LE OPERAZIONI CON L’ESTERO NEL REGIME FORFETTARIO

Come avviene per le imprese o per gli esercenti arti o professioni che operano in regime IVA ordinario, anche per il soggetto in regime forfettario sono previsti degli adempimenti specifici qualora dovesse effettuare delle operazioni con dei soggetti esteri. In generale le operazioni transnazionali hanno spesso creato incertezze riguardo la corretta disciplina IVA da applicare, ma la situazione diventa ancora più complessa quando ad essere coinvolto risulta un soggetto forfettario, poiché ad esso viene applicata una disciplina che in parte deroga quella prevista in via ordinaria per gli altri soggetti.

Quando un soggetto forfettario si trova a compiere operazioni con l’estero risulta opportuno, al fine di una corretta applicazione della disciplina IVA, distinguere tra operazioni con soggetti comunitari e operazioni con soggetti extracomunitari; cessioni di beni e prestazioni di servizi; rapporti Business to Business (B2B) e rapporti Business to Consumer (B2C).

Dal periodo d’imposta 2024, a tutti i contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) sarà esteso l’obbligo di fatturazione elettronica, così come previsto dall’art. 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022.

In realtà, già a partire dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica era stato esteso a tutti i soggetti forfettari che nel 2021 avevano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000. Se invece il suddetto limite, non era stato superato nel 2021, ma solo nel corso del 2022, il contribuente rimaneva esentato dall’applicazione della fattura elettronica anche per tutto l’anno 2023. Dal 2024 però, anche per i forfettari inizialmente esonerati, sarà esteso l’obbligo di fatturazione elettronica.

Resteranno esclusi solamente i soggetti che inviano i dati delle loro fatture al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Principalmente si tratta di prestatori sanitari quali medici, infermieri, fisioterapisti, ecc. e la ratio della loro esclusione dalla fatturazione elettronica è dovuta al fatto di voler evitare che i dati sensibili, contenuti nelle loro fatture, vengano trasferiti al Sistema d’Interscambio (SDI), violando così la privacy dei loro pazienti.

In tema di transazioni con l’estero, già a partire dal 1° luglio 2022, ai soggetti in regime forfettario, a cui è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, sono stati applicati i nuovi adempimenti previsti che, a partire dal 2024, saranno applicati anche agli altri soggetti forfettari. Andiamo ora di seguito ad analizzare, per ogni singolo caso specifico, tutti gli adempimenti che i soggetti forfettari sono tenuti a rispettare quando compiono operazioni con l’estero.

Nel caso specifico delle cessioni di beni effettuate dal forfettario nei confronti di soggetti passivi comunitari, quindi nei rapporti Business to Business (B2B), l’art. 41, comma 2-bis del D.L. n. 331/1993 stabilisce che tali operazioni non possono essere considerate vere e proprie cessioni comunitarie, esse risultano invece equiparate alle operazioni interne in cui non è previsto il diritto di rivalsa dell’IVA.

Quindi il soggetto forfettario dovrà inviare una fattura al SDI e dovrà inserire come descrizione che “l’operazione non costituisce una cessione comunitaria ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis del D.L. n. 331/1993”, oltre alla dicitura obbligatoria “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014”, indicante il regime forfettario.

Analoga situazione si presenta anche nei rapporti Business to Consumer (B2C), ossia per le cessioni di beni nei confronti di un soggetto privato comunitario; pertanto, anche in questo caso l’operazione viene assimilata ad un’operazione interna. Da sottolineare che, poiché nel regime forfettario le

cessioni di beni nei confronti di operatori stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea non vengono classificate come cessioni comunitarie, non risulta necessaria l’iscrizione al Registro del VIES (Vat Information Exchange System). Da questo deriva anche il mancato obbligo di compilazione degli elenchi riepilogativi di cui all’art. 50, comma 6 del D.L. n. 331/1993, i c.d. Modelli Intrastat.

Qualora un soggetto che opera in regime forfettario avesse invece l’intenzione di compiere operazioni di acquisto comunitarie, ha l’obbligo sia di iscriversi presso il Registro del VIES e sia di compilare, al superamento delle soglie previste, i Modelli Intrastat.

