Il Ministero del Turismo ha definito le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche, previsti dagli articoli 1 e 4 del DL PNNR n. 152/2021.
Una delle missioni del PNNR si prefigge di dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività dell’Italia, con l’obiettivo di rilanciare i settori economici della cultura e del turismo. Gli interventi sono abbinati a sforzi di miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, al fine di migliorare gli standard di offerta e aumentare l’attrattività complessiva.
Nello specifico, gli articoli 1 e 4 del DL n.152/2021 prevedono l’erogazione di contributi a fondo perduto e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche.
Per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva, è riconosciuto un credito di imposta nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione di determinati interventi di riqualificazione e rinnovamento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati successivamente al 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute dal 7 novembre 2021.
I soggetti beneficiari sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge n. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture ricettive all’aria aperta e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Per quanto concerne i requisiti al momento della presentazione della domanda i soggetti devono essere regolarmente iscritti al registro delle imprese; essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico e gestire le predette attività tramite un contratto registrato da allegare alla domanda.
Non possono accedere agli incentivi le imprese che si trovano in stato di fallimento e di liquidazione anche volontaria. Inoltre, il soggetto richiedente deve essere in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all’articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva; in regola con la normativa antimafia vigente ed in situazione di regolarità fiscale.
La misura del credito è stabilita all’80% delle spese ammissibili. Nella fattispecie, si tratta di spese inerenti l’incremento dell’efficienza energetica delle strutture; gli interventi di riqualificazione antisismica; l’eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge n. 13/1989, e al DPR n. 503/1996; le spese edilizie di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR n. 380/2001, funzionali alla realizzazione degli interventi elencati nei primi tre punti; la realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge n. 323/2000; le spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del DL n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2014 e l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, inclusa l’illuminotecnica a condizione che l’acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi elencati nei primi tre punti.
Altresì, gli interventi realizzati devono riguardare, laddove per essi siano previste opere edili-murarie e impiantistiche, fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso delle attività; devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda; devono recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala; devono iniziare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei beneficiari e devono essere conclusi entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi. Tale termine è prorogabile, su richiesta, di massimo 6 mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.
Gli interventi devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852.
In merito alle spese ammissibili, sono considerate tali le spese coerenti con quelle di cui al documento “Spese ammissibili” che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo entro il 22 gennaio 2022. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Invece, le spese non ammissibili sono tali quelle per le quali non sia adeguatamente provata l’idoneità a realizzare il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale; non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione europea; che non risultano conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01) e quelle obbligatorie a norma di legge.
Agli stessi soggetti beneficiari è riconosciuto un contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi elencati precedentemente, realizzati dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro.
Il contributo può essere aumentato, anche cumulativamente fino ad ulteriori 30.000 euro qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento; fino ad ulteriori 20.000 euro qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 198/2006, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo; fino ad ulteriori 10.000 euro per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La richiesta degli incentivi andrà inviata esclusivamente online entro 30 giorni dall’apertura dell’apposita piattaforma, le cui modalità di accesso saranno definite entro il 21 febbraio 2022. Alla richiesta andrà allegata la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell’Allegato 1. Gli incentivi in esame saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziate, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell’obiettivo del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime 3.700 imprese turistiche e l’incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura proporzionale.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dall’anno successivo a quello in cui sono effettuati gli interventi e non oltre il 31 dicembre 2025. Inoltre, il credito d’imposta è cedibile, anche in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
Il contributo è erogato tramite bonifico bancario all’Iban indicato nell’istanza. L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del d.Lgs. n. 385/1993, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione.
Sia il credito d’imposta che il contributo a fondo perduto sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Per le strutture che svolgono attività agrituristica il credito di imposta è riferibile alle sole attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dai predetti incentivi, è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal DM del 20 dicembre 2017, a condizione che almeno il 50 % di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.
Invece, l’articolo 4 del DL riconosce alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, un contributo sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 50% dei costi sostenuti dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall’articolo 9, commi 2 e 2 -bis , del DL n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2014, fino all’importo massimo di 25.000 euro.
Un nuovo Paese è pronto a partire con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che lascerà una preziosa eredità alle generazioni future, dando vita a una crescita economica più robusta, sostenibile e inclusiva.