Nell’ultimo anno la gestione delle operazioni di acquisto intracomunitario ha subito forti modifiche dal punto di vista documentale. Infatti, l’introduzione dei nuovi codici “tipo documento”, TD17, TD18 e TD19, e l’abolizione del c.d. “esterometro” hanno portato gli operatori a dover gestire diversamente i flussi documentali relativi agli acquisti esteri. Il presente contributo vuole essere una sintesi operativa per quanto concerne la gestione dell’integrazione elettronica delle operazioni estere.
Dal 1° luglio 2022 ha avuto effetto l’abolizione del c.d. esterometro. Si trattava di uno strumento che consentiva alle imprese che operavano scambi commerciali con l’estero di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla cessione dei beni e alle prestazioni di servizi realizzate, nel rispetto di una scadenza trimestrale. Ora tutti i dati relativi agli scambi commerciali con paesi esteri, con l’unica eccezione per gli Stati per cui risulta essere emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica, dovranno essere acquisiti nel formato standard XML e transitare dal “Sistema di Interscambio” (SDI). Per ottemperare correttamente agli obblighi di comunicazione si dovrà provvedere adottando alcune particolari modalità operative.
Per le fatture attive di tipo TD01 (TD01 Fattura) basterà inserire il destinatario estero. Le fatture attive dovranno essere emesse elettronicamente verso soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura se si tratta di fattura elettronica differita.
Per le fatture passive ricevute in forma analogica, il ricevente dovrà generare il documento elettronico da tra-smettere al Sistema di Interscambio e utilizzare uno dei tre codici TD17 (TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero), TD18 (TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari) o TD19 (TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del D.p.r. 633 del 1972 (con l’utilizzo di tali codici l’operatore potrà evitare di trasmettere l’esterometro per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue). Nel documento elettronico così generato andranno indicati i dati del cedente nel campo “cedente prestatore” e i propri in quello “cessionario committente”.
A norma del richiamato articolo 17, comma 2, del D.p.r. 633/1972, il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge si rende applicabile a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo stabilito. Quest’ultimo, in qualità di debitore dell’imposta è tenuto ad assolvere il tributo secondo due modalità differenti a seconda che il fornitore sia o meno un soggetto comunitario e più in particolare, mediante emissione di autofattura laddove il fornitore sia un soggetto stabilito in uno Stato extra-UE; mediante integrazione della fattura ricevuta dal fornitore, qualora questo sia un soggetto stabilito in un altro Stato UE.
La modalità dell’auto-fatturazione è obbligatoria per gli acquisti posti in essere con controparti extra-UE relativi ai beni presenti nel territorio dello Stato (articolo 7-bis del D.p.r. 633/1972), alle prestazioni di servizi “generiche” (articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del D.p.r. 633/1972) nonché a quelle in deroga di cui ai suindicati articoli 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72 qualora rilevanti in Italia ai fini IVA.
Invece, le operazioni per cui il soggetto cessionario o committente è tenuto ad effettuare l’integrazione sono generalmente gli acquisti intracomunitari di beni (articolo 38 del D.L. 331/1993) e di servizi (articolo 7-ter comma 1, lettera a) del D.p.r. 633/1972 per servizi “generici” e articoli 7-quater e 7-quinquies per servizi in deroga se rilevanti in Italia).
In caso di acquisto da soggetto stabilito fuori dal territorio UE, il cessionario/committente dovrà emettere un’autofattura in un unico esemplare. Differentemente dalla procedura di integrazione della fattura ricevuta da un fornitore comunitario, gli adempimenti da attuare in tale circostanza non sono condizionati dal
ricevimento e, quindi, dal momento di ricezione del documento del fornitore extra-UE. Questa, tuttavia, deve essere registrata in contabilità generale e allegata all’autofattura emessa.
Tale procedura può essere effettuata elettronicamente attraverso la generazione di un file XML con codice TD17 (“Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”), nel caso di servizi ricevuti ovvero TD19 (“Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17 co. 2 del DPR 633/72”), nel caso di acquisto di beni.
Il documento verrà recapitato al solo cessionario/committente, soggetto tenuto all’emissione dell’autofattura e sarà utilizzato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della predisposizione dei documenti precompilati IVA.
L’autofattura deve essere emessa entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione nel caso di acquisto di beni mobili o immobili presenti nel territorio dello Stato ovvero per le prestazioni di servizi non “generiche” rilevanti in Italia; entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nelle ipotesi di prestazioni di servizi “generiche” ricevute.
L’annotazione del documento emesso deve essere effettuata nei registri di cui agli articoli 23 o 24 del D.p.r. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione nonché, ai fini della detrazione, nel registro degli acquisti.
In caso di acquisti da soggetti UE, il cedente/prestatore emette una fattura senza indicazione dell’imposta che una volta ricevuta dal cessionario/committente dovrà essere integrata con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta.
Sarà possibile effettuare tale procedura attraverso la generazione di un file XML con codice TD17 (“Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”), nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero TD18 (“Integrazione per acquisto di beni intracomunitari”), nel caso di acquisti di beni intracomunitari.
Il documento verrà recapitato al solo cessionario/committente, soggetto tenuto all’integrazione e sarà utilizzato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della predisposizione dei documenti precompilati IVA.
La procedura di integrazione deve essere effettuata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e debba essere annotata nei registri di cui agli articoli 23 o 24 del D.p.r. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura emessa dal fornitore comunitario e con riferimento al mese precedente. L’annotazione del medesimo documento nel registro degli acquisti consente l’esercizio del diritto alla detrazione secondo le disposizioni.
Quando si acquistano beni da soggetti stabiliti all’estero occorre, in primo luogo, verificare le generalità del fornitore. Infatti, se questo risulta essere una stabile organizzazione di un soggetto estero (di solito individuata come branch o succursale) l’operazione deve essere trattata alla stregua di una casistica nazionale. In questi casi la fattura perverrà tramite SDI ed è corretta l’esposizione in fattura dell’IVA; in secondo luogo, nel caso di fornitori stabiliti all’estero, anche se in possesso di una partita IVA italiana, occorre verificare la provenienza della merce. Infatti, questa potrebbe essere già presente in Italia. In questo caso gli adempimenti saranno: integrare la fattura in caso di fornitori stabiliti in uno stato intracomunitario; emettere autofattura nel caso di fornitori stabiliti extra-UE; inviare il documento utilizzando il codice TD19 nel campo “tipo documento”; in dichiarazione IVA l’acquisto va inserito nel rigo VJ3.
In queste casistiche non risulta sempre agevole individuare il luogo di provenienza della merce. Molti fornitori, per agevolare, l’operazione indicano in fattura che il riferimento all’articolo 17, comma 2, del D.p.r. 633/1972 o il riferimento all’articolo 194 della Direttiva 2006/112/CE. Se la merce è già situata in Italia non va compilato il modello INTRASTAT.