IL PIANO DI RISANAMENTO NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

Il Piano di risanamento, nella composizione negoziata della crisi, trova nella check list contenuta nel DM 21.3.23 un’utile guida per giungere a un risultato attendibile e basato sulle migliori prassi. Tuttavia, durante le trattative le parti potrebbero raggiungere posizioni di compromesso, con possibili impatti sul Piano che – nella composizione negoziata – si caratterizza per la sua dinamicità data dalla necessità di aggiornare prontamente e frequentemente il Piano stesso. Ciò è possibile solo utilizzando un modello matematico, su cui poggia il Piano di risanamento, in grado di recepire rapidamente le modifiche, per questo la prassi professionale utilizza fogli di calcolo con formule opportunamente collegate in grado di recepire le variabili non dipendenti, soltanto, dal volere dell’imprenditore e oggetto di trattativa.

Il Piano di risanamento è necessario per affrontare ogni situazione di pre-crisi, crisi o insolvenza reversibile. Nell’ambito della Composizione negoziata della crisi (CNC) il Piano consente all’imprenditore di avere un perimetro entro cui impostare le trattative, effettuare proposte per i creditori e le altre parti interessate, al fine di rimettere l’impresa in fisiologico equilibrio.

In fase di accesso alla CNC è richiesta la predisposizione di un progetto di piano, redatto facendo riferimento a quanto previsto nei paragrafi 1, 2.8 e 3 della check list allegata al DM 21.3.23 (infra).

In fase di accesso alla CNC, quindi, non è necessaria la redazione del piano definitivo ma semplicemente un progetto di piano. Tuttavia il richiamato DM 21.3.23 precisa che la predisposizione del piano è comunque utile, già dall’inizio, in quanto per affrontare la CNC in un arco temporale di soli 180 giorni dovrà comunque essere predisposto, in tempi brevi, per individuare le proposte da formulare alle parti interessate e la soluzione idonea per il superamento della crisi.

La check list allegata al DM 21.3.23, attraverso domande e verifiche demandate all’imprenditore o all’esperto, fornisce indicazioni operative per la redazione del Piano di risanamento, recependo le migliori pratiche di redazione dei piani d’impresa, pur non rappresentando dei precetti assoluti.

Il singolo Piano, infatti, dovrà considerare una serie di variabili specifiche per ogni settore e business e dovrà tenere conto della tipologia di impresa, attività svolta, dimensione, complessità, informazioni disponibili.

La check list, quindi, ha l’obiettivo di guidare l’imprenditore nella redazione del Piano, richiedendo di interrogarsi e rispondere a singoli quesiti per contestualizzare la situazione attuale e determinare le soluzioni alla crisi, consentendo il tal modo la predisposizione di un Piano risanamento affidabile. La check list, inoltre, è uno strumento essenziale per effettuare l’analisi di coerenza del piano e la verifica della sua fattibilità demandata all’esperto, nell’ambito della composizione negoziata.

Il richiamato Decreto articola la check list partendo dai presupposti per la redazione del piano, la cui mancanza deve essere colmata dall’imprenditore, fino alla redazione del Piano attraverso passaggi collegati tra loro in un processo logico.

Il Piano di risanamento nella CNC, dunque, consente di individuare le possibili proposte per i creditori e le altre parti interessate. Tuttavia, durante le trattative le parti potrebbero raggiungere posizioni di compromesso, con possibili impatti sul Piano. Pertanto, il Piano nella composizione negoziata si caratterizza per la sua dinamicità che rende necessario avere un modello matematico, su cui poggia il Piano di risanamento stesso, in grado di recepire prontamente le modifiche, per questo la prassi professionale utilizza fogli di calcolo con formule opportunamente collegate in grado di recepire le variabili non dipendenti, soltanto, dal volere dell’imprenditore ma oggetto di trattativa.

Le indicazioni del DM 21.3.23, che hanno aggiornato quanto previsto dal precedente DM 28.9.21, individuano alcuni paragrafi della check list, come verifiche minime per la redazione del progetto di piano di risanamento da allegare all’istanza di CNC.

