Per effetto della depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro operato dal decreto legislativo n. 8/2016, ove l’importo omesso risulti inferiore a 10.000 euro viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il versamento venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione. Lo ricorda l’Inps nella Circolare n. 32/2022 con cui ha fornito le disposizioni operative preordinate all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di fondatezza dell’accertamento e di assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero di assenza del pagamento della sanzione in misura ridotta entro i termini normativamente previsti, nonché all’emissione dell’ordinanza motivata di archiviazione.
Il D.lgs. n. 8/2016 ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall’intervento legislativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, che è stato sostituito dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
Per effetto di tale intervento normativo sono state introdotte due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione relativamente alla reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, per gli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui; alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, se l’importo omesso è inferiore a 10.000 euro annui.
Tuttavia, qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, la norma prevede la non punibilità con la sanzione penale per le omissioni più gravi e la non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per quelle sotto soglia.
Con riferimento alla seconda fattispecie, l’Inps, nella Circolare n. 32/2022, ha illustrato le disposizioni operative per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di fondatezza dell’accertamento e di assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero di assenza del pagamento della sanzione in misura ridotta (ex articolo 16 della legge n. 689/1981) entro i termini normativamente previsti, nonché all’emissione dell’ordinanza motivata di archiviazione di cui all’articolo 18 della legge n. 689/1981.
Per le fattispecie di illecito amministrativo, l’articolo 16 della legge n. 689/1981 prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, qualora più favorevole e se sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. Tale pagamento deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
La misura ridotta nel caso in oggetto è pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro. A questo importo si devono aggiungere le spese del procedimento.
Se il pagamento viene effettuato nei termini indicati il procedimento si estingue.
L’articolo 18 della legge n. 689/1981 prevede che, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all’autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento,
determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
Presupposto per l’avvio del procedimento di emissione dell’ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro è, dunque, la fondatezza dell’accertamento e l’assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero della sanzione in misura ridotta entro i termini sopra indicati.
Qualora a seguito della fase istruttoria si verifichi che la condotta del soggetto non costituisce illecito amministrativo oppure in presenza di vizi formali, l’autorità competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza di insussistenza del fatto o della violazione legislativa; non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l’esclusione della responsabilità (cfr. l’articolo 4 della legge n. 689/1981); omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall’articolo 14 della legge n. 689/1981; decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l’articolo 28 della legge n. 689/1981); incapacità di intendere e di volere dell’autore delle violazioni (cfr. l’articolo 2 della legge n. 689/1981); violazione commessa per comportamento incolpevole dell’autore (cfr. l’articolo 3 della legge n. 689/1981); morte di uno o più soggetti responsabili.
Il provvedimento di archiviazione non è da ritenere definitivo, potendo essere revocato in base al potere di autotutela riconosciuto alla pubblica Amministrazione, che potrà essere esercitato fino al momento in cui interverrà la prescrizione di cui all’articolo 28 della legge n. 689/1981 o un’altra causa che faccia venire meno la responsabilità dei soggetti interessati.
Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione (60 gg se l’interessato risiede all’estero).
Il pagamento, come indicato nell’ordinanza-ingiunzione, dovrà avvenire a mezzo F24 Elide, utilizzando il codice tributo “SAMM”.
Su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, tuttavia, l’autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 689/1981, che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta.
A tal fine è stato predisposto il modello SC97 “Richiesta di pagamento rateale dell’Ordinanza-Ingiunzione”.
La richiesta di rateizzazione (da presentare alla Struttura Inps territorialmente competente con PEC, raccomandata o presso gli uffici) deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.
Laddove la richiesta di rateizzazione non venisse accolta, il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di reiezione della richiesta.
Se la richiesta viene accolta, l’ufficio notifica un provvedimento con cui dispone gli importi e le scadenze dei pagamenti; negli importi delle rate mensili, la prima rata contiene l’integrale saldo delle spese del procedimento. Non sono previste ulteriori maggiorazioni e, pertanto, non sono applicabili gli interessi di dilazione.
In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall’autorità amministrativa, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.
L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo, contro il quale gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 689/1981.
L’opposizione si propone davanti al tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione, trattandosi di sanzione applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria. Il ricorso (che non sospende automaticamente l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione) è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.
Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute, avviando l’esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 689/1981 in combinato disposto con l’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122, ai sensi del quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”.
Qualora l’interessato ritenga che le somme affidate all’agente della riscossione non siano dovute o siano dovute solo in parte perché è stato effettuato il regolare pagamento dell’ordinanza-ingiunzione indicata nell’avviso di addebito, può presentare istanza, accompagnata dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento, affinché, nell’esercizio del potere di autotutela, venga disposto l’annullamento dell’avviso di addebito.