L’ultima legge sulla cittadinanza risale al 1992. Sono passati dunque 25 anni da quando il legislatore si è occupato di un aspetto fondamentale della vita dei giovani di origine straniera e delle loro famiglie. Seconda quella legge, bisogna aspettare il compimento del 18esimo anno di età per fare richiesta della cittadinanza italiana. I giovani di origine straniera hanno soltanto un anno di tempo a disposizione, anche se risiedono stabilmente dalla nascita, senza interruzioni, nel nostro paese. Criteri così selettivi tagliano fuori molti ragazzi per i quali l’Italia rappresenta, di fatto ma non di diritto, il contesto biografico di riferimento. Tra tutte le esperienze acquisite negli anni cruciali della formazione della personalità, per loro – come per i giovani italiani ‘di sangue’ – la scuola costituisce l’elemento di maggiore ‘cittadinizzazione’, dal momento che, in quanto istituzione, veicola il circuito diritto/dovere nei soggetti in età evolutiva. Il paradosso esistenziale di centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze di origine straniera deflagra quando, oltrepassata la soglia della maggiore età, devono far richiesta di uno status giuridico conseguito nella realtà ma negato dalle istituzioni. Cinesi, singalesi, ucraini, tunisini e molto altro, tali per via della discendenza familiare, che parlano italiano, spesso con una forte inflessione dialettale, studiano Manzoni, guardano i nostri programmi tv, devono recarsi in Questura, come se fossero arrivati il giorno prima. Il disegno di legge 2092, approvato alla Camera nel lontano 2015 e approdato di recente al Senato, cerca di correggere il paradosso della cittadinanza di fatto ma non di diritto. Il Governo, il Partito Democratico e le formazioni di sinistra sostengono il provvedimento definito impropriamente ius soli. Diversamente da quanto accade negli USA, dove si acquisisce automaticamente la cittadinanza per il solo fatto d’essere nati sul suolo americano, nella legge in discussione è previsto che il minore straniero nato in Italia debba avere almeno un genitore in possesso del permesso di soggiorno permanente (o di quello europeo di lungo periodo). Sarà il genitore a fare richiesta della cittadinanza entro il compimento della maggiore età oppure il giovane entro due anni (non più un anno) dal compimento del 18esimo anno di età. Così configurata, la legge prevede una forma di ius soli ‘temperato’. Altrimenti per i giovani nati all’estero, ma giunti in Italia entro i dodici anni, che abbiano completato con successo un intero ciclo scolastico di almeno 5 anni, il genitore potrà fare richiesta di cittadinanza oppure sarà il giovane a farlo entro i due anni dal compimento della maggiore età. In questo caso, più che di ius soli temperato si parla di ius culturae, poiché la cittadinanza è agganciata alla formazione scolastica. Proprio quest’ultimo aspetto distingue la legge italiana in via di approvazione dalle leggi di altri paesi europei, dove prevale il tempo di residenza del genitore come criterio qualificante per la cittadinizzazione del figlio. Che la legge debba passare in tempi rapidi ce lo dicono i fatti, nella misura in cui la popolazione straniera residente in Italia è diventata numericamente molto più rilevante dai primi anni Novanta. In quest’ottica, la posizione della destra e ancor più quella di M5S (cambiata di recente) è indifendibile, poiché stabilisce un’equazione impropria tra immigrazione, clandestinità e terrorismo. Al contrario, l’ampliamento dei diritti, con il conseguente superamento del paradosso esistenziale dell’essere cittadini di fatto ma non di diritto, può promuovere una maggiore coesione sociale. È chiaro che non esiste alcuna formula magica per la riuscita dell’integrazione sociale e culturale dei cosiddetti nuovi italiani: i diritti devono essere tradotti in politiche, vale a dire in azioni concrete volte ad armonizzare le differenze.
Pasquale Musella