LA CRISI D’IMPRESA: NUOVO ASSETTO NORMATIVO

La pandemia ha fornito spunti al legislatore per ripensare le norme sulla crisi di impresa che hanno condotto all’introduzione di nuovi strumenti giuridici per la tutela delle imprese in difficoltà, quali la composizione negoziata dotata di un suo sistema di allerta, posticipando altresì l’entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza. Le nuove regole realizzano una rivoluzione nell’approccio alla crisi in cui l’impresa è finalmente vista come ricchezza per la collettività quindi, nel caso si trovi in situazione di difficoltà, va supportata per ritrovare l’equilibrio patrimoniale ed economico-finanziario. La continuità aziendale diviene un valore da tutelare nell’ordinamento, al pari dei diritti dei creditori; ciò rende i nuovi strumenti giuridici un’opportunità per le imprese in situazioni di difficoltà.

La congiuntura economica condizionata dalla diffusione del COVID-19 ha reso necessario un intervento sulle norme che regolamentano la crisi di impresa. Il DL 24.8.2021 n. 118, convertito con modificazioni in L. 147/2021, ha previsto una disciplina transitoria prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII) di cui al Dlgs. 14/2019.

Le nuove regole hanno introdotto la composizione negoziata della crisi (CNC), ossia una procedura negoziale in cui l’imprenditore, affiancato da un esperto indipendente, avvia delle trattative con i creditori e le altre parti interessate al fine di trovare una soluzione alla situazione di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario che consenta all’impresa il risanamento e, dunque, il recupero della continuità aziendale.

Successivamente il DL 152/2021, convertito con modificazioni in L. 233/2021, è intervenuto nuovamente nelle norme sulla crisi di impresa prevedendo, tra l’altro, un sistema di allerta nell’ambito della composizione negoziata della crisi di impresa.

La riforma del diritto fallimentare, secondo il CCII comporta: a) l’abrogazione dell’attuale legge fallimentare (l.f.), contenuta nel RD 267/1942; b) la previsione di meccanismi per la soluzione della crisi alternativi rispetto alle procedure concorsuali; c) l’introduzione di strumenti di allerta che consentono di intervenire per mitigare gli effetti dell’indebitamento, permettendo la continuità dell’attività aziendale tramite soluzioni stragiudiziali; d) la previsione di procedure semplificate di cessazione dell’azienda o di un suo ramo, nel caso non sia possibile mantenere la continuità aziendale.

L’intento del Governo con la modifica alle regole sulla crisi muove dal presupposto per cui la tutela del tessuto imprenditoriale italiano e della continuità aziendale di molte realtà, oltre che con strumenti di sostegno e ristoro, si realizza attraverso norme sulla crisi d impresa che consentano il risanamento delle imprese che, prima dell’emergenza sanitaria, erano sane oppure che, con i vari blocchi imposti per evitare la diffusione del COVID-19, hanno visto aggravare la situazione di difficoltà.

Le ragioni dell’intervento normativo in tema di crisi di impresa traggono origine da una duplice considerazione. Nella fattispecie, le regole del CCII, da un lato, con le incertezze legate all’applicazione di nuove norme incluse quelle sul sistema di allerta, avrebbero ulteriormente aggravato la situazione di difficoltà delle imprese; lasciare gli imprenditori nell’attuale situazione soggetti alla sola legge fallimentare, d’altro lato, oltre a porsi in contrasto con la direttiva (UE) 2019/1023 (direttiva insolvency), avrebbe reso il sistema privo di procedure stragiudiziali di composizione della crisi, ristrutturazione e esdebitazione.

Le nuove regole sulla crisi, dunque, contenute nel DL 118/2021 rispondono alle richiamate esigenze attraverso il rinvio dell’entrata in vigore del CCII al 16 maggio 2022, eccetto per le procedure di allerta e composizione assistita la cui entrata in vigore è posticipata al 31 dicembre 2023 (art. 1 DL del 118/2021); l’introduzione del nuovo strumento stragiudiziale e negoziale di composizione negoziata della crisi (artt. 2 – 18 DL del 118/2021); la modifica della legge fallimentare, anticipando alcune disposizioni del CCII ritenute utili nell’attuale congiuntura economica (artt. 20 – 23 DL del 118/2021).

La normativa sulla crisi di impresa, modificata dal DL 118/2021, rende il sistema coerente con la normativa dell’Unione europea, evitando procedure di infrazione e consentendo il recepimento della richiamata direttiva insolvency entro la data prevista del 17 luglio 2022. Il quadro normativo si è poi arricchito dal sistema di allerta inserito nell’ambito della composizione negoziata dall’art. 30-sexies del DL 152/2021.

La composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa rappresenta la novità principale tra le nuove disposizioni introdotte dal DL 118/2021.

La composizione, secondo l’art. 2 del richiamato del DL 118/2021, può essere attivata volontariamente dall’imprenditore commerciale o agricolo, iscritto al registro delle imprese, attraverso la richiesta della nomina di un esperto, dotato di specifici requisiti e iscritto in un elenco tenuto presso le Camere di commercio del capoluogo di ogni regione o delle province di Trento e Bolzano.

A seguito della presentazione dell’istanza telematica da parte dell’imprenditore, l’esperto viene nominato entro i successivi cinque giorni da una commissione istituita presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e nelle provincie di Trento e Bolzano. L’esperto, ricevuta la nomina, entro due giorni lavorativi, comunica all’imprenditore l’accettazione dell’incarico, previa verifica dell’indipendenza, delle capacità tecniche e del tempo necessario da dedicare alla procedura. L’esperto accettato l’incarico convoca l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, raccogliendo a tal riguardo informazioni dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L’imprenditore partecipa personalmente all’incontro e può farsi assistere dai propri consulenti.

L’esperto valuta le prospettive di risanamento e qualora le ritenga concrete e raggiungibili, incontra le parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento, fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa l’esistenza di concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, l’esperto informa l’imprenditore e il segretario generale della camera di commercio che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata; ciò impedisce all’imprenditore di presentare una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione stessa.

L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza. L’incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10 del DL 118/2021.

La negoziazione resta, per tutta la durata del percorso previsto per la composizione negoziata, una prerogativa dell’imprenditore che conduce le trattative personalmente, con l’eventuale ausilio dei propri consulenti. L’esperto non sostituisce, quindi, l’imprenditore nei rapporti con i creditori e le altre parti interessate ma rafforza la credibilità dell’impresa in qualità di professionista indipendente, valutando costantemente la funzionalità e utilità delle trattative rispetto al risanamento e l’assenza di atti pregiudizievoli per i creditori.

L’esperto, al termine dell’incarico, redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e la comunica all’imprenditore e al giudice, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, che ne dichiara cessati gli effetti.

Le misure protettive e cautelari rispondono all’esigenza di tutelare il patrimonio dell’impresa da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative, mettendo a rischio il concreto risanamento. La protezione si ottiene tramite istanza, da presentare con la richiesta di nomina dell’espero o in un momento successivo, da sottoporre alla successiva conferma da parte del giudice.

La soluzione della crisi e il risanamento potrebbe richiedere operazioni che il tribunale, ai sensi dell’art. 10 del DL 118/2021, può autorizzare su richiesta dell’imprenditore di autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 l.f. anche dai soci o dalle imprese facenti parte dello stesso gruppo; autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, c. 2, del cod. civ., dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti. In caso di cessione di azienda sono fatti salvi i diritti dei lavoratori secondo quanto previsto dall’art. 2112 del cod. civ.

La trattativa con i creditori e le parti interessate può condurre a una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio oppure non individuare una soluzione definitiva e concordata. Le ipotesi previste dall’art. 11 del DL 118/2021 con cui possono concludersi le trattative variano, quindi, in funzione al fatto che sia individuata o meno una soluzione. Nel caso sia individuata una soluzione, le parti possono alternativamente concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’articolo14 del DL 118/2021 se, secondo la relazione dell’esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (l’art. 14 prevede misure e agevolazioni fiscali derivanti dalla composizione); concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell’articolo 182-octies l.f.; concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento di cui all’articolo 67 , comma 3 , lettera d), della l.f., senza necessità dell’attestazione.

L’imprenditore, dopo l’esito delle trattative, può domandare l’omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis l.f. in base al quale l’imprenditore chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, allegando la documentazione di cui all’art. 161 l.f. unitamente a una relazione redatta da un professionista sulla veridicità dei dati aziendali; 182-septies l.f. ossia un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa la percentuale di adesione da parte dei creditori previsti per l’accordo, di cui al comma 2, è ridotta al 60% dei crediti, in luogo del 75%, se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto; 182-novies l.f. ossia un accordo di ristrutturazione agevolata omologabile qualora aderiscano i creditori titolari di almeno il 30% dei crediti, qualora il debitore abbia rinunciato alla moratoria di cui all’articolo 182-bis, comma 1, lettere a) e b); non abbia presentato il ricorso previsto dall’articolo 161, comma 6 (concordato in “bianco”), e non abbia richiesto la sospensione delle azioni cautelari o esecutive, previste dall’articolo182-bis, comma 6.

