Apertura dell’Agenzia delle Entrate alla presentazione della successione online in caso di trust testamentari. In particolare, la dichiarazione di successione telematica gestisce il trust istituito mortis causa (trust testamentario), sia quando sono individuati dei beneficiari finali sia quando non lo sono (trust di scopo). È la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate e contenuta in una Faq del 5 aprile 2023. Pubblicata, nell’apposita sezione del sito delle Entrate Https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di- successione/risposte-alle-domande-frequenti-dichiarazione-successione.
La dichiarazione di successione telematica gestisce il trust istituito mortis causa (trust testamentario), sia quando sono individuati dei beneficiari finali sia quando non lo sono (trust di scopo). Quando i beneficiari finali del trust sono presenti occorre compilare un rigo del quadro EA per ognuno di essi, avendo cura di indicare il loro grado di parentela con il de cuius. Nel caso di trust di scopo il grado di parentela da indicare è “estraneo” (cod. 35).
Inoltre, per avvalersi della dichiarazione di successione telematica è necessario che il trustee (amministratore del trust) sia una persona fisica e che non sia uno dei beneficiari finali del trust; nel testamento, oltre al trust e ai suoi beneficiari, non ci siano soggetti destinatari di altri beni rispetto a quelli destinati al trust.
In tutti i casi in cui non sia possibile inviare la dichiarazione tramite la procedura telematica, l’utente può rivolgersi all’ufficio territoriale incaricato per la lavorazione (in base all’ultimo domicilio del de cuius) per effettuare l’adempimento dichiarativo tramite la presentazione del modello 4 cartaceo.
Il trust è un istituto che ha avuto origine ed ampia applicazione nei Paesi di “common law”; data l’estrema flessibilità e semplicità, il trust può essere utilizzato tanto per necessità di natura familiare (sistema alternativo alla successione o alla donazione), quanto per la circolazione di patrimoni o capitali (business trust). Negli ultimi anni sta assumendo rilevanza anche il “pension trust”, con finalità strettamente previdenziali.
I vantaggi derivanti dall’uso del trust sono numerosissimi. L’istituto può essere utilizzato per le finalità più diverse, nell’interesse di un singolo, di una famiglia o di un’impresa, con riferimento alle successioni, alla cointestazione di immobili, alla pianificazione patrimoniale e fiscale, ovvero per il soddisfacimento degli interessi di un gruppo societario.
Il trust, quindi, può essere utilizzato al fine di tutelare gli interessi patrimoniali e morali di un soggetto considerato debole nella gestione dei suoi interessi, come in alcuni casi le persone con disabilità. Come è noto, uno dei problemi che preoccupano molte famiglie è quello di poter tutelare persone in situazione di disabilità anche dopo che siano venuti meno tutti i membri del nucleo familiare. Una possibile soluzione è data proprio dalla costituzione di un trust, attraverso il quale i genitori trasferiscono un patrimonio ad una persona di loro fiducia che dovrà amministrarlo nell’interesse del disabile.
L’istituto del trust assume particolare rilevanza nell’ordinamento giuridico italiano a seguito della ratifica – con legge 6 ottobre 1989, n. 364 – della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento (adottata a L’Aja il 1° luglio 1985), che è entrata in vigore per tutti gli Stati firmatari il 1° gennaio 1992.
È opportuno precisare che la ratifica di detta Convenzione non ha comportato il recepimento del trust nell’ordinamento giuridico italiano, bensì la sola possibilità di riconoscere in Italia gli effetti giuridici e
dunque la validità della costituzione dei trusts esteri (cioè retti da una legge straniera), compatibilmente con le peculiarità del nostro sistema giuridico.
Con il trust non si possono derogare leggi che tutelano i minori e gli incapaci; gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio, la quota di legittima delle successioni mortis causa, il trasferimento di proprietà e le garanzie reali, la protezione dei creditori in casi di insolvibilità, la protezione dei terzi che agiscono in buona fede. Questi limiti permettono di superare le riserve avanzate da parte della dottrina in ordine all’applicabilità, anche in Italia, dell’istituto in esame.
Il trust si configura come un rapporto giuridico trilaterale in cui il settlor trasferisce la proprietà dei beni al trustee che li custodisce e li amministra, impegnandosi a trasferirli, a sua volta, ad un beneficiary (o più beneficiaries), individuati dal settore.
La struttura del trust prevede il settlor o costituente; il trustee o affidatario; il beneficiary o beneficiaria. A queste tre figure principali, si affianca un’altra figura meno conosciuta quella del protector o protettore.
Il settlor è il soggetto che dà vita al trust. Ma più precisamente, viene considerato settlor il soggetto che istituisce il trust mediante un atto volontario e unilaterale; stabilisce nell’atto istitutivo le norme di funzionamento del trust; conferisce in trust beni o diritti di sua proprietà, trasferendoli al trustee; identifica i soggetti coinvolti nell’operazione ed i rispettivi ruoli, descrive la patologia del figlio e le terapie e le assistenze necessarie (inserendo anche un’eventuale descrizione della giornata tipo del disabile).
