LA CONTABILITÀ NELLE IMPRESE DI TRASPORTO

Le imprese che esercitano attività di autotrasporto possono godere di alcune semplificazioni nell’ambito delle imposte dirette ed indirette, in particolare IVA.

In particolare, come verrà dettagliato in seguito, l’articolo 66, comma 5 Tuir prevede una deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi. Inoltre, le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall’articolo 95, comma 3 Tuir.

L’articolo 74, comma 4 del D.p.r. 633/1972 ammette, per gli autotrasportatori, alcune semplificazioni che consistono nella possibilità di emettere un’unica fattura riepilogativa per le prestazioni di servizi effettuate in ciascun trimestre solare nei confronti del medesimo committente; annotare le fatture entro il trimestre solare successivo a quello di emissione; eseguire le liquidazioni IVA e i versamenti con cadenza trimestrale, senza necessità di manifestare alcuna opzione e senza maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

Sono ammessi alle agevolazioni gli autotrasportatori che effettuano prestazioni di servizi per conto terzi (gli autotrasportatori in conto proprio non beneficiano delle agevolazioni in argomento); sono iscritti all’albo di cui alla L. 298/74; sono muniti dell’apposita autorizzazione.

Tuttavia, possono fruire delle agevolazioni le imprese prive dell’apposita autorizzazione, nei casi in cui la stessa non sia prescritta dalle disposizioni normative vigenti.

Le agevolazioni descritte si applicano alle tipologie di operazioni effettuate dagli autotrasportatori come le prestazioni di trasporto; attività inerenti o attività connesse e accessorie a quelle di trasporto (come le prestazioni di carico e scarico, magazzinaggio, refrigerazione, custodia, ecc.), purché addebitate con la stessa fattura del trasporto, ovvero addebitate separatamente, ma con il richiamo agli estremi delle fatture emesse per l’operazione principale; prestazioni di trasporto combinato (nelle quali parte del trasporto è effettuato su strada e parte per ferrovia, per mare o per via navigabile), in quanto naturalmente connesse ai servizi di trasporto; prestazioni rese nell’ambito di contratti “subconcessi” da altre imprese, le quali sono titolari, a loro volta, di contratti di trasporto per conto terzi, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui sopra.

Le disposizioni agevolative hanno per oggetto “l’esecuzione effettiva” del trasporto e la connessa fatturazione, con esclusione, quindi, di tutti i servizi di intermediazione.

Gli autotrasportatori possono emettere una fattura riepilogativa per più prestazioni di servizi effettuate in ciascun trimestre solare nei confronti del medesimo committente. Resta fermo il rispetto del termine di emissione di cui all’articolo 21 comma 4 primo periodo del D.p.r. 633/1872. La fattura riepilogativa, perciò, deve essere emessa non oltre 12 giorni dal momento del pagamento del corrispettivo. Il documento può comprendere anche prestazioni di trasporto già eseguite per le quali il pagamento non è ancora stato effettuato.

L’impresa di autotrasporto Alfa ha effettuato, nei confronti di Beta, tre prestazioni di trasporto: il 13 gennaio, il 15 febbraio e il 3 marzo. Il pagamento della prima prestazione viene eseguito il 10 marzo. Tenendo conto del termine di cui all’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72, la fattura riepilogativa delle operazioni del trimestre potrà essere emessa entro 12 giorni dal suddetto pagamento, ossia entro il 22 marzo.

Gli autotrasportatori per conto terzi rientrano tra i c.d. “trimestrali speciali”, per cui, in relazione alle operazioni inerenti all’esercizio dell’autotrasporto, possono effettuare la liquidazione e il versamento

dell’imposta con periodicità trimestrale, indipendentemente dal volume d’affari realizzato, dall’esercizio di specifica opzione, e senza l’applicazione di interessi.

Le fatture emesse per le prestazioni di servizi inerenti attività di autotrasporto possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione, in deroga a quanto disposto dall’articolo 23 comma 1 del D.p.r. 633/1972. Gli autotrasportatori che si avvalgano di tale facoltà differiscono di conseguenza il versamento della relativa imposta.

