GLI INCENTIVI PER LE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

Dal 28 febbraio 2022, fino alle ore 17:00 del giorno 30 marzo 2022, le strutture turistico-ricettive potranno inviare0107 la domanda per la richiesta degli incentivi previsti a loro favore dall’articolo 1 del DL PNRR n.152/2021. Gli incentivi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziate, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Una delle missioni del PNNR si prefigge di dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività dell’Italia, con l’obiettivo di rilanciare i settori economici della cultura e del turismo. In particolare, l’articolo 1 del DL n.152/2021 prevede l’erogazione di contributi a fondo perduti e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche.

Il ministero del Turismo ha reso note le modalità applicative per l’erogazione delle agevolazioni in esame, nonché l’elenco delle spese ammissibili e le modalità applicative per l’accesso alla piattaforma tramite cui richiedere gli incentivi.

Per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva, è riconosciuto un credito di imposta nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione di determinati interventi di riqualificazione e rinnovamento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati successivamente al 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute dal 7 novembre 2021.

I soggetti beneficiari sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge n. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture ricettive all’aria aperta e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Al momento della presentazione della domanda i soggetti devono essere regolarmente iscritti al registro delle imprese; essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico; gestire le predette attività tramite un contratto registrato da allegare alla domanda.

Non possono accedere agli incentivi le imprese che si trovano in stato di fallimento e di liquidazione anche volontaria. Inoltre, il soggetto richiedente deve essere in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all’articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva; in regola con la normativa antimafia vigente; in situazione di regolarità fiscale. Tali requisiti devono essere mantenuti fino a cinque anni dopo l’erogazione del pagamento finale, pena la perdita del diritto all’agevolazione e il recupero degli incentivi.

La misura del credito è pari all’80% delle spese ammissibili, relativamente agli incrementi dell’efficienza energetica delle strutture; agli interventi di riqualificazione antisismica; all’eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge n. 13/1989, e al DPR n. 503/1996; agli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR n. 380/2001, funzionali alla realizzazione degli interventi elencati nei primi tre punti; alla realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge n. 323/2000; alle spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del DL n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2014; all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, inclusa l’illuminotecnica a condizione che l’acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi elencati nei primi tre punti.

Altresì, gli interventi suddetti devono riguardare laddove per essi siano previste opere edili-murarie e impiantistiche, fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso delle attività; devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda; devono recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala; devono iniziare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei beneficiari; devono essere conclusi entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi. Tale termine è prorogabile, su richiesta, di massimo 6 mesi.

In particolare, dovranno essere esclusi gli interventi che comportano attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle; attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.

In caso di accertata violazione del sopra citato principio «non arrecare un danno significativo», il soggetto beneficiario responsabile della violazione decade dall’incentivo e il Ministero provvede al recupero delle somme già eventualmente erogate.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dall’anno successivo a quello in cui sono effettuati gli interventi e non oltre il 31 dicembre 2025. Inoltre, il credito d’imposta è cedibile, anche in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

Agli stessi soggetti beneficiari è riconosciuto un contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi elencati nella tabella precedente, realizzati dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro.

Il contributo può essere aumentato come segue, anche cumulativamente fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento; fino a ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 198/2006, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo; fino ad ulteriori 10.000 euro per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il contributo è erogato tramite bonifico bancario all’Iban indicato nell’istanza. L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento oppure fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto.

In tal caso il soggetto beneficiario, entro 30 giorni dall’inizio dell’intervento deve trasmettere al Ministero la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante una fideiussione bancaria o assicurativa; la documentazione di legge per le verifiche antimafia; in caso di opere edili murarie e impiantistiche documentazione attestante l’avvio legittimo dei lavori; in caso di progetti che prevedono esclusivamente l’acquisto dei beni copia dei giustificativi di spesa quietanzate per un importo pari almeno al 5% dell’investimento ammesso.

Per la fruizione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero del turismo entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto, da pubblicare sul sito del ministero per dare diffusione dei risultati delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e da un professionista abilitato; una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili effettuata nel rispetto dei parametri stabiliti; la documentazione di legge per le verifiche antiche antimafia.

Sia il credito d’imposta che il contributo a fondo perduto sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Sia il credito d’imposta che il contributo a fondo perduto possono essere riconosciuti in favore della medesima impresa, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento della spesa complessiva ammissibile per gli interventi.

Per le strutture che svolgono attività agrituristica il credito di imposta è riferibile alle sole attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata alternativamente dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, dal responsabile del CAF.

La domanda per la richiesta degli incentivi andrà inviata esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata. Alla richiesta andrà allegata la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell’Allegato 1 all’avviso del 23 dicembre 202, ovvero l’anagrafica del soggetto richiedente e del legale rappresentante/delegato firmatario; la fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante dell’impresa richiedente; l’eventuale delegato alla firma dei documenti previsti dall’avviso. La delega è comprovabile esclusivamente mediante procura o atto depositato presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma, da allegare a sistema; la dichiarazione per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della legge 98/2013 in corso di validità (obbligatorio solo per i soggetti richiedenti che non sono assoggettati all’obbligo assicurativo INAIL e/o all’obbligo di imposizione INPS); la descrizione dell’attività esercitata che sarà pubblicata dal Ministero del turismo al fine di ottemperare agli obblighi in tema di trasparenza (articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33); l’indicazione della sede presso cui sarà realizzato l’intervento le cui spese sono oggetto della domanda di agevolazione, con indicazione dei dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento; la classificazione della tipologia di struttura ricettiva o del servizio turistico e, conseguentemente, dell’attività esercita nella sede presso cui sarà realizzato l’intervento le cui spese sono oggetto della domanda di agevolazione; l’individuazione della proprietà dell’immobile presso cui sarà realizzato l’intervento le cui spese sono oggetto della domanda di agevolazione, ovvero il diverso titolo di giuridico in base al quale il soggetto che presenta la domanda detiene o possiede l’immobile; l’inserimento dei riferimenti dell’istituto di credito: denominazione, intestatario, coordinate bancarie o postali (codice IBAN).

Il soggetto richiedente, in qualsiasi momento, può caricare i giustificativi di spesa e di pagamento, accedendo con il proprio profilo alla piattaforma. Ai fini della rendicontazione tutte le fatture devono contenere i costi unitari dei beni e/o dei servizi acquisiti; la data di termine del progetto coincide con la data dell’ultima fattura emessa in relazione alle attività previste dal progetto; tutte le fatture devono essere quietanzate; le spese devono aver dato luogo ad un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiaria, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di agevolazione.

Le spese devono essere pagate tramite procedure idonee a garantire la tracciabilità dei pagamenti; il conto corrente, gli assegni NT, le carte di pagamento, devono essere intestati al beneficiario; l’estratto conto da cui risulti l’addebito deve mostrare chiaramente l’importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso.

In caso di opere edili-murarie e impiantistiche sia interne che esterne la documentazione comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere, la certificazione di collaudo o di regolare esecuzione; in caso di opere edili-murarie e impiantistiche esterne l’elenco di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati ottenuti per l’attuazione dei progetti, in coerenza con quanto inserito in fase di domanda; la certificazione per la rilevazione delle caratteristiche di risparmio energetico; la certificazione da parte di certificatori indipendenti di compatibilità e rispetto della comunicazione della Commissione europea contenente gli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e resilienza (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020; una documentazione fotografica comprovante l’apposizione del cartellone temporaneo per la promozione – pubblicizzazione dell’aiuto comunitario previsto per la Missione 1 C3 Misura 4.2 del PNRR.

 

 

 

 

 

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