La composizione negoziata della crisi di impresa consente agli imprenditori in situazioni di pre-crisi, crisi o insolvenza reversibile di percorrere un iter negoziale con l’obiettivo di risanare l’azienda. Lo strumento negoziale offre una serie di sbocchi e opportunità per il salvataggio delle imprese in crisi, nonché di accedere dopo le negoziazioni al concordato semplificato liquidatorio, oppure a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza in maniera agevolata.
La conclusione delle trattative nell’ambito della composizione negoziata (CNC) rappresenta la fine del percorso iniziato in presenza di determinati presupposti e finalizzato al raggiungimento di un obiettivo, ossia il risanamento dell’impresa. Giova ricordare che la CNC non è una procedura concorsuale obbligatoria, quanto piuttosto una facoltà con cui l’imprenditore sia commerciale sia agricolo può tentare di risolvere la situazione di pre-crisi, crisi e insolvenza reversibile, negoziando con i propri creditori e terzi interessati una soluzione che consente il risanamento dell’impresa.
L’accesso allo strumento di soluzione della crisi avviene attraverso la richiesta di nomina di un esperto di CNC da presentare, attraverso la piattaforma internet https://composizionenegoziata.camcom.it/, al segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa. La nomina dell’esperto indipendente è centrale nella CNC non solo perché avvia il percorso di risanamento, ma anche perché l’esperto ha il ruolo di facilitare la discussione con i creditori e i terzi, mediare nell’individuazione di soluzioni praticabili, nonché di svolgere un ruolo di garanzia nei confronti dei vari soggetti coinvolti.
I presupposti oggettivi per l’accesso alla CNC, previsti dall’art. 12 co. 1 del codice della crisi di impresa (CCII), riguardano le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario; la probabilità di crisi o l’insolvenza; la ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa. L’obiettivo primario della CNC è dato dall’individuazione di una soluzione che consenta il superamento della crisi. Pertanto l’esperto, sin dal primo incontro fissato senza indugio, dovrà valutare le prospettive concrete di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. In tale fase l’imprenditore deve partecipare personalmente all’incontro con l’eventuale assistenza dei suoi consulenti (art. 17 co. 5 CCII).
L’avvio della CNC, rectius delle negoziazioni, dipende dal giudizio dell’esperto circa le concrete prospettive di risanamento nel caso valuti la presenza di concrete prospettive di risanamento, l’esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento, prospetta le possibili strategie di intervento, nonché fissa i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata; nel caso l’esperto non ravvisi concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, informa l’imprenditore e il segretario generale della camera di commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata entro i successivi 5 giorni lavorativi.
Le prospettive di risanamento sono valutate dall’esperto in relazione all’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali, attraverso un’attenta verifica del piano di risanamento, utilizzando la check list contenuta nel DM 21.3.23 che ha aggiornato il precedente DM 28.9.21.
Nella valutazione preliminare della perseguibilità del risanamento, il protocollo di conduzione della CNC contenuto nel DM 21.3.23 prevede l’utilizzo del test pratico disponibile sulla piattaforma telematica https://composizionenegoziata.camcom.it/ messa a disposizione dalla Camera di commercio.
Nel caso vengano giudicate concrete le prospettive di risanamento dell’impresa, in qualsiasi forma, anche indiretta, l’esperto insieme all’imprenditore individuano le parti con cui è opportuno intraprendere le trattative. Nella individuazione degli interessi della singola parte al raggiungimento di un accordo, che meglio emergeranno nel corso della CNC, il protocollo di conduzione della CNC, contenuto nel DM 21.3.23, suggerisce di tenere in considerazione i fattori che di norma interessano le parti. Nella fattispecie, gli aspetti che possono incidere sull’interesse della singola parte al processo di CNC (DM 21.3.23) ovvero Le conseguenze sulla singola parte derivanti dal venir meno della continuità aziendale dell’impresa, ossia le utilità dipendenti dalla prosecuzione del rapporto in termini di sbocchi di mercato; canali di approvvigionamento, dell’ottenimento di servizi essenziali; mantenimento di contratti di licenza d’uso, di collaborazioni anche industriali in essere; ricadute derivanti sui mandati di associazione temporanea d’impresa, etc.