Nell’ambito della CNC la ristretta tempistica di 180 giorni entro cui discutere le possibili soluzioni, trattare le proposte con i creditori e le altre parti interessate, richiede la pronta disponibilità di un Piano completo e modellizzato su un foglio di calcolo in grado di essere prontamente aggiornato durante l’iter di negoziazione. La mancanza o la difficoltà nel predisporre un Piano, e relativo modello, rendono complicata l’individuazione di una soluzione e, quindi, lo stesso successo della CNC.

Gli aspetti dell’organizzazione che la check list richiede di verificare, ai fini della redazione del piano di risanamento, riguardano la presenza di uomini, mezzi e procedure, soprattutto per la programmazione e il controllo delle attività che si intendono effettuare.

Nel primo paragrafo la check-list consente di verificare l’adeguatezza degli assetti organizzativi, richiedendo all’imprenditore di interrogarsi circa l’adeguatezza delle risorse umane e tecniche per lo svolgimento delle attività imprenditoriali; la presenza di competenze tecniche per le iniziative di business; la presenza di un sistema di monitoraggio continuo dell’attività aziendale; la presenza di un sistema per la stima dell’andamento di gestione attraverso indicatori chiave gestionali (KPI); la presenza di un piano di tesoreria a 6 mesi.

La situazione economico patrimoniale dell’impresa ha una rilevanza determinante per la redazione di un Piano di risanamento attendibile e idoneo a superare la situazione di crisi. Trattasi delle informazioni che rientrano, secondo la prassi professionale, nella Base dati contabile.

In particolare, la check list richiede una serie di verifiche, tra cui la presenza di una situazione contabile, il più possibile prossima alla redazione del Piano, predisposta secondo le regole civilistiche dei bilanci intermedi di cui all’OIC 30, comunque non anteriore di 120 giorni; la verifica che la situazione debitoria sia completa e affidabile; la verifica che il valore dei cespiti non sia superiore al maggiore tra valore recuperabile e quello di mercato; la presenza di un prospetto recante l’anzianità dei crediti, le cause del ritardo; un prospetto sulle rimanenze di magazzino; la riconciliazione dei debiti tributari con il certificato unico rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Le linee guida per la redazione del Piano di risanamento, contenute nella check list riportata nel DM 21.3.23, ai fini dell’individuazione delle strategie per rimuovere la crisi, prevedono che l’imprenditore e l’esperto individuino tra gli altri il motivo e le manifestazioni esterne dello stato di crisi; le cause che hanno determinato la situazione di crisi; le strategie di intervento e le iniziative industriali da adottare; la presenza di capacità e competenze manageriali per adottare le strategie; le tempistiche e gli affetti attesi sulle grandezze economiche; la presenza di iniziative alternative percorribili; la coerenza del piano con quelli precedenti e la credibilità.

La stima delle proiezioni dei flussi finanziari, salvo specifiche deroghe dovute alla tipologia di impresa o attività svolta, segue un iter logico che si articola nei seguenti passi: stima dei ricavi; stima dei costi variabili correlati ai ricavi; stima dei costi fissi; stima degli investimenti; stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono intraprendere in discontinuità rispetto al passato; verifica di coerenza dei dati economici prognostici; stima dell’effetto delle operazioni straordinarie, se previste; stima del pagamento delle imposte sul reddito; declinazione finanziaria delle grandezze economiche e determinazione dei flussi al servizio del debito; declinazione patrimoniale muovendo dalla situazione contabile di partenza.

L’analisi del debito e della capacità di risanarlo, richiedono all’imprenditore e all’esperto di verificare principalmente la capacità dell’impresa di generare i flussi di cassa a servizio del debito; la capacità del piano di sopportare eventuali prove di resistenza (stress test); la considerazione di tutti i fattori di rischio

per la realizzazione del piano; il livello di dipendenza del piano rispetto alle iniziative industriali che si intendono intraprendere; l’esatto perimetro del debito da risanare; la capacità di rispettare il livello minimo di capitale previsto dalla normativa civilistica.

In relazione ai gruppi di impresa, vengono fornite dalla check list indicazioni specifiche, principalmente viene richiesto di individuare i rapporti economici, finanziari e patrimoniali tra le singole società del gruppo; la presenza di altre imprese in difficoltà all’interno del gruppo; l’eventuale presenza di operazioni infragruppo in grado di arrecare pregiudizio per i creditori di un’altra impresa del gruppo.

Il piano di risanamento dovrà tenere conto delle proposte da effettuare alle varie parti della CNC, nonché dei relativi impatti. Il DM 21.3.23 fornisce con il suo “Allegato 1” utili indicazioni per la formulazione delle preposte da tenere in considerazione durante le trattative i cui esiti dovranno essere debitamente rappresentati nel piano di risanamento.

Le indicazioni dell’Allegato in commento hanno funzione puramente indicativa per l’individuazione delle proposte. Le scelte di una strategia negoziale, nonché delle relative proposte, dipendono dalla possibile rilevanza per la parte interessata delle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell’impresa e delle conseguenze in caso di insolvenza.

Ai fornitori strategici di merci essenziali per l’attività può essere proposta, in luogo di contratti di fornitura, la stipula di contratti estimatori. Il che presuppone l’individuazione di presidi organizzativi, anche informatici, atti ad accertare l’esistenza dei beni oggetto del contratto.

In caso di presenza di contratti di durata o ad esecuzione differita, qualora le condizioni economiche siano divenute – anche solo temporaneamente – eccessivamente onerose, può essere proposta una rinegoziazione in modo tale da ripristinare, per il tempo necessario, la proporzione tra le prestazioni originariamente convenute tra le parti.

Nei confronti di locatori ed affittuari, nel caso per effetto di circostanze sopravvenute eccezionali e imprevedibili, i valori di mercato risultassero inferiori rispetto a quelli contrattuali, o il locatario e l’affittuario abbiano subito una significativa diminuzione del volume di affari, del fatturato o dei corrispettivi, può essere proposta una rinegoziazione del canone.

In presenza di debiti tributari scaduti e cartelle, all’Agente per la riscossione, in seguito alla notifica della cartella di pagamento o alla ricezione del carico da accertamento esecutivo/avviso di addebito (c.d. “avvisi bonari”), può essere richiesta la dilazione in presenza dei presupposti di cui all’articolo 19, co. 1 del DPR 602/1973 ed è concedibile fino ad un massimo di 72 rate mensili elevabile a 120 rate.

L’imprenditore può inoltre avvalersi della misura prevista dall’articolo 25-bis, co. 4 del CCII per la dilazione dei tributi non ancora iscritti a ruolo o oggetto di c.d. “avvisi bonari”.

Le proposte che possono essere formulate alle banche ed agli intermediari finanziari dipendono dalle caratteristiche degli affidamenti; dalle dimensioni dell’esposizione nei confronti della singola banca16;dal grado di rischio al quale è esposta la singola banca17; dalla classificazione dell’esposizione; dalla svalutazione operata.

Sussistendone le condizioni presso la banca erogante, può essere proposta la concessione di finanziamenti prededucibili autorizzati ai sensi dell’articolo 22 del CCII, sia nel corso della composizione negoziata che in seguito a contratto o accordo di cui all’articolo 23, co. 1, del CCII o in esecuzione di accordi di ristrutturazione di cui all’articolo 23, co. 2, lett. b), del CCII.

In relazione ai rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, co. 3 del CCII in merito alle procedure di informazione e consultazione, nonché di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, e della disciplina giuslavoristica vigente, potranno essere proposte le soluzioni seguenti: le modifiche

organizzative; la modifica dell’inquadramento; la revisione del sistema premiale; la revisione del sistema retributivo; una valutazione preliminare su eventuali piani di riordino e/o riduzione dei dipendenti, anche tramite incentivi all’esodo, evidenziando le modalità di attuazione (ad es. contratto di espansione) nel rispetto della normativa vigente.

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