LA DOMANDA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Le imprese in difficoltà per accedere all’iter di risanamento devono presentare istanza seguendo uno specifico procedimento.

La domanda per accedere alla composizione negoziata (CNC) va presentata dall’impresa in situazione di difficoltà attraverso la piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese. La piattaforma – gestita dal sistema delle CCIAA per il tramite di Unioncamere – è accessibile tramite il sito internet https://composizionenegoziata.camcom.it/.

Nella piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento; un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati; un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Il Ministero della Giustizia, con il Decreto dirigenziale 28 settembre 2021, ha definito la struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico nonché il contenuto del protocollo per la conduzione della CNC.

La piattaforma rende disponibili una serie di funzioni e rappresenta lo strumento che consente di coordinare i vari passi dell’iter di CNC.

In merito alle funzioni rese disponibili dalla piattaforma telematica, in primis occorre menzionare A) gli strumenti informatici quali il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati; la checklist particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento; il protocollo di conduzione della composizione negoziata. B) Le funzioni per la presentazione dell’istanza telematica di nomina dell’esperto e della documentazione. C) Le funzioni per l’inserimento dell’accettazione della nomina da parte dell’esperto. D) Le funzioni per l’inserimento della relazione finale da parte dell’esperto. E) Le funzioni per l’inserimento della determinazione del compenso dell’esperto.

L’accesso alla piattaforma può essere effettuato tramite una postazione di lavoro o un dispositivo mobile connessi a Internet. L’inserimento di documenti nella piattaforma che richiedono la sottoscrizione dovranno riportare la firma digitale di cui dovranno dotarsi il rappresentante legale dell’impresa e l’esperto e gli altri soggetti che sottoscrivono i documenti nell’ambito della CNC.

La piattaforma è in grado di notificare i vari passi dell’iter di composizione attraverso l’invio di posta elettronica certificata, quindi, dovranno fornire un indirizzo PEC ai fini della CNC il rappresentante legale dell’impresa; l’esperto; i creditori e gli altri interessati.

La piattaforma si suddivide in due aree principali: un’area pubblica nella quale saranno elencate le informazioni sulla procedura di CNC nonché le indicazioni per l’accesso alla procedura ed un’area riservata nella quale ad utenti autorizzati, con diversi livelli di accesso e cassetti informatici, con le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e la gestione del successivo iter.

La Piattaforma rende disponibile un’area pubblica, il cui accesso non richiede alcuna autenticazione, contenente le informazioni sui soggetti titolati a presentare istanza di composizione; la lista di controllo particolareggiata, adeguata alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione di piano di risanamento; il protocollo di conduzione delle trattative; le informazioni sulla tipologia delle proposte che possono essere formulate durante la composizione; la modulistica prevista dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021; le

informazioni sulla documentazione da allegare, con separata indicazione di quella indispensabile per la presentazione dell’istanza; il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento ed i curricula degli esperti che hanno accettato l’incarico.

L’area riservata – contenente le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la CNC nonché per seguire gli sviluppi del relativo iter – è accessibile mediante l’uso dell’identità digitale solo dagli utenti autorizzati.

La Piattaforma provvede automaticamente alla chiusura dell’accesso all’istanza e alle informazioni connesse in caso di chiusura del procedimento; archiviazione ed in ogni caso di cessazione dall’incarico da parte dell’esperto.

Il segretario generale della CCIAA, una volta chiusa la CNC, inserisce il provvedimento di archiviazione nella piattaforma e la piattaforma invia automaticamente un avviso di inserimento del provvedimento all’imprenditore, ai suoi delegati e ai soggetti che hanno partecipato alle trattative e che sono stati censiti. Alla chiusura della procedura viene creato il fascicolo che può essere scaricato dall’esperto e dall’imprenditore.

La domanda di CNC dovrà essere presentata telematicamente, accedendo all’area riservata della Piattaforma. La domanda dovrà contenere, oltre ai dati identificativi dell’impresa quali denominazione, sede e codice fiscale, il fatturato dell’ultimo esercizio; il numero dipendenti; il codice Ateco dell’attività principale; l’appartenenza ad un gruppo (in caso affermativo è necessario allegare una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, nonché l’indicazione delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del cod. civ.).

La domanda dovrà essere corredata di appositi allegati obbligatori. Infine l’imprenditore dovrà rispondere a specifiche domande quali l’effettuazione o meno del test online di ragionevole perseguibilità del risanamento; il bisogno o meno di nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all’attività aziendale e la necessità o meno di avvalersi del regime di sospensione previsto dall’articolo 8 del DL 118/2021.

La domanda telematica dovrà includere una serie di allegati, alcuni obbligatori altri non obbligatori. Nella fattispecie, la relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa recante la descrizione dell’impresa stessa, dell’attività in concreto esercitata e del suo modello di business; la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali; un piano finanziario per i successivi sei mesi; le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti). Gli ultimi tre bilanci se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non soggetti all’obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d’imposta; una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori; l’elenco dei creditori, precisando l’ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l’indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia; una autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza; il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell’art. 364 del Dlgs. 14/2019; la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia Entrate Riscossioni (Modello RD1); il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’art. 363 del Dlgs. 14/2019 e, infine, l’estratto delle informazioni presenti nell’archivio della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non anteriore di 3 mesi.

