INPGI: CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE DEI GIORNALISTI

L’INPGI ha comunicato i minimali contributivi che i giornalisti dovranno versare per il 2023. Con la Circolare n. 2/2023, in particolare, l’Istituto previdenziale dei giornalisti – tenuto conto dell’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l’anno 2021 ed il 2022 determinato dall’Istat nella misura del + 8,1% ha proceduto all’adeguamento, per i liberi professionisti, dei contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità) dovuti per l’anno 2023. Con la Circolare n. 1/2023, invece, sono stati comunicati i valori minimi e i massimali retributivi e contributivi per l’anno 2023 per i giornalisti che svolgono la propria attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Con la Circolare n. 2 del 30 gennaio 2023, l’INPGI ha reso noto l’importo minimo che i giornalisti liberi professionisti dovranno versare a titolo di contribuzione per l’anno 2023. Come di consueto, inoltre, il documento di prassi illustra le aliquote contributive da prendere in considerazione per il calcolo del contributo soggettivo; il massimale imponibile; nonché i termini per la comunicazione reddituale alla Gestione Separata.

Con la Circolare n. 1/2023, invece, l’Istituto ha comunicato i valori minimi e i massimali retributivi e contributivi per l’anno 2023 per i giornalisti che svolgono la propria attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Il contributo soggettivo a carico dei giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) è confermato – per l’anno 2023 – nella misura del 12% del reddito netto imponibile. Per le quote di reddito professionale netto eccedenti i 24.000 euro, il contributo soggettivo è elevato al 14 %. Il contributo integrativo, per il quale il giornalista ha diritto di rivalsa nei confronti del committente, è pari al 4 % del reddito lordo. Uno dei quattro punti percentuali del contributo integrativo è attribuito al giornalista, incrementando così il montante contributivo utile ai fini pensionistici.

Tenuto conto della variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi), determinata dall’Istat tra l’anno 2021 ed il 2022 nella misura del + 8,1%, e dei fondi necessari per la copertura dell’indennità di maternità, l’INPGI ha adeguato i contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità) dovuti per l’anno 2023.

Si fa presente che l’articolo 3 del vigente Regolamento INPGI dispone che il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6 % per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (per il 2023 pari a 17.504 euro).

Pertanto, il versamento del suddetto contributo minimo, in assenza di ulteriori versamenti a saldo da effettuarsi nell’anno successivo, comporterà l’attribuzione di una anzianità assicurativa pari ad una sola mensilità.

Per i giornalisti che svolgono attività giornalistica in forma autonoma, il contributo soggettivo è dovuto nel limite del massimale annuo imponibile di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per l’anno 2023, tale massimale è rideterminato in 113.520 euro. Il contributo integrativo (nella misura del 4%) è dovuto sull’intero reddito lordo, anche oltre il predetto massimale.

I giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) sono tenuti ogni anno a presentare all’INPGI una comunicazione (obbligatoria) dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell’anno precedente, da inviare all’INPGI

esclusivamente in via telematica. La predetta comunicazione reddituale (redditi anno 2022) dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2023.

L’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l’anno 2023 è pari al 26% per quanto riguarda IVS, al 2% per le prestazioni temporanee. Mentre, per quanto riguarda il committente, l’aliquota è del 18,67%, per il giornalista del 9,33%.

L’aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano stabilite come segue; IVS – 17,5; prestazioni temporanee 05; committente 11.33% e giornalista 5,67%.

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi – ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Di conseguenza, i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2023, purché riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022, sono da assoggettare a contribuzione con riferimento all’anno 2022 (aliquota e massimale 2022), avendo l’accortezza di dichiararli nella procedura DASM come compenso arretrato 12/2022.

Confermato anche per quest’anno l’importo del premio assicurativo – interamente a carico del committente – nella misura fissa, non frazionabile, di 6,00 euro mensili per ogni collaboratore iscritto alla Gestione separata INPGI e soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni. Crescono, invece il limite massimale annuo imponibile, che risulta pari a 113.520 euro e il reddito minimo per l’accredito della contribuzione presso l’INPGI, pari a 17.504 euro.

L’articolo 16 del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza per gli iscritti all’INPGI prevede che la contribuzione volontaria in misura pari al contributo soggettivo obbligatorio di cui all’art. 3 del presente Regolamento, sia maggiorato del contributo integrativo di cui all’art. 4, nell’importo pari all’ultima contribuzione obbligatoria versata all’INPGI.

Tale contributo è annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Istat, che per l’anno 2023 è risultato pari +8,1%. Per quanto riguarda i giornalisti già titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa l’importo del contributo volontario è determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale, attualmente pari al 26%.

Il giornalista acquisisce la copertura assicurativa per un intero anno in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l’aliquota IVS al minimale di reddito pari a quello previsto all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (pari a 17.504 euro). Di conseguenza, per l’anno 2023, per i parasubordinati (co.co.co.) gli importi minimi dovuti sono pari a 379,25 euro mensili.

Per i liberi professionisti (con Partita IVA, ritenuta acconto e/o Cessione diritti autore) iscritti alla Gestione separata INPGI, il contributo volontario è pari all’importo del contributo soggettivo ed integrativo versato nell’ultimo anno.

Al fine di attribuire 12 mesi di anzianità assicurativa nell’anno è necessario che il contributo soggettivo volontario sia almeno pari a 2.100,48 euro annui. In caso contrario, in assenza di integrazione, si procederà

ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione all’importo del contributo effettivamente versato.

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