale identificazione di errori significativi riscontrati nella stessa. Sicché, includere nella relazione sulla gestione istogrammi o altre figure rappresentative di un andamento, potrebbe essere un utile espediente per consentire la circolazione delle informazioni anche tra i terzi poco esperti di bilancio.

Tra le altre informazioni da indicare nella relazione, gli amministratori sono onerati di segnalare le ragioni della eventuale dilazione del termine ordinario di approvazione del bilancio, ossia nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, come disposto dall’articolo 2364 del Codice civile.

Non è più necessario fare riferimento ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, considerato che tali informazioni dovranno essere fornite in modo dettagliato nella nota integrativa.

Related Posts

di
Previous Post Next Post

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

0 shares