Il settlor può essere persona giuridica o persona fisica. Con il conferimento perde completamente e definitivamente la proprietà dei beni. Questo sta a significare che egli non è più proprietario né direttamente né indirettamente del patrimonio conferito. La necessità nella pratica di dimostrare chiaramente l’effettivo distacco del settlor dai beni conferiti nel trust rappresenta una condizione essenziale al fine di evitare contestazioni da parte dei terzi. Il settlor è comunque in grado di esprimere nell’atto istitutivo le linee guida che dovranno essere seguite dal trustee sia per la gestione dei beni, sia nei confronti dei beneficiari.
Il trustee è la figura cardine dell’istituto. È il soggetto designato dal disponente, dal giudice nei casi previsti dalla legge o, in altre ipotesi, dai beneficiari, cui viene trasferito il bene o meglio, il diritto sul bene o sui beni con l’obbligo di amministrarli e gestirli per i beneficiari.
Beneficiario è il soggetto che, in sede di costituzione del trust o in una fase successiva, è stato indicato come il destinatario dei beni e dei redditi prodotti.
Può essere beneficiario di un trust una persona fisica; una persona giuridica; enti di varia natura; ed anche altri trust.
Il protector (potrebbe essere inoltre designato un “guardiano”) è quel soggetto al quale il settlor, nell’atto istitutivo, può conferire una serie di poteri e di prerogative nei confronti dei trustees e del loro operato. Di norma il protector è una persona legata al disponente da sentimenti di amicizia e stima, al quale egli delega il compito di indirizzare e controllare l’operato del trustee. Di norma al protector vengono attribuiti i poteri inerenti a vigilare sulla gestione; nominare e revocare il trustee; modificare la lista dei beneficiari; nominare altri protector.
L’atto istitutivo del trust ha natura di atto unilaterale. Infatti, l’art. 3 della Convenzione dell’Aja sancisce che il trust può essere costituito solo volontariamente, non essendo in alcun modo ammissibile un trust coattivo.
L’atto di trasferimento dei beni dal disponente al trustee può essere contemporaneo all’atto istitutivo del trust, ovvero può realizzarsi anche in un momento successivo. L’art. 6 della Convenzione impone che ogni atto istitutivo del trust, predisposto in uno Stato che abbia ratificato la Convenzione stessa, deve
“prevedere un espresso richiamo ad una legge regolatrice”, cioè alla legge di uno Stato cui la disciplina del trust dovrà conformarsi. L’adesione alla legge di uno Stato è rimessa alla piena discrezionalità del settlor. Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione dell’Aja si impegnano al reciproco riconoscimento dei trusts ed alla loro applicazione, con il solo limite delle norme poste della Convenzione, a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle fattispecie indicate all’art. 15.
I casi di cessazione sono i seguenti: estinzione naturale, quando i beni conferiti al trustee vengono trasferiti ai beneficiari; estinzione del trust quando il settlor non reputa più conveniente od opportuno tenerlo ancora in vita; estinzione del trust quando sia contrario a norme di ordine pubblico, ovvero superi i limiti indicati all’art. 15 della Convenzione dell’Aja.
A partire da gennaio 2019 il modello di dichiarazione di successione deve essere presentato esclusivamente in via telematica. Tuttavia, se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il precedente Modello 4 cartaceo. Tale modello può essere spedito tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inviata all’ufficio territoriale dell’Agenzia incaricato della lavorazione in relazione all’ultima residenza nota del defunto, se si tratta di una prima dichiarazione; diversamente, se si tratta di una dichiarazione che modifica una già presentata utilizzando il Modello 4, occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione. In tal caso, l’ufficio territoriale di riferimento è lo stesso presso il quale è stata presentata la prima dichiarazione.
Il file contenente la dichiarazione di successione può essere trasmesso mediante invio diretto, se esistono le condizioni specificate nella pagina raggiungibile al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/invio-diretto-dichiarazione-successione-cittadini.
Alternativamente, chiunque può utilizzare gli strumenti software resi disponibili dall’Agenzia. In questo caso, prima di essere inviato, deve essere firmato e cifrato, in modo da consentire all’Agenzia di verificare la provenienza dei dati e assicurare la loro integrità.
Tale attività avviene mediante l’applicazione del “File Internet” per gli utenti del servizio Fisconline, utilizzando la funzione “Prepara file”, presente nel menù “Documenti”; di “Entratel” per gli utenti del servizio Entratel, utilizzando la funzione “Autentica”, presente nel menù “Documenti” dell’applicazione “Entrate”. Entrambe le applicazioni devono essere scaricate e installate direttamente all’interno dell’applicazione “Desktop Telematico”, utilizzando la funzione “Installa Software”, raggiungibile selezionando la voce “Applicazioni” dalla pagina di “Benvenuto”. Al termine della fase di firma e cifra, il Desktop Telematico offre la possibilità di concludere le attività con l’invio del file.