La misura di soddisfacimento dei diritti di credito realizzabile in caso di liquidazione dei beni, anche attraverso il concordato preventivo semplificato o nelle alternative concretamente praticabili. Per esempio, la liquidazione giudiziale; l’amministrazione straordinaria, tenuto anche conto delle eventuali garanzie collaterali rilasciate.
Le conseguenze sui rapporti di credito o economici con terze parti ad esempio, il rischio dell’estensione della crisi ad altre società del gruppo con le quali sono in essere rapporti di credito o economici che ne sarebbero pregiudicati.
Le conseguenze sulle parti coinvolte derivanti da una procedura concorsuale in capo all’imprenditore come per esempio, la responsabilità per la concessione di credito; le conseguenze dipendenti dalle garanzie concesse e dalle azioni revocatorie; di atti posti in essere.
Una volta avviata la CNC, i successivi incontri avranno lo scopo mirato di verificare la disponibilità delle parti a seguire il piano di risanamento predisposto dall’imprenditore o possibili varianti che, in un percorso negoziale come quello della CNC, possono condurre alla soluzione della situazione di pre-crisi, crisi o insolvenza reversibile dell’impresa.
In questo contesto, potrebbe essere interessante conoscere la stima del valore di liquidazione dell’impresa. Tale aspetto è oggetto di specifica disciplina all’interno del protocollo di conduzione della CNC paragrafo 13, contenuto nel DM 21.3.23. In particolare, il richiamato paragrafo precisa che in qualunque momento risulti utile per le trattative, è opportuno che l’esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell’intero patrimonio o di parti di esso. La stima consente alle parti con le quali sono in essere le trattative di valutare le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione, sulla base dell’elenco dei creditori depositato ai sensi dell’articolo 17, co. 3, lett. c) del CCII e potranno essere utili ai fini del parere previsto nell’ambito della eventuale procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Le parti potrebbero essere rese edotte anche degli effetti che una liquidazione giudiziale potrebbe comportare in termini di responsabilità come, per esempio, per la concessione di credito (§ 5.2.4 Sez. III) piuttosto che le azioni revocatorie che potrebbero essere poste in essere da un eventuale liquidatore e curatore.
La conclusione della composizione negoziata coincide con il termine dell’incaro dell’esperto che avviene, come espressamente previsto dal protocollo di conduzione della CNC (§ 14) nei casi seguenti casi: quando l’imprenditore giustificazioni; in qualunque momento l’esperto ritenga, anche a seguito delle interlocuzioni con le parti interessate, che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento, anche attraverso forme di continuità indiretta; alla decorrenza del termine di 180 giorni dall’accettazione della nomina o del maggior termine richiesto da tutte le parti per la prosecuzione delle trattative ai sensi dell’articolo 17, comma 7, del CCII; quando, anche prima del termine di 180 giorni, viene individuata una delle soluzioni di cui all’art. 23, del CCII.
Le ipotesi, che determinano la conclusione della CNC illustrate nella precedente tabella 2, possono avere esiti negativi rispetto all’obiettivo del risanamento (§ 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3), oppure esiti positivi con l’individuazione di una delle soluzioni di cui all’art. 23 del CCII (§ 14.1.4).
La prima ipotesi – l’imprenditore non compare davanti all’esperto – rappresenta un caso estremo in cui l’imprenditore, pur avendo presentato istanza di CNC, non partecipi alla necessaria interlocuzione con l’esperto, in questa ipotesi non si avrà alcuna trattativa e la possibilità di accedere al concordato semplificato è, quindi, preclusa. La seconda ipotesi – assenza di concrete prospettive di risanamento nella fase iniziale, all’esito della convocazione dell’imprenditore, prima delle trattative, impedendo l’apertura delle negoziazioni e ciò non consente l’accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Le prospettive di risanamento sussistono nella fase iniziale, ma l’assenza di successo viene ravvisata a seguito delle interlocuzioni con le parti interessate, consentendo l’acceso al concordato semplificato, in presenza delle altre condizioni richieste dalla normativa. Al termine del periodo di 180 giorni o dell’ulteriore proroga concessa per definire una soluzione, senza una conclusione positiva delle negoziazioni, consentendo l’acceso al concordato semplificato, in presenza delle altre condizioni richieste dalla normativa.