Non sono obbligatori ai fini della presentazione della domanda di CNC il risultato del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Il test pratico potrà essere effettuato anche in un secondo momento dall’imprenditore con l’ausilio dell’esperto.

Gli altri allegati eventuali da inserire nella piattaforma sono il modello per la richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi dell’articolo 6, c. 1 del DL 118/2021 ed il modello per la dichiarazione della sospensione di obblighi e di cause di scioglimento ai sensi dell’articolo 8 del DL 118/2021.

La domanda per CNC dovrà essere corredata dell’estratto delle informazioni presenti nella Centrale Rischi della Banca di Italia, non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza. La Centrale Rischi Banca d’Italia (CR) è un sistema informativo sull’indebitamento di persone fisiche e giuridiche verso banche e intermediari finanziari, finalizzato a creare un supporto per la valutazione del merito creditizio o del rischio di credito, nonché a tutelare la stabilità del sistema finanziario.

Il funzionamento della CR si articola in base agli intermediari finanziari che forniscono al sistema centrale informazioni concernenti l’esposizione debitoria nei confronti dei singoli clienti (e dei relativi garanti e coobbligati) ed alle informazioni acquisite che popolano la CR (database sulla situazione debitoria nei confronti degli intermediari finanziari).

L’obbligo da parte della banca o l’intermediario finanziario che ha concesso il credito di segnalare alla centrale rischi della Banca d’Italia si ha nel caso il valore della posizione debitoria è pari o superiore a 30.000 euro; oppure esistono posizioni in sofferenza pari o superiori a 250 euro.

La documentazione estratta dal debitore della CR evidenzia le criticità finanziarie, le categorie di debito distinguendo tra sofferenze, crediti passati a perdita, crediti ceduti a terzi, nonché la localizzazione del rapporto, la tipologia di garanzia, l’importo dell’affidamento concesso e quello garantito. L’analisi dei dati consente di avere contezza sulla situazione debitoria nei confronti del ceto bancario e, in generale, degli intermediari finanziari.

L’individuazione del perimetro dei debiti finanziari, analizzando i documenti estratti dalla CR da raffrontare con la situazione contabile e con gli estratti conto nei confronti degli intermediari finanziari, consente di valutare il merito creditizio, la capacità dell’impresa di rimborsare i propri debiti finanziari nonché valutare la possibilità di chiedere dilazioni o rinegoziazioni al ceto bancario.

L’imprenditore, ai fini della presentazione della CNC, deve ottenere dall’Agenzia delle Entrate il certificato unico dei debiti tributari, ai sensi dell’art. 364 del Dlgs. 14/2019, risultanti da atti, contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. L’istanza per il rilascio del certificato deve essere presentata all’ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta tramite l’apposito modello approvato con il Provvedimento Agenzia Entrate 27.6.2019 n. 224245.

Sulla base dei dati desunti dalle interrogazioni al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, l’ufficio certifica l’assenza di debiti tributari o la sussistenza di debiti tributari non soddisfatti. In quest’ultimo caso i dati sono forniti mediante un prospetto costituente parte integrante del certificato, nel quale i debiti tributari sono distintamente indicati nell’ammontare e nello stato della riscossione come risultanti dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria alla data di rilascio del certificato.

In tale prospetto sono riepilogate le informazioni riguardanti la tipologia dell’atto dal quale scaturisce il debito (ad esempio avviso di accertamento, atto di contestazione, cartella di pagamento, comunicazione degli esiti), il numero identificativo dell’atto, l’anno di imposta, la data di notifica e l’importo residuo dovuto del debito. Per importo residuo del debito deve intendersi l’importo dovuto alla data di rilascio del certificato a titolo di imposta, sanzioni e interessi con esclusione degli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR 602/73, previsti per le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’art. 29 del DL 78/2010.

La lettura della documentazione consente di avere contezza della situazione espositiva nei confronti del fisco da parte dell’imprenditore, nonché della natura del debito e del relativo stato di riscossione.

L’imprenditore oltre a dover ottenere il certificato delle pendenze tributarie deve produrre anche il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’art. 363 del Dlgs. 14/2019. Si tratta in buona sostanza di riepiloghi analoghi a quelli previsti ai fini fiscali dai quali si possono ricavare informazioni circa la situazione debitoria nei confronti degli enti previdenziali quali l’esposizione debitoria consolidata con la distinzione per gestione previdenziale; il numero e la posizione contributiva; il periodo di riferimento del debito e l’imposto di contributi, premi, sanzioni civili e stato del credito.

Infine la domanda di CNC deve essere corredata anche del documento sulla situazione debitoria nei confronti dell’Agenzia Entrate Riscossione (richiesta tramite Modello RD1). Il documento rilasciato dall’ente preposto alla riscossione dei tributi consentirà di verificare l’esposizione dell’impresa nei confronti dell’Agenzia Entrate riscossione.

La composizione negoziata della crisi di impresa consente alle imprese in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, di chiedere al segretario generale della CCIAA la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La richiesta di nomina dell’esperto, che innesca l’iter negoziale di risanamento, va presentata attraverso la Piattaforma telematica appositamente istituita, seguendo una ben definita procedura nonché inserendo tutti gli allegati richiesti per poter avviare la procedura di composizione negoziata.

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