In alternativa, è comunque possibile inviare il file preparato (autenticato) accedendo alla sezione “Servizi per – Inviare” dell’area autenticata del sito web dei Servizi Telematici ed utilizzando la funzione specifica “Invio altri documenti”.
Successivamente, occorre selezionare il file da inviare, mediante il pulsante “Sfoglia…(Browse…)” e premere il bottone “Invia”. L’invio può ritenersi effettuato solo quando il sistema fornisce in risposta l’esito di conferma della trasmissione, che riporta anche il protocollo attribuito all’invio. Lo stato di elaborazione dei file inviati è consultabile nel servizio “Ricevute – Ricerca Ricevute” del sito web dei Servizi Telematici. Il file risulta acquisito solo a seguito del rilascio della ricevuta che ne attesta l’accettazione. In caso di presenza di segnalazioni di errore la ricevuta riporterà le motivazioni dello scarto.
Il pacchetto “Desktop Telematico” è disponibile nella sezione “Software” dell’area autenticata del servizio Fisconline ed Entratel dell’Agenzia delle Entrate. Per installarlo, una volta scaricato il file compatibile con il proprio sistema operativo, è sufficiente selezionare lo stesso con un doppio “click”. Effettuata la prima installazione dell’applicazione, gli aggiornamenti successivi saranno gestiti automaticamente
dall’applicazione stessa mediante connessione diretta ad internet e, se presenti, saranno effettuati ad ogni avvio dell’applicazione. Il “Desktop Telematico” è, di fatto, un contenitore di tutte le applicazioni, nonché dei moduli di controllo utilizzati nell’ambito dei servizi telematici dell’Agenzia. Al suo primo avvio l’applicazione è priva di contenuti e, pertanto, sarà necessario procedere con l’installazione dei pacchetti di interesse, nel caso specifico quelli relativi alla dichiarazione di successione, utilizzando la funzione “Installa Software”, raggiungibile selezionando la voce “Applicazioni” dalla pagina di “Benvenuto”. Le varie componenti software da installare sono raggruppate in specifiche categorie e, anche in questo caso, effettuata la loro prima installazione gli aggiornamenti successivi saranno gestiti automaticamente. Il modulo di controllo delle dichiarazioni di successione è disponibile all’interno della categoria “Controlli atti del registro”. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito di assistenza online dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/
L’attestazione elettronica, in formato PDF stampabile e firmata digitalmente, contiene un contrassegno (o glifo), un codice identificativo del documento e un Codice di Verifica del Documento (CVD) tramite i quali è possibile riscontrare sul sito dell’Agenzia delle entrate l’originalità del documento stesso.
Il servizio di verifica, disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, permette di visualizzare la dichiarazione nella sua interezza. Successivamente al riscontro dell’avvenuto versamento delle somme dovute e della regolarità della dichiarazione, l’attestazione è resa disponibile al soggetto che ha trasmesso la dichiarazione (contribuente o intermediario) alla voce “Ricerca documenti” della sezione “Ricevute e Comunicazioni” presente nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Si precisa che l’attestazione rimarrà disponibile al soggetto che ha trasmesso la dichiarazione per sette giorni dalla prima richiesta di download. Successivamente la stessa potrà essere richiesta solo presso un qualunque ufficio territoriale.
In via temporanea, in attesa che venga realizzata una specifica procedura on line, nel caso in cui si voglia chiedere una seconda o più attestazioni è possibile inviare telematicamente una dichiarazione sostitutiva (codice 2) avendo cura di azzerare le imposte, tasse e tributi automaticamente ricalcolati dalla procedura informatica nel quadro EF (qualora nella precedente dichiarazione siano stati indicati immobili), fatta eccezione per le somme dovute per il rilascio delle attestazioni (imposta di bollo e tributi speciali); in tal modo non sarà necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia.
L’attestazione, che viene rilasciata dalla procedura di trasmissione della dichiarazione di successione telematica, è stampabile in modo da produrla agli istituti finanziari al fine di svincolare i rapporti intestati al defunto.
Qualora non si voglia esibire la dichiarazione per intero, in quanto potrebbe contenere dati che riguardano soggetti terzi o informazioni non necessarie rispetto a quelle che interessano per lo sblocco dei conti, non si deve richiedere l’attestazione in sede di presentazione della dichiarazione telematica, ma occorre rivolgersi presso un qualunque ufficio territoriale per ottenere l’estratto della dichiarazione stessa, pagando le relative somme dovute.