Per le operazioni di acquisto di beni da parte di fornitori comunitari viene applicato l’art. 38, comma 5, lettera c) del D.L. n. 331/1993, in cui viene stabilito che, se gli acquisti comunitari in corso d’anno oppure nell’anno precedente non hanno superato la soglia di € 10.000, allora l’operazione sarà assoggettata all’IVA del Paese UE proveniente, salvo che l’acquirente non abbia optato per l’applicazione dell’IVA in Italia. In sostanza, sotto la soglia di € 10.000, il forfettario viene assimilato ad un soggetto privato e quindi sarà il fornitore estero ad applicare l’IVA del suo Paese di provenienza.

Se invece viene superata la soglia di € 10.000, per il fornitore comunitario l’operazione sarà in regime di non imponibilità IVA, onde per cui sarà cura del soggetto forfettario integrare la fattura ricevuta applicando l’IVA secondo le aliquote nazionali previste per i beni acquistati, ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 331/1993.

L’operazione di integrazione dovrà essere comunicata anche al SDI, utilizzando l’apposita causale documento “TD18 – Integrazione per acquisto beni intracomunitari”.

Nel “campo del cedente” vanno inseriti i dati del fornitore comunitario con l’indicazione del suo Paese UE di provenienza e il suo numero di Partita IVA; nel “campo del cessionario” vanno invece indicati i dati del soggetto acquirente forfettario nazionale che effettua l’integrazione. Come “codice destinatario” si utilizza: XXXXXXX e la fattura inviata elettronicamente rimane interna al SDI.

Il soggetto forfettario, non potendosi portare in detrazione l’IVA sull’operazione di acquisto, dovrà totalmente versare l’imposta applicata entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il codice di versamento da riportare sul Modello F24 è corrispondente a quello che utilizzano i soggetti che liquidano l’IVA mensilmente, utilizzando quindi il codice relativo al mese di competenza.

Se l’IVA calcolata nella fattura integrata risulta essere di competenza nel mese di febbraio, allora nel Modello F24, relativo al suo versamento, sarà riportato il codice 6002.

Per quanto attiene ai Modelli Intrastat, se il soggetto forfettario si trova sotto la soglia di € 10.000 non ha alcun obbligo di compilazione di tali elenchi, al contrario, se gli acquisti comunitari superano tale soglia, ha l’obbligo di compilare il Modello INTRA 2 BIS, ma solo se in almeno uno degli ultimi quattro trimestri precedenti ci sono stati acquisti comunitari di beni sopra la soglia di € 350.000.

Un caso piuttosto singolare si presenta quando il fornitore comunitario opera anch’esso in un regime speciale per le piccole imprese. L’art. 38, comma 5, lettera d) del D.L. n. 331/1993 stabilisce che l’operazione ai fini IVA è rilevante nello Stato di origine, per cui non si tratta di un acquisto comunitario.

Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 431 del 23 agosto 2022 dove ha chiarito che, qualora l’acquirente non abbia ricevuto apposita documentazione rappresentativa dell’operazione da parte del fornitore, dovrà procedere ad emettere un’autofattura ma senza l’applicazione dell’imposta e non dovrà neppure compilare i Modelli Intrastat.

In caso di operazioni di cessioni di beni nei confronti di operatori extracomunitari, il soggetto forfettario rientra nella disciplina prevista per le esportazioni dal D.P.R. n. 633/1972.

Quindi anche al soggetto forfettario viene applicato quanto previsto dagli artt. 8, 8 bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972, come per tutti gli altri esportatori, con la sola differenza di non potersi avvalere della facoltà di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, così come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972. Similmente, anche nel caso di cessione di beni nei confronti di un acquirente privato extracomunitario, l’operazione costituisce un’esportazione, pertanto non ci sarà l’applicazione dell’IVA.

Qualora il soggetto in regime forfettario dovesse acquistare beni da un fornitore extracomunitario, trattandosi di un’importazione, avrà l’obbligo di versare l’IVA, i dazi doganali e le eventuali accise in Dogana, come avviene anche per gli altri operatori. Poiché chi opera in regime forfettario non ha obbligo di tenuta delle scritture contabili e non ha neppure la possibilità di potersi detrarre l’IVA versata in Dogana; l’unico adempimento previsto riguarda la sola protocollazione e conservazione della bolletta doganale.