L’impresa di autotrasporto Alfa emette una fattura nel corso del secondo trimestre. La stessa fattura può essere annotata entro il 30 settembre successivo e computata nella liquidazione dell’imposta relativa al terzo trimestre, da effettuarsi entro il 16 novembre.

Ai fini della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, gli autotrasportatori che si siano avvalsi della facoltà di differire al trimestre successivo la registrazione delle fatture emesse inseriscono i dati di tali documenti nella comunicazione relativa al trimestre di registrazione.

Gli acquisti di carburante da parte di autotrasportatori sono documentati mediante fattura elettronica. Ai fini della detraibilità dell’IVA assolta sull’acquisto di carburanti e lubrificanti ex articolo 19-bis1, comma 1 lettera d) del D.p.r. 633/1972, l’avvenuta effettuazione dell’acquisto deve essere provata dal pagamento mediante mezzi tracciabili. Le imprese di autotrasporto associate possono detrarre l’IVA per gli acquisti di carburante presso l’ente associativo di appartenenza (consorzio o cooperativa), nell’ambito di un rapporto di conto corrente, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti e di fatturazione elettronica.

L’articolo 66, comma 5 del TUIR riconosce alcune deduzioni forfetarie di spese non documentate alle imprese di autotrasporto merci, in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione. In particolare, “per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi, il reddito è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di 7,75 euro per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti e di 15,49 euro per quelli effettuati oltre tale ambito”. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Con riferimento al periodo d’imposta 2022 (modello REDDITI 2023) gli importi delle deduzioni forfetarie sono stati fissati nella misura di 48 euro per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa; di 16,80 euro per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

Quanto agli obblighi documentali, il contribuente deve predisporre e conservare (fino alla scadenza del termine per l’accertamento, unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture ed alle lettere di vettura) un prospetto recante l’indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata; delle località di destinazione; degli estremi dei documenti di trasporto delle merci (o delle fatture o delle lettere di vettura).

Per gli autotrasportatori di merci per conto terzi compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di 154,94 euro per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.

Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo giornaliero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a 59,65 euro per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale; 95,80 euro per le trasferte all’estero.

Sono interamente deducibili (100%) le spese relative agli impianti di telefonia dei veicoli di trasporto merci utilizzati da imprese di autotrasporto, limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Per i soggetti che esercitano l’attività di autotrasporto per conto terzi iscritti all’albo, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative agli automezzi sono deducibili nell’esercizio nel limite del 25% del costo complessivo di tali beni risultante all’inizio del periodo d’imposta dal registro dei beni ammortizzabili. L’eccedenza è deducibile in quote costanti nei tre periodi d’imposta successivi. I costi relativi agli pneumatici sono interamente deducibili nell’esercizio in cui sono stati sostenuti.

Alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi attive nel territorio italiano è riconosciuta una detrazione dall’IRES per una quota pari ai rimborsi erogati ai giovani conducenti a fronte delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali, fino ad un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro per ciascun periodo d’imposta.

Nella legislazione vigente sono previsti specifici benefici sul gasolio per autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Le attività beneficiarie dell’agevolazione sono l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da persone fisiche o giuridiche iscritte nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione Europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada; l’attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D. Lgs. 19.11.1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione; imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D. Lgs. 21.11.2005, n. 285; imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D. Lgs. 422/1997; imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009; l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio.

I soggetti sopraelencati presentano, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane territorialmente, entro il mese successivo alla chiusura del trimestre.

Nel caso si opti per la compensazione, il credito il credito può essere utilizzato decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio, ma non oltre l’anno solare in cui è sorto. In caso di mancato utilizzo entro l’anno, occorrerà presentare istanza di rimborso, entro i 6 mesi successivi alla scadenza del termine (30.06).

In merito ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2023, come riportato nella circolare prot. n. 764616/RU del 20 dicembre 2023 dell’Agenzia delle Dogane, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale, pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale, può essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2024.

Per la fruizione dell’agevolazione con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740. I crediti riconosciuti dalla procedura non sono soggetti alle limitazioni previste dall’articolo 1, comma 53 L. 244/2007. Questo significa che i crediti d’imposta potranno essere compensati anche dove l’importo complessivo dei crediti d’imposta, derivanti dal riconoscimento di agevolazioni alle imprese, superi il limite di € 250.000.

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