In alternativa, nel caso non si giunga a una soluzione, l’imprenditore può predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’articolo 67, comma 3, lett. d) l.f.; proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 18 del DL 118/2021; accedere alle altre procedure previste dalla legge fallimentare, dalla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese (ex Dlgs. 270/1999), dalle norme per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza (ex DL 347/2003), dalla normativa sulla crisi da sovraindebitamento di cui agli articoli 7 e 14-ter della L. 3/2012, per le imprese agricole.

La gestione dell’impresa in crisi durante le trattative spetta esclusivamente all’imprenditore, esclusivo titolare della gestione ordinaria e straordinaria, pur essendo affiancato dall’espero indipendente. Tuttavia, l’art. 9 del DL 118/2021, prevede alcune disposizioni per la tutela della sostenibilità economico-finanziaria dell’attività che coinvolgono l’esperto.

In tal prospettiva, l’imprenditore è tenuto soltanto a informare preventivamente, in forma scritta, l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione o dell’esecuzione di pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

Crisis illustration

L’esperto, nel caso ritenga tali atti possano arrecare pregiudizi per i creditori, per le trattative o per le prospettive di risanamento, può segnalarlo per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo.

Nel caso l’atto venga comunque compiuto, l’imprenditore è tenuto a informare l’esperto che ha la facoltà di iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, quando l’atto non pregiudica gli interessi dei creditori; ha l’obbligo di iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, quando l’atto pregiudica gli interessi dei creditori.

Iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, l’esperto deve procedere alla segnalazione al giudice che ha emesso i provvedimenti relativi alle misure protettive o cautelari. La segnalazione comporta la possibilità per il giudice di revocare le misure protettive e cautelari o abbreviarne la durata.

La mancanza di disposizioni sull’allerta della crisi di impresa, nell’ambito delle nuove disposizioni introdotte dal DL 118/2021, è stata colmata dall’art. 30-sexies del DL 152/2021 che ha previsto un vero e proprio meccanismo di allerta per i creditori pubblici qualificati quali INPS, Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione. Le nuove regole sull’allerta impongono ai creditori pubblici qualificati di segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale, il mancato pagamento di tasse e contributi, oltre una determinata soglia, invitando l’imprenditore a presentare istanza di CNC nel caso ne ricorrano i presupposti.

Le segnalazioni devono essere inviate dai creditori pubblici qualificati, quali INPS, Agenzia Entrate e Agenzia Entrate riscossione, in presenza di importi non pagati e tempistiche diverse. In particolare, per quanto riguarda gli importi dovuti e non versati, la segnalazione all’imprenditore e al presidente del collegio sindacale dovrà essere inviata dall’INPS in caso di ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e alla soglia di 15.000 euro, e, per quelle senza i richiamati lavoratori, alla soglia di 5.000 euro; dall’Agenzia delle Entrate, in presenza di un debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE), superiore a 5.000 euro;

dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, in presenza di crediti affidati alla riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e, per le altre società, a 500.000 euro.

Le tempistiche con cui verranno inviate le segnalazioni variano in funzione del soggetto tenuto a segnalare distinguendo tra quelle inviate dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate Riscossione che dovranno essere effettuate entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento delle soglie indicate, tramite PEC o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; dall’Agenzia delle entrate che dovranno essere effettuate entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. (previste dall’articolo 21-bis del DL 78/2010), unitamente alla lettera che informa il contribuente dell’incoerenza dei versamenti effettuati rispetto all’imposta dichiarata.

Si noti che il citato articolo 21-bis prevede che i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (LIPE), con l’eccezione della comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre che viene effettuata entro il 16 settembre e con la possibilità per la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre di invio, in alternativa, con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Le segnalazioni, cui sono tenuti i creditori pubblici qualificati, troveranno applicazione dall’anno 2022, in particolare per quanto riguarda l’INPS, le segnalazioni riguarderanno i debiti accertati dal 1° gennaio 2022; per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate, le segnalazioni riguarderanno i debiti risultanti dalle comunicazioni relative al I trimestre 2022; per l’Agenzia Entrate Riscossione, le segnalazioni verranno effettuate in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° luglio 2022.

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