In caso di committente soggetto passivo comunitario e committente operatore economico extracomunitario si applica quanto previsto dall’art. 7 ter del D.P.R. n. 633/1972 in cui viene stabilita la regola per i servizi generici nei rapporti B2B.

Per i servizi in deroga all’art. 7 ter, ossia quelli previsti dai successivi artt. 7 quater, quinquies, sexies, septies, octies del D.P.R. n. 633/1972, si applicheranno invece le relative discipline previste.

Pertanto, la fattura in formato elettronico sarà emessa senza l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in entrambi i casi, con la sola differenza che nel caso di committente soggetto passivo comunitario, in fattura dovrà essere riportata la dicitura “operazione assoggettata ad inversione contabile dell’IVA”; nel caso invece di committente operatore economico extracomunitario, in fattura basterà solo indicare la dicitura “operazione non soggetta ad IVA”.

Affinché il soggetto in regime forfettario possa compiere prestazioni di servizi verso committenti comunitari sarà necessaria l’iscrizione al Registro del VIES e sarà pure obbligato alla compilazione del Modello INTRA 1 QUATER.

In particolare, se le prestazioni di servizi, in ognuno degli ultimi quattro trimestri precedenti, sono state sotto la soglia di € 50.000, il modello va inviato con cadenza trimestrale, altrimenti, se viene superata la soglia di € 50.000 in almeno uno degli ultimi quattro trimestri precedenti, l’invio dovrà essere mensile.

Se il committente invece è un soggetto privato, il citato art. 7 ter, nei rapporti B2C, stabilisce che per le prestazioni di servizio deve essere applicata la disciplina IVA del prestatore. Nel caso, però, di prestatore forfettario non potrà essere applicata l’IVA, di conseguenza l’operazione sarà assimilata ad una prestazione di servizi interna e in fattura elettronica sarà riportata la dicitura prevista per il regime forfettario, ossia “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014”.

Anche per gli acquisti di servizi esteri dobbiamo fare la distinzione tra prestatori comunitari e prestatori extracomunitari. Quando il forfettario riceve una fattura di servizi da un prestatore comunitario dovrà procedere

ad integrare l’operazione applicando l’IVA nazionale (art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 con rinvio all’art. 46 del D.L. n. 331/1993) e provvedere al versamento dell’imposta nelle stesse modalità esaminate in precedenza nel caso di integrazione per acquisto di beni da fornitore comunitario. Se il forfettario riceve invece una fattura di servizi da un prestatore extracomunitario, dovrà procedere ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 e, anche in questo caso, applicare l’IVA nazionale che andrà poi versata entro il 16 del mese successivo rispetto alla data di

effettuazione dell’operazione. Sia l’operazione di integrazione in caso di committente comunitario che quella di autofatturazione in caso di committente extracomunitario vanno comunicate al SDI e in entrambe le situazioni si utilizza la causale documento “TD17 – Integrazione/autofatturazione per acquisto servizi dall’estero”.

Nel caso poi di acquisto di servizi da fornitori comunitari, il forfettario, oltre all’obbligo di iscrizione al Registro del VIES, dovrà compilare anche il Modello INTRA 2 QUATER se in almeno uno degli ultimi quattro trimestri si sono effettuati acquisti sopra la soglia di € 100.000.

Le operazioni con l’estero per un soggetto che opera in regime forfettario, presentano spesso aspetti nebulosi, in quanto la disciplina IVA prevista è in parte derogatoria rispetto a quella applicata ai contribuenti in regime ordinario IVA. Non risulta semplice generalizzare le numerose fattispecie che si possono verificare, poiché, nella prassi operativa, spesso si articolano transazioni per le quali non risulta chiara la corretta normativa da applicare. In tali casi può essere d’aiuto presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate in modo da avere un parere autorevole su come procede correttamente al fine di evitare sanzioni per errata applicazione della disciplina IVA.

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