Il concordato semplificato rappresenta un possibile esito della CNC in cui le trattative non hanno dato alcun esito, pur essendo presenti tutti i presupposti per una composizione degli interessi delle parti. In particolare, l’accesso al concordato semplificato richiede (art. 25-sexies CCII co. 1) la presenza dei presupposti a monte per l’accesso alla CNC; la dichiarazione dell’esperto contenuta nella sua relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede; non hanno avuto esito positivo; le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23 co. 1 e 2, lettera b) CCII non sono praticabili. I richiamati aspetti devono essere documentati nella relazione finale dell’esperto.
L’esito della composizione negoziata potrebbe dar luogo a due diversi sbocchi: il primo consiste nella definizione di un accordo negoziale; il secondo invece comporta l’avvio di uno strumento alternativo per la regolazione della crisi.
La conclusione della CNC rende necessaria la predisposizione della relazione finale da parte dell’esperto ai sensi dell’art. 17 co. 8 del CCII.
La conclusione della CNC comporta per l’esperto l’onere di redigere la relazione finale di cui all’articolo 17 co. 8 del CCII che dovrà essere inserita nella Piattaforma telematica; comunicata all’imprenditore; trasmessa al tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico, in caso di misure protettive e cautelari.
L’inserimento della relazione finale nella piattaforma telematica consente l’accesso al documento da parte dell’imprenditore, suoi professionisti, organo di controllo, revisore legale; l’archiviazione del procedimento da parte del segretario generale della camera di commercio.
Nell’ipotesi a conclusione della CNC vengano stipulati con le parti interessate uno o più contratti di cui all’articolo 23 co. 1 lett. a) del CCII, l’esperto esprime nella relazione finale il proprio parere motivato circa l’idoneità del contratto ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni affinché produca gli effetti premiali previsti. Le indicazioni sulla continuità andranno rese tenendo conto anche della sostenibilità del debito da parte dell’impresa per il periodo di 2 anni dalla data di conclusione del contratto.
Nell’ipotesi venga raggiunto un accordo con i creditori che produce gli effetti di un accordo in esecuzione del piano attestato di risanamento, di cui all’art. 23 co. 1 lett. c) del CCII, l’esperto nel valutare se sottoscriverlo, dando così atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi e dell’insolvenza, dovrà tenere in considerazione l’idoneità al superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, anche alla luce della check-list per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della sua coerenza (Sez. II DM 21.3.23). La sottoscrizione da parte dell’esperto può avvenire, previa firma dell’accordo da parte dell’imprenditore e da tutte le altre parti interessate che vi hanno aderito, con la precisazione che possono essere previsti più accordi quante sono le parti interessate.
Infine, nel caso le trattative non hanno consentito di raggiungere alcun accordo con le parti interessate, l’esperto può riportare nella relazione finale la propria opinione sulla praticabilità, tra gli esiti di cui all’articolo 23 del CCII, di una delle soluzioni concordate della crisi.
La richiamata puntualizzazione avrà utilità nel caso l’imprenditore intenda accedere al concordato liquidatorio semplificato, così come le seguenti indicazioni. Nella fattispecie, la descrizione dell’attività svolta durante l’iter di CNC, con l’allegazione dei verbali o delle audio e videoregistrazioni, se l’allegazione è consentita dalle parti che li hanno sottoscritti (§ 14.3.1 Sez. III); le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla idoneità della soluzione individuata (§ 14.3.6 Sez. III).
I presupposti del concordato liquidatorio sono, infatti, dati dall’effettiva esistenza di prospettive di risanamento, quindi, della probabilità di giungere a una delle soluzioni di cui all’art. 23; dall’effettivo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede.
Nella relazione finale dell’esperto dovrà, quindi, trasparire che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, non hanno avuto esito positivo, e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23 co. 1 e 2, lettera b) CCII non sono praticabili.