LA CONVENZIONE IN MORATORIA

Le imprese in temporanea difficoltà con i pagamenti possono accedere alla convenzione di moratoria i cui effetti si estendono a tutti i creditori.

La Convenzione di moratoria rappresenta uno strumento utile alle imprese in temporanea difficoltà ad effettuare i pagamenti entro le scadenze previste, consentendo di raggiungere un accordo con i creditori per riscadenzare i versamenti, oppure convenire condizioni maggiormente sostenibili per la restituzione. Il Codice della crisi consente, inoltre, di estendere gli effetti della Convenzione di moratoria anche ai creditori non aderenti, mentre nella legge fallimentare l’estensione era ammessa nei confronti solo di banche e intermediari finanziari.

La convenzione di moratoria, già disciplinata nella legge fallimentare, rientra tra gli strumenti di regolazione della crisi di tipo negoziale.

Il CCII colloca la convenzione di moratoria tra gli strumenti di regolazione della crisi, aventi la natura dell’accordo. Nella fattispecie, si riferisce alla Parte I – Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, Titolo IV – Strumenti di regolazione della crisi, Capo I – Accordi, Sezione II – Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi, Art. 62 – Convenzione di moratoria.

La convenzione di moratoria, ricompresa tra gli strumenti per la regolazione della crisi di tipo negoziale, si raggiunge attraverso un accordo tra l’imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori con il fine di disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti; la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito.

La tipologia di accordi ammessi nell’ambito della convenzione di moratoria è inerente all’impegno del creditore a non esigere, temporaneamente, obbligazioni scadute; all’interruzione temporanea degli interessi; la riscadenziamento dei termini di adempimento; alla rimodulazione degli interessi applicati; alla rinuncia temporanea ad agire per la riscossione del credito; alla sospensione di azioni esecutive o conservative già intraprese; al divieto di acquisizione di garanzie collaterali.

Le rinunce a chiedere (pacta de non petendo) possono essere soltanto temporanee, in quanto la norma prevede espressamente che l’accordo non può prevedere la rinuncia del credito. La convenzione di moratoria, in presenza di talune condizioni, consente di estendere la sua efficacia anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, ossia alla stessa classe, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del c.c.

Le nuove regole sulla crisi di impresa consentono di raggiungere una convenzione di moratoria con ogni tipo di creditore, non soltanto con le banche e gli intermediari finanziari, come originariamente prevedeva la legge fallimentare con l’art. 182-septies l.f. (RD 267/1942).

La convenzione di moratoria consente, temporaneamente di gestire la debitoria, essendo espressamente previsto che l’accordo ha la finalità di “disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi”, pur lasciando la fissazione del termine della sospensione alla volontà delle parti.

Lo strumento in commento consente una certa flessibilità nella gestione delle situazioni di crisi da utilizzare in via autonoma e definitiva per ripristinare l’equilibrio e la continuità aziendale, oppure come una procedura preliminare alla successiva predisposizione di un altro strumento per la soluzione della crisi quale l’accordo in esecuzione di un piano attestato di risanamento; l’accordo ristrutturazione dei debiti (ADR); il piano di risanamento omologato (PRO); il concordato preventivo liquidatorio o in continuità.

La convenzione di moratoria consente, rispetto agli altri strumenti, che prevedono l’estensione degli effetti una maggiore riservatezza, non essendo richiesta la pubblicità nel Registro delle imprese.

La convenzione di moratoria può essere stipulata dall’imprenditore, anche non commerciale, con ogni categoria di creditore al fine di dilazionare le scadenza dei pagamenti dei debiti, la rinuncia da parte dei creditori agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative, ma non può prevedere la rinuncia al credito.

Lo strumento, fruibile da qualsiasi imprenditore indipendentemente dalla tipologia di attività svolta e dalle dimensioni, consente di estendere i suoi effetti in maniera coattiva ai creditori appartenenti a una determinata categoria ovvero a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti; b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria; c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all’esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale; d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).

Per tutelare i creditori è espressamente previsto che la convenzione di moratoria, in nessun caso, può imporre ai creditori – della medesima categoria non aderenti all’accordo – l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. La norma precisa, tuttavia, che è considerata una nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

L’estensione degli effetti è ammessa nell’ambito di una categoria di creditori che, quindi, dovrà essere correttamente individuata. La dizione “categoria di creditori” può essere, in prima approssimazione, considerata avente lo stesso significato della locuzione “classe di creditori”, già prevista in ambito di concordato e oggetto di interpretazione in dottrina e giurisprudenza, nonché espressamente definita dall’art. 2 co. 1 lett. r) del CCII.

La Relazione illustrativa al DL 118/2021, che aveva introdotto nella legge fallimentare la Convenzione di moratoria nell’art. 182-octies l.f. con una disciplina analoga a quella in vigore, utilizzava la locuzione “classi di creditori” per commentare la normativa che già faceva riferimento alle “categorie di creditori”.

La corretta formazione delle classi di creditori rappresenta una condizione, prerequisito per la convenzione di moratoria, in base alla quale i singoli creditori dovranno essere divisi in gruppi, rectius insieme di creditori, con posizione giuridica e interessi economici omogenei.

In termini di informativa, i creditori appartenenti a ciascuna categoria dovranno essere informati dell’avvio delle trattative o messi in condizione di parteciparvi in buona fede, mettendo loro a disposizione informazioni complete e aggiornate sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’imprenditore nonché sulla convenzione e i suoi effetti.

L’imprenditore, quindi, dovrà informare tutti i creditori della volontà di avviare una trattativa per giungere a una convenzione di moratoria, convocando i creditori al tavolo negoziale e tenendoli informati circa la situazione dell’impresa, gli effetti della manovra che si intende compiere e di quelli della Convenzione.

Ulteriore condizione necessaria perché la convenzione si estenda ai creditori estranei all’accordo è l’attestazione, da parte di un professionista indipendente, circa la veridicità dei dati aziendali; l’idoneità

della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi; la condizione che vi siano concrete prospettive, per i creditori non aderenti, di essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

In presenza delle illustrate condizioni, la convenzione di moratoria approvata e sottoscritta da almeno il 75% dei creditori appartenenti a una classe si estende al 25% dei creditori estranei all’accordo, appartenenti alla medesima classe. Ciò senza che il Piano e la procedura passi attraverso il tribunale per l’omologazione, non prevista in questa particolare procedura.

La norma richiede esclusivamente che la convenzione sia comunicata, insieme alla relazione del professionista indipendente, ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale. In questo modo la convenzione diviene vincolante anche per i creditori non aderenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1372 e 1411 c.c..

I creditori non aderenti cui si estendono gli effetti della convenzione hanno, esclusivamente, la possibilità di proporre opposizione avanti al tribunale, entro 30 giorni dalla comunicazione. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza contro cui è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII.

La convenzione di moratoria si muove nella direzione, voluta dalle nuove regole sulla crisi, di consentire all’imprenditore di disporre di strumenti per il superamento della crisi di tipo negoziale, in cui l’intervento del tribunale rimane solo eventuale. Ciò garantisce anche un certo livello di riservatezza considerato che non vi sono obblighi di pubblicare la convenzione nel Registro delle imprese.

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