L’art. 41 del Decreto Legislativo 81/2008, chiarisce che la sorveglianza sanitaria deve essere espletata dal medico competente che collabora con il datore di lavoro per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa ed anche alla “valutazione dei rischi”. La valutazione dei rischi viene effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e il medico competente, se nominato, previa consultazione con il RLS. La modifica parziale della sede lavorativa – come nel caso dello smart working – non varia le regole sulla sorveglianza sanitarie e, quindi, se parte dell’attività lavorativa viene svolta in altra località, le visite mediche per il rilascio delle idoneità lavorative proseguono come per legge.
Il datore di lavoro, per adempiere alle prescrizioni normative dettate dal decreto legislativo 81/2008 (articoli dal 38 al 42), deve nominare il medico competente e in caso di obbligo di sorveglianza sanitaria il nominativo del medico va indicato nel DVR debitamente sottoscritto dal Medico stesso; comunicare al medico tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del compito per consentirgli di adempiere tempestivamente ai suoi obblighi; vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità; richiedere al medico l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico; sostenere tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza sanitaria obbligatoria.
Il Medico Competente deve essere un professionista in possesso dei titoli e dei requisiti formativi previsti dalla legge (specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione di cui all’art. 55 del D. Lgs. 277/1991; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale).
E’ necessario sottoporre a sorveglianza sanitaria, qualora vi siano i presupposti quindi, tutti i soggetti aziendali che il D. Lgs 81/08 definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito dell’organizzazione aziendale; pertanto i lavoratori sono soggetti ad obbligo di visita nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente o qualora, pur non essendo obbligatoria, sia richiesta dal lavoratore e il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali, ed in particolare i lavoratori, qualsiasi sia il tipo di contratto che li lega all’azienda (anche i lavoratori interinali e gli smart worker); i soci lavoratori; gli associati in partecipazione con apporto di lavoro; i soggetti in genere beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento (“stage aziendali”).
La sorveglianza sanitaria viene espletata per valutare le condizioni psicofisiche del singolo lavoratore, per monitorarne l’andamento nel tempo e determinarne l’impatto di eventuali rischi presenti sul lavoro. Ciò premesso, si sottolinea che il D.lgs. 81/2008 stabilisce che “a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza mediante collegamento informatico e telematico, si applichino le disposizioni del Titolo VII (Attrezzature munite di videoterminali), indipendentemente dall’ambito nel quale si svolge la prestazione stessa”.
Il videoterminalista ha diritto ad un’interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione il videoterminalista, comunque, ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il Medico Competente ne evidenzi la necessità. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro
e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.
Nello svolgimento dell’attività lavorativa, in ambiente chiuso, gli smart workers, possono essere esposti a diverse tipologie di rischi, soprattutto, quindi, quelli connessi all’utilizzo dei videoterminali quali i rischi per la vista e per gli occhi; i disturbi muscolo-scheletrici; i rischi da affaticamento mentale; i rischi connessi alle condizioni ergonomiche e all’igiene dell’ambiente; la postazione di lavoro; le condizioni “ambientali.
La sorveglianza sanitaria rivolta quindi alla prevenzione dei disagi e dei danni per la vista e per gli occhi, e legata alla postura ed all’affaticamento fisico e mentale degli addetti a unità video, deve prevedere accertamenti con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi; ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico”.
In questo senso l’uso protratto del videoterminale può provocare nel lavoratore un affaticamento visivo (bruciori, lacrimazione, astenopia, fotofobia, diplopia); disturbi muscolo-scheletrici (cefalea, cervicobrachialgie, lombalgie); stanchezza (disturbi di tipo psicologico e psicosomatico).
Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
La Commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, nella nota n. 18/2014 in risposta ad un quesito dell’unione sindacale di Base dei Vigili del fuoco ha ribadito che le visite mediche per la sicurezza vanno sempre eseguite durante l’orario di lavoro. In caso contrario, il datore di lavoro è tenuto a giustificare con ragioni produttive l’organizzazione dei controlli sanitari all’infuori del normale orario di lavoro. “In quest’ultimo caso (visite in orario extra di lavoro), peraltro, i lavoratori andranno comunque considerati in servizio per tutto il tempo di svolgimento dei controlli medici, con diritto quindi a retribuzione e ogni altra competenza collegata”.
Inoltre, i costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro (interpello, del 25/10/2016 n. 142).
La Confcommercio, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ha avanzato istanza di interpello in merito alla possibilità di proseguire l’attività di sorveglianza sanitaria anche nei confronti dei lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro.
Più specificatamente ha richiesto se fosse possibile, per il datore di lavoro, “individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree”.
Il Ministero del Lavoro – Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro – nella Seduta di Commissione del 26 gennaio 2023 (interpello n. 1/2023), ha aderito all’ipotesi prospettata da Confcommercio circa la possibilità di nominare più di un medico competente, in diversi luoghi d’Italia, per le visite mediche dei lavoratori che operano in regime di smart working.
L’articolo 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Campo di applicazione” che al comma 10 prevede che “A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a
distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all’Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali”; l’art. 18 comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 stabilisce che il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: la natura dei rischi; l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati relativi alle malattie professionali; i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza”; l’articolo 39, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Svolgimento dell’attività di medico competente” al comma 6, prevede che “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”.
Ciò posto e sulla base del quadro normativo (d.lgs. 81/2008) la Commissione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (interpello 1/2023) ha chiarito che, ai sensi dell’art. 39 comma 6 del decreto stesso, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Tale disposizione è stata ritenuta applicabile anche per il caso proposto relativo ai lavoratori in smart working.
Resta fermo che, qualora si decidesse operare in tal senso, ogni medico competente, dovrà assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente e dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nelle ipotesi di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, n. 81 del 2008 (modalità di effettuazione della valutazione